CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35617/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invero, l'imputato eccepisce che la propria condotta - consistente nella mera fuga dai Carabinieri che gli avevano intimato l'alt - non può integrare il delitto di resistenza. Trattasi di deduzione del tutto generica e priva di concreti riferimenti alla motivazione concretamente adottata dalla sentenza impugnata che ha evidenziato come Bevilacqua "non si limitò a resistere passivamente agli agenti, che gli avevano intimato l'alt con i segnali acustici e lo inseguivano, ma pur di sottrarsi al controllo di p.g., in quanto privo della patente di guida, si diede ad una fuga spericolata e caratterizzata da manovre azzardate (consistite nel procedere a forte velocità, percorrendo strade caratterizzate dalla presenza di intersezioni), incurante del pericolo creato agli agenti che lo inseguivano ed agli altri veicoli che a quell'ora si trovavano per strada". Condotta, questa, che quindi non si è esaurita in una mera "fuga", ma è consistita in una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità, chiaramente rientrante nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v. Sez. 2, n. 44869 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos