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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 1989

Cassazione n. 27891/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1989 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3864/2021 in data 02/12/2021 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 02/12/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 27/09/2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale era stata rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurime e continuative condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275, comma 3 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Evidenzia preliminarmente il Collegio come, in data 22/04/2022, sia pervenuta via posta elettronica certificata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo medio tempore intervenuta ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 04/04/2022, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

3. Il ricorso, manifestamente infondato nei motivi dedotti, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1989 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3864/2021 in data 02/12/2021 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 02/12/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 27/09/2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale era stata rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurime e continuative condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275, comma 3 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Evidenzia preliminarmente il Collegio come, in data 22/04/2022, sia pervenuta via posta elettronica certificata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo medio tempore intervenuta ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 04/04/2022, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. 3. Il ricorso, manifestamente infondato nei motivi dedotti, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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