CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 45146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione lamentando l'omessa presa in considerazione delle doglianze formulate dalla difesa in appello, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che il motivo di ricorso risulta assertivo e privo di agganci testuali al contenuto delle sentenze di merito, di cui neppure è stato assunto un travisamento di prova; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2, in doppia conforme, a riguardo della libera condivisione dell'account della piattaforma Facebook da parte dell'imputato e della persona offesa) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; che in data 31 ottobre 2024 la difesa dall'imputato, con memoria scritta, ha insistito nei motivi di ricorso; che, pertanto, il ricorso è inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità deve seguire, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) anche al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13