CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 29667/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale n. r.g. 13955/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, giusta procura allegata al controricorso; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Rg13955/2023 avverso la ordinanza della Cortedi Cassazione n. 12494/2023 , pubblicata in data 10/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 12494/2023 pubblicata in data 10/05/2023 la Corte di Cassazione, prima sezione civile ha deciso il ricorso promosso dal signor [OSCURATO:PERSONA] accogliendo il sesto motivo di ricorso decidendo nel merito limitando la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ai soli compensi con eliminazione delle spese come liquidate dalla Corte di Appello di Milano. 2. Con la medesima ordinanza la Corte ha omesso di liquidare le spese del giudizio di Cassazione, non statuendo né in sede di motivazione che di dispositivo. RITENUTOCHE 1. La ordinanza di cui si chiede la correzione non contiene né in parte motiva né in dispositivo alcuna statuizione in materia di spese relative al giudizio di Cassazione su cui il Collegio ha omesso di pronunciarsi. Ed invero la motivazione al punto 7 dispone: “In accoglimento del sesto motivo la sentenza va cassata; la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti con la limitazione della condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio di primo grado ai soli compensi, determinati in € 5,000 eliminando le spese liquidate dalla Corte in € 1.806,26”; mentre il dispositivo recita: “La Corte accoglie il sesto motivo, dichiarati inammissibili il primo, il secondo eil quarto, rigettati il terzo e il quinto motivo, cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, limita la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ai soli compensi, determinati in € 5,000, eliminando le spese liquidate nell’impugnata sentenza in € 1.806,26”. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.Rg13955/2023 Va premesso che la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016). Nel caso di specie, non si rileva un contrasto tra la motivazione ed il dispositivo,considerato che il Collegio ha omesso di statuire sul punto in entrambe le parti dell’ordinanza oggetto di ricorso per correzione. Orbene, a fronte della omissione sia in motivazione che in dispositivo di una statuizione in ordine alle spese del giudizio di Cassazione non può non rilevarsi la mancanza del necessario presupposto di ammissibilità per l’ingresso al procedimento di correzione di errore materiale non sussistendo nel caso di specie alcuna discrasia tra le due parti del provvedimento da cui emerga una totale mancanza di pronuncia in ordine alla questione delle spese di giudizio. Nulla sulle spese. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, n