Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38058/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen.; con il secondo deduce il vizio motivatorio in ordine alla durata della sospensione della patente di guida richiesta in misura più prossima al minimo edittale.

2. Il ricorso é inammissibile.

3. I motivi proposti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego, ritenendo che, pur non ricorrendo il requisito dell'abitualità, il fatto valutato nel suo complesso, avuto riguardo all'offesa al bene protetto, non può considerarsi tenue e tale da non meritare una risposta sanzionatoria.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte di merito ha già ridotto la sanzione amministrativa accessoria, fornendone un'ampia motivazione.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen.; con il secondo deduce il vizio motivatorio in ordine alla durata della sospensione della patente di guida richiesta in misura più prossima al minimo edittale. 2. Il ricorso é inammissibile. 3. I motivi proposti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego, ritenendo che, pur non ricorrendo il requisito dell'abitualità, il fatto valutato nel suo complesso, avuto riguardo all'offesa al bene protetto, non può considerarsi tenue e tale da non meritare una risposta sanzionatoria. Con riguardo al secondo motivo, la Corte di merito ha già ridotto la sanzione amministrativa accessoria, fornendone un'ampia motivazione. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 38058/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris