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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13789/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza ,del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce il 9 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Taranto il 17 settembre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto del 21 maggio 2017, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo rileva criticamente che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica; sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen. 2.2.

Mediante il secondo motivo lamenta la mancanza e, comunque, la insufficienza ovvero la incongruità dell'apparato giustificativo della decisione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Entrambi i motivi, infatti, sono carenti della specifica indicazione delle ragioni di diritto e persino della esposizione in fatto a sostegno delle richieste che avanza il ricorrente: ne discende la inammissibilità per vistosa aspecificità.

Il ricorrente trascura, inoltre, che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è -ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. o P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021.

Il Consigliere estensore líi Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Cenci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

DEPOSITATA I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza ,del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce il 9 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Taranto il 17 settembre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto del 21 maggio 2017, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo rileva criticamente che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica; sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen. 2.2. Mediante il secondo motivo lamenta la mancanza e, comunque, la insufficienza ovvero la incongruità dell'apparato giustificativo della decisione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi, infatti, sono carenti della specifica indicazione delle ragioni di diritto e persino della esposizione in fatto a sostegno delle richieste che avanza il ricorrente: ne discende la inammissibilità per vistosa aspecificità. Il ricorrente trascura, inoltre, che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è -ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore líi Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Cenci [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. DEPOSITATA I
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