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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 16160/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 27/03/2019, il Tribunale di Cremona, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato e, con la recidiva specifica e infraquinquennale e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa (pena base, mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito).

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'illegalità della pena.

Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata non dà conto dell'applicazione della circostanza aggravante contestata, né in punto di valutazione della sussistenza, nel caso di specie, della fattispecie circostanziale (non potendosi ritenere sufficiente, in tale senso, il riferimento al ritenuto inquadramento del fatto «nella fattispecie di reato contestata»), né in sede di commisurazione della pena.

Il ricorso censura detta commisurazione in quanto conducente a una pena inferiore al minimo edittale, ma nessuna doglianza viene indirizzata al punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante, ritenuta applicata in modo del tutto assertivo; il che rende ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Così deciso il 17/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],putoi [OSCURATO:PERSONA] , L--2 CORTE DI CASSAZIONE• V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA2 7 AP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 27/03/2019, il Tribunale di Cremona, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato e, con la recidiva specifica e infraquinquennale e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa (pena base, mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'illegalità della pena. Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata non dà conto dell'applicazione della circostanza aggravante contestata, né in punto di valutazione della sussistenza, nel caso di specie, della fattispecie circostanziale (non potendosi ritenere sufficiente, in tale senso, il riferimento al ritenuto inquadramento del fatto «nella fattispecie di reato contestata»), né in sede di commisurazione della pena. Il ricorso censura detta commisurazione in quanto conducente a una pena inferiore al minimo edittale, ma nessuna doglianza viene indirizzata al punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante, ritenuta applicata in modo del tutto assertivo; il che rende ragione della manifesta infondatezza del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],putoi [OSCURATO:PERSONA] , L--2 CORTE DI CASSAZIONE• V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA2 7 AP
Sentenza Cassazione n. 16160/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris