CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza dell'art. 499 commi 2 e 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto non è prevista alcuna sanzione di nullità, peraltro non eccepita dal difensore presente all'assunzione della deposizione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dai testimoni Nucifora e Campisi circa il possesso del coltello, è inammissibile in quanto non risulta alcun travisamento delle dichiarazioni del primo testimone, mentre il travisamento sulla collocazione temporale del ricordo del secondo (effettivamente sussistente) è irrilevante ai fini del decidere, dato che l'affermazione di responsabilità e adeguatamente supportata dalla testimonianza diretta di Nucifora circa il possesso del coltello da parte dell'imputato e da quella parte delle dichiarazioni di Campisi in cui riferisce di aver sentito Nucifora dire all'imputato "metti il coltello in tasca"; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto si limita a contestare la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato reso manifesto dalla volontarietà del gesto e dalla pronuncia di frasi intimidatorie; Considerato che il quarto motivo, sull'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 4 e 5); Ritenuto che il quinto motivo, che contesta l'assenza di un'effettiva intimidazione, è manifestamente infondato, poiché vede su circostanza irrilevante ai fini della integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie in rassegna, rappresentata da un reato di pericolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M