CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controtempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2297/2024depositata il 02/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10158/2025Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 14691/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di debitriceprincipale e fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 53/2006 del 18/01/2006 pronunciato dal Tribunale di Velletriper l’importo di Euro 117.655,72 a titolo di corrispettivo dovuto perl’acquisito di merci; all’udienza del 14 marzo 2007 è comparso per gliopponenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha dichiarato il fallimento della società opponente, con conseguenteinterruzione del giudizio disposta dal giudice.Nei termini di legge il procedimento non è stato riassunto, ragione per laquale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] società agricola S.s., il Tribunale di Velletrine ha dichiarato l’estinzione con ordinanza del 2 gennaio 2008.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione e la Corte d’Appello diRoma, con sentenza n. 2471/2015, ha dichiarato la nullità dell’ordinanzadi estinzione per violazione del contraddittorio, rimettendo la causa alTribunale di Velletri, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.3. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.s., il Tribunale di Velletri hapronunciato la sentenza n. 1851/2017 - pubblicata il 12/06/2017 -dichiarando l’estinzione del giudizio di opposizione e la definitivaesecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, contrastato dall’appellata.Con sentenza n. 2297/2024, la Corte territoriale ha rigettato l’appello,ritenendo valida la sostituzione del difensore in quanto la questione nonera stata sollevata d’ufficio, né eccepita dalla controparte prima delcompimento dell’atto demandato al sostituto, poiché dopo il compimentodell’atto, l’attività dichiarativa non avrebbe cagionato il decorrere deltermine per la riassunzione solo nel caso in cui la mandante avessedimostrato che il sostituto aveva agito senza autorizzazione o in contrastocon le istruzioni del dominus.Numero registro generale 10158/2025Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 14691/2026Data pubblicazione 18/05/20265. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazioneSpadafora, affidandosi a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] società agricola S.s,si è costituita.6. A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. del30 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza didefinizione in adunanza. Entrambe le parti hanno depositato memorie exart. 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente ha notificato il ricorsoalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]., in luogo che al suo curatore. La Corte dicassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso,è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida"dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità delcontraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionalidelle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, laloro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio dellaragionevole durata del processo (Cass. Sez. 2, n. 10839 del 18/04/2019,Rv. 653636-01).1. Con l’unico motivo la ricorrente, quale erede universale di SpadaforaDomenico, ha denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, r.d.l. n. 1578/1933,per avere la Corte di merito confermato la sentenza di estinzione delgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. eSpadafora Domenico contro [OSCURATO:PERSONA] s.s. a seguito della mancatatempestiva riassunzione del giudizio, interrotto per intervenuto fallimentodell’opponente, dichiarato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da un sostituto deldifensore costituito, privo di delega scritta.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 10158/2025Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 14691/2026Data pubblicazione 18/05/2026Come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, la nullitàdella delega professionale priva di forma scritta può essere rilevatad’ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte solo prima delcompimento dell’atto demandato al sostituto; successivamente, puòessere fatta valere esclusivamente dalla parte nel cui interesse è previstoil requisito di forma, ossia quella il cui procuratore sia stato irregolarmentesostituito (Cass. Sez. 3, n. 29490 del 14/11/2019, Rv. 655791-01).1.2. Nel caso di specie, l’opponente-appellante non ha dedotto che lasostituzione fosse priva di autorizzazione anche verbale, né la parterappresentata ha dedotto che la sostituzione sia avvenuta contravoluntatem o in modo abusivo (Cass. Sez. 1, n. 5330/1985, Rv. 442579-01); pertanto, non avrebbe potuto comunque eccepire la nullità delladelega per difetto di forma scritta ai fini della conoscenza dell’eventointerruttivo e della decorrenza del termine di riassunzione (Sez. 1, n.18285 del 4/07/2024, Rv.671667-01; Sez. U. n. 12154 del 7/05/2021, Rv.661210-01) in difetto di opposizione tempestiva della controparte.Pur se solo dal 2012 si ammette che l’attività difensiva sia espletata dalsostituto d'udienza anche senza delega rilasciata dal procuratore alle liti etale normativa non è applicabile al caso in esame ratione temporis, laCorte intende dare continuità al principio già consolidato secondo il quale,nel sistema previgente, la nullità della delega professionale per mancanzadi forma scritta ex art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, può essererilevata d’ufficio dal giudice od opposta dalla controparte solo prima delcompimento dell’atto per cui quella delega sia stata conferita, mentre puòessere allegata ex post purché nella prima istanza o difesa successivadalla parte il cui procuratore sia stato irritualmente sostituito, con laconseguenza che in mancanza di tale allegazione, la nullità non può esseredichiarata, a norma degli artt. 156 e 157 c.p.c., avendo la delegaraggiunto lo scopo cui era destinata (Cass. Sez. 1, n. 2458 del15/03/1994, Rv. 485721-01; conforme Cass. Sez. 1, n. 21840 delNumero registro generale 10158/2025Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 14691/2026Data pubblicazione 18/05/202615/10/2014, Rv. 632990-01; Cass. Sez. 3, n. 1167 del 23/01/2004, Rv.569599-01, fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi).Il principio è stato ribadito anche in epoca successiva, precisando che lanullità della delega priva di forma scritta può essere fatta valere soloprima dell’atto e solo dalla parte sostituita (Cass. Sez. 3, n. 29490/2019,Rv. 655797-01; Cass. Sez. U, n. 12154/2021, Rv. 661210-01; Cass. Sez.1, n. 18285/2024, Rv. 671667-01).Ad abundantiam, è stato altresì ricordato dalla sentenza impugnata cheintervenuto il fallimento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regimedettato in materia dall’art. 300 c.p.c., trattandosi di causa automatica diinterruzione che deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venutoa conoscenza dell’evento (cfr. citata Cass. Sez. U., n. 12154/2021).2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo a favore del controricorrente costituito.3. La definizione del giudizio in conformità alla proposta, in difetto diallegazione di specifici elementi nuovi (Cass. Sez. 3, n. 15219 del07/06/2025, Rv. 675336-01) comporta l’applicazione dei commi 3 e 4dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato articolo 380bis,ultimo comma, c.p.c. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.36069 del 27 dicembre 2023 “richiamando, per i casi di conformità traproposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bisc.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nelsistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidenteche trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento diuna somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore aeuro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c.,Numero registro generale 10158/2025Numero sezionale 1281/2026Numero di raccolta generale 14691/2026Data pubblicazione 18/05/2026ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)”. Anche se deveessere esclusa una interpretazione della norma che conduca adautomatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibiledel nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni perdiscostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione delragionamento complessivo espresso dalla PDA. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alcontroricorrente costituito le spese di lite, che liquida in complessivi Euro8.500,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrentecostituito, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., dell’ulteriore somma diEuro 8.500,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di Euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci