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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02963/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3921-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 1; - intimata - avverso la sentenza n. 7099/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] promuoveva giudizio di ottemperanza della sentenza nr 8595 del 6/12/2018 emessa dalla Commissione Tributaria della Regione Lazio che annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente relativa all'Irap anno 2003 e condannava l'[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 6.872,33 oltre accessori. 2 [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, dato atto che nelle more del giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato il rimborso, provvedendo anche al pagamento interessi, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al ::;olo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 03921 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -2- 1.Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese 2.11 motivo è fondato. 2.1 E' circostanza pacifica che la l'[OSCURATO:PERSONA] si sia resa inadempiente nel rimborsare al contribuente delle somme indebitamente versate da quest'ultimo per l'imposta Irap.

Solo nel corso del giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle Entrate ha assolto all'obbligo restitutorio sicché è fuor di dubbio che sussiste soccombenza virtuale dell'Ufficio 2.1 Ciò premesso va rilevato che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <<gravi ed eccezionali ragioni>>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord.15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere Ric. 2020 n. 03921 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -3- appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019), 2.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza valorizzando il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che <<già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l'ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivarnente attivata affinchè il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l'Agenzia delle Entrate>>. 2.3 Detta circostanza, se può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna della condanna ex art. 96 c.p.c., non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese in quanto il sollecito pagamento avvenuto dopo che è stato promosso il giudizio di ottemperanza ,preceduto dalla infruttuosa formale messa in mora, non implica alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dagli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lvo 546/2012. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 03921 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -4- La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2021 Presidente uciotti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3921-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 1; - intimata - avverso la sentenza n. 7099/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] promuoveva giudizio di ottemperanza della sentenza nr 8595 del 6/12/2018 emessa dalla Commissione Tributaria della Regione Lazio che annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente relativa all'Irap anno 2003 e condannava l'[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 6.872,33 oltre accessori. 2 [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, dato atto che nelle more del giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato il rimborso, provvedendo anche al pagamento interessi, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al ::;olo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 03921 sez. MT - ud. 14-12-2021 -2- 1.Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese 2.11 motivo è fondato. 2.1 E' circostanza pacifica che la l'[OSCURATO:PERSONA] si sia resa inadempiente nel rimborsare al contribuente delle somme indebitamente versate da quest'ultimo per l'imposta Irap. Solo nel corso del giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle Entrate ha assolto all'obbligo restitutorio sicché è fuor di dubbio che sussiste soccombenza virtuale dell'Ufficio 2.1 Ciò premesso va rilevato che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <<gravi ed eccezionali ragioni>>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord.15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere Ric. 2020 n. 03921 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019), 2.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza valorizzando il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che <<già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l'ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivarnente attivata affinchè il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l'Agenzia delle Entrate>>. 2.3 Detta circostanza, se può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna della condanna ex art. 96 c.p.c., non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese in quanto il sollecito pagamento avvenuto dopo che è stato promosso il giudizio di ottemperanza ,preceduto dalla infruttuosa formale messa in mora, non implica alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dagli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lvo 546/2012. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020 n. 03921 sez. MT - ud. 14-12-2021 -4- La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2021 Presidente uciotti [OSCURATO:PERSONA]