CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva su tutti i motivi di appello senza contraddizioni o manifeste illogicità. Il ricorso in cassazione non si confronta con le motivazioni e reitera i motivi di appello chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto. Il reato di occultamento di documentazione fiscale, del resto, risulta permanente e quindi nessuna prescrizione poteva sussistere. Per l'occultamento della documentazione la Corte di appello evidenzia il rinvenimento da parte della P.G. (Guardia di Finanza) di solo una parte della documentazione, alcune fatture rinvenute presso terzi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i