Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35970/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 15 ottobre 2021, applicava nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.; 4 e 7

I. 895/1967 e 23, co. 3

I. 110/1975; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile, perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, inoltre, che in data 18 luglio 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta personalmente dal D'Alessio; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

D). cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] td: nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 15 ottobre 2021, applicava nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.; 4 e 7 I. 895/1967 e 23, co. 3 I. 110/1975; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena da dichiararsi inammissibile, perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, inoltre, che in data 18 luglio 2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione proposta, sottoscritta personalmente dal D'Alessio; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. D). cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] td: nte
Sentenza Cassazione n. 35970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris