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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27982/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissíbilita' udito il difensore L'AVVOCATO D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli articoli 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 2 legge fall., e assolto lo stesso da quello di cui al capo A dell'imputazione (bancarotta fraudolenta documentale).

In particolare, al Nespola è ascritto di avere, agendo in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA] e avvicendandosi tra loro nella carica amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] SRL, cagionato il dissesto di tale società con dolo e per effetto di operazioni dolose consistite nell'aver utilizzato la compagine sociale per finalità improprie quale strumento per la fraudolenta emissione di fatture per operazioni inesistenti, 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1. Col primo motivo deduce il vizio argomentativo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 192 e 530 del codice di rito.

Il dato probatorio emerso è quello estrapolabile dalle informative sulla [OSCURATO:PERSONA], che è stato oggetto di travisamento nella misura in cui dalla nota trasmessa proprio dall'Agenzia delle Entrate emergeva unicamente come la suddetta società avesse emesso fatture negli anni 2009 e 2010 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che il 2009 e il 2010 fossero gli esercizi a cui si riferisce il credito maturato da Equitalia.

Non sono specificati la quantità delle fatture emesse nè la data delle emissioni né l'importo, sicché non è possibile stabilire se esse furono emesse proprio nei mesi in cui il Nespola risultava amministratore e titolare della totalità delle quote sociali; Nespola, invero, ha cessato ogni carica nel Febbraio 2010, non competeva quindi certamente a lui provvedere alle successive incombenze tributarie. anche in relazione all'anno 2009.

2.2. Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta che la corte territoriale nel confermare la decisione sul punto si sia limitata ad affermare che l'incensuratezza non è sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio in parola e ad evidenziare la presenza di un precedente giudiziario per fatti analoghi.

Trattasi, all'evidenza, di un mero giudizio apparente non fondato su ragioni concrete di carattere giuridico, laddove l'istituto in esame è piuttosto uno strumento per modulare, in base al principio di ragionevolezza e colpevolezza previsti dagli articoli 3 e 27 della Cost., la pena al fatto concreto.

2.3. Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando la mancata indicazione delle ragioni per le quali fosse stata applicata una pena nettamente superiore al minimo (anni quattro di reclusione), che la corte territoriale si limita a giustificare perché "non appare eccessiva".3.11 ricorso è inammissibile per aspecificità.

3.1. Il primo motivo non considera che la condotta di bancarotta impropria è ascritta all'imputato in termini di concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], e in tali termini è stata ravvisata dal giudice di merito, essendosi essi solo avvicendati nella carica amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] SRL, mera società cartiera, costituita ed adoperata allo scopo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (secondo quanto appurato dalla guardia di finanza e validato dal giudizio di merito); sicchè a rigore, in mancanza di contestazione sul punto, la censura in scrutinio nell'attingere gli aspetti suindicati si appalesa del tutto generica e vertente su circostanza non dirimenti (laddove, peraltro, i debiti tributari, per un ammontare complessivo di euro 3.487.092,05, secondo quanto ulteriormente specificato dall'ente accertatore, su sollecitazione operata dalla corte territoriale in conseguenza della speculare deduzione già in quella sede svolta, e qui riproposta, ineriscono, appunto, al 2009 e al 2010 e quindi anche al periodo antecedente alla cessazione della carica dell'imputato, che si assume intervenuta nel febbraio del 2010). 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è in ogni caso oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 229768).

E' jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è, infatti, necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); laddove nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto, tra l'altro, decisiva la esistenza del precedente penale (oltre che la gravità della condotta in considerazione della entità del debito erariale).

3.3. Quanto, infine, alla censura che si appunta sul trattamento sanzionatorio, essa è inammissibile oltre che per evidente genericità intrinseca anche per manifesta infondatezza, limitandosi a contestare valutazione discrezionale di merito non arbitrariamente motivata - sia in primo che in secondo grado - e in quanto tale non sindacabile (stante lo specifico riferimento alle ragioni che depongono per la gravità della condotta e che hanno indotto la corte territoriale a ritenere congrua la pena - di anni quattro di reclusione - sebbene superiore al minimo edittale).4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissíbilita' udito il difensore L'AVVOCATO D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli articoli 110 cod. pen., 223, comma 2, n. 2 legge fall., e assolto lo stesso da quello di cui al capo A dell'imputazione (bancarotta fraudolenta documentale). In particolare, al Nespola è ascritto di avere, agendo in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA] e avvicendandosi tra loro nella carica amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] SRL, cagionato il dissesto di tale società con dolo e per effetto di operazioni dolose consistite nell'aver utilizzato la compagine sociale per finalità improprie quale strumento per la fraudolenta emissione di fatture per operazioni inesistenti, 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Col primo motivo deduce il vizio argomentativo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 192 e 530 del codice di rito. Il dato probatorio emerso è quello estrapolabile dalle informative sulla [OSCURATO:PERSONA], che è stato oggetto di travisamento nella misura in cui dalla nota trasmessa proprio dall'Agenzia delle Entrate emergeva unicamente come la suddetta società avesse emesso fatture negli anni 2009 e 2010 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che il 2009 e il 2010 fossero gli esercizi a cui si riferisce il credito maturato da Equitalia. Non sono specificati la quantità delle fatture emesse nè la data delle emissioni né l'importo, sicché non è possibile stabilire se esse furono emesse proprio nei mesi in cui il Nespola risultava amministratore e titolare della totalità delle quote sociali; Nespola, invero, ha cessato ogni carica nel Febbraio 2010, non competeva quindi certamente a lui provvedere alle successive incombenze tributarie. anche in relazione all'anno 2009. 2.2. Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la corte territoriale nel confermare la decisione sul punto si sia limitata ad affermare che l'incensuratezza non è sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio in parola e ad evidenziare la presenza di un precedente giudiziario per fatti analoghi. Trattasi, all'evidenza, di un mero giudizio apparente non fondato su ragioni concrete di carattere giuridico, laddove l'istituto in esame è piuttosto uno strumento per modulare, in base al principio di ragionevolezza e colpevolezza previsti dagli articoli 3 e 27 della Cost., la pena al fatto concreto. 2.3. Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando la mancata indicazione delle ragioni per le quali fosse stata applicata una pena nettamente superiore al minimo (anni quattro di reclusione), che la corte territoriale si limita a giustificare perché "non appare eccessiva".3.11 ricorso è inammissibile per aspecificità. 3.1. Il primo motivo non considera che la condotta di bancarotta impropria è ascritta all'imputato in termini di concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], e in tali termini è stata ravvisata dal giudice di merito, essendosi essi solo avvicendati nella carica amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] SRL, mera società cartiera, costituita ed adoperata allo scopo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (secondo quanto appurato dalla guardia di finanza e validato dal giudizio di merito); sicchè a rigore, in mancanza di contestazione sul punto, la censura in scrutinio nell'attingere gli aspetti suindicati si appalesa del tutto generica e vertente su circostanza non dirimenti (laddove, peraltro, i debiti tributari, per un ammontare complessivo di euro 3.487.092,05, secondo quanto ulteriormente specificato dall'ente accertatore, su sollecitazione operata dalla corte territoriale in conseguenza della speculare deduzione già in quella sede svolta, e qui riproposta, ineriscono, appunto, al 2009 e al 2010 e quindi anche al periodo antecedente alla cessazione della carica dell'imputato, che si assume intervenuta nel febbraio del 2010). 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è in ogni caso oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 229768). E' jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è, infatti, necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); laddove nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto, tra l'altro, decisiva la esistenza del precedente penale (oltre che la gravità della condotta in considerazione della entità del debito erariale). 3.3. Quanto, infine, alla censura che si appunta sul trattamento sanzionatorio, essa è inammissibile oltre che per evidente genericità intrinseca anche per manifesta infondatezza, limitandosi a contestare valutazione discrezionale di merito non arbitrariamente motivata - sia in primo che in secondo grado - e in quanto tale non sindacabile (stante lo specifico riferimento alle ragioni che depongono per la gravità della condotta e che hanno indotto la corte territoriale a ritenere congrua la pena - di anni quattro di reclusione - sebbene superiore al minimo edittale).4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3
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