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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46648/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natct a MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie dì danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con sentenza 17 settembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, SMIROLDO Giovanna, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod pen non potendosi desumere la rilevanza dello stesso né dal trattamento sanzionatorio, parametrato ai minimi edittali, né dall'esistenza di una precedente condanna.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La Corte territoriale ha infatti adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità invocata in conseguenza del carattere non occasionale del delitto commesso correttamente valutando le situazioni di tempo e di luogo che avevano connotato Mia condotta e il carattere capzioso della stessa; elementi, questi, che permettono di ritenere sussistente una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso irfloma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], e estensore Il Presidente (Vincenzo tutinelli)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natct a MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie dì danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con sentenza 17 settembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, SMIROLDO Giovanna, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod pen non potendosi desumere la rilevanza dello stesso né dal trattamento sanzionatorio, parametrato ai minimi edittali, né dall'esistenza di una precedente condanna. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte territoriale ha infatti adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità invocata in conseguenza del carattere non occasionale del delitto commesso correttamente valutando le situazioni di tempo e di luogo che avevano connotato Mia condotta e il carattere capzioso della stessa; elementi, questi, che permettono di ritenere sussistente una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso irfloma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], e estensore Il Presidente (Vincenzo tutinelli)