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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21567/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, con la quale era stato accolto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica ed applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 3 marzo 2024.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.

Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re e 'tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, con la quale era stato accolto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica ed applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 3 marzo 2024. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re e 'tensore Il Presidente
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