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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06646/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 1642del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, (Cod. Fisc 02188130153; P.IVA 00765080346) in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. costituita con la Strabag S.p.A., con sede in Parma, [OSCURATO:PERSONA] n.2/A, in persona del Presi- dente del Consiglio di Amministrazione, Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- selli (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: pierluigi.piselli@avvo- cato.pe.it; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. CRTGGR- 70S03H501A; pec: [OSCURATO:EMAIL]; fax 06/80.81.890), elettivamente domiciliata nello Studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n° 13, giusta procura a margine del ricorso. Ricorrente contro Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, cf 00141- 450924, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, cf 80224030587, presso la cui sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n° 12, è elettivamente domiciliata. Pec: ags.rm @ mailcert.avvocatu- rastato.it, [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n° 1032 depo- sitata il 12 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Cagliari, adita dall’appaltatore Bonatti spa (in proprio e quale man- dataria dell'Ati costituita con la Strabag spa), confermava la deci- sione del Tribunale della stessa città, respingendo la domanda con la quale era stata chiesta la condanna della convenuta Autorità por- tuale del mare di Sardegna, Stazione appaltante, al pagamento di euro 15,3 milioni a titolo di risarcimento del danno subito per la so- spensione dei lavori di “adeguamento tecnico e funzionale del [OSCURATO:PERSONA] del porto di Cagliari” dal 29 giugno 2005 al 12 settembre 2007: sospensione che l’attrice/appellante riteneva illegittima, es- sendo stata ordinata a seguito del ritrovamento, dopo la stipula dell'appalto in data 14 gennaio 2005, di reperti archeologici nell'a- rea di cantiere, dunque a causa delle insufficienti indagini a carico della PA nella predisposizione del progetto. 2.- Per quello che qui ancora rileva, la Corte osservava che era onere dell’attrice procedere alle opportune indagini dirette all'accer- tamento della presenza di reperti archeologici e che, in ogni modo, l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto aveva pattiziamente posto a carico dell’impresa l’onere economico delle ispezioni subacquee periodiche per la rilevazione di materiali archeologici, donde l'in- sussistenza di qualunque inadempimento della Stazione appaltante in sede di redazione del progetto. Quanto all’ulteriore profilo di inadempimento dedotto dalla Bonatti, consistente nell’eccessiva durata della definizione della variante re- sasi necessaria dopo i ritrovamenti archeologici, dalla c.t.u. esple- tata in primo grado era emerso che il lungo tempo era dipeso non solo dai trovati archeologici, ma anche dal fatto che si erano verifi- cati dei cedimenti e dissesti nella banchina del molo, che, al pari dei reperti, dovevano essere considerati nella perizia di variante. 3.- Ricorre per cassazione Bonatti spa nella qualità indicata in epi- grafe, affidando il gravame a tre mezzi. Resiste l’Autorità portuale, che conclude per la reiezione dell'impu- gnazione. La causa è stata quindi assegnata all’udienza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Il primo motivo è rubricato “ violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 cod. civ. nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 554/1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.”. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale – limitando l’obbligo di ispezione del fondale ad un mero esame visivo superficiale (ossia senza la rimozione degli strati di fango) –avrebbe di fatto esonera- to la Stazione appaltante dall’obbligazione, prevista dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 554/1999, di fornire un progetto completo ed ese- guibile, ed avrebbe invece, posto a carico dell’appaltatore un “do- vere cognitivo” superiore a quello della PA. Conclusione non condivisibile, tenuto anche conto dell’avvertimento dato dalla Soprintendenza per i beni archeologici (contenuto nella nota n° 6741 del 9 agosto 2002), col quale l’Autorità portuale era stata invitata a svolgere una “ispezione visiva e con strumenti utili a leggere lo stato del fondale ed a raccogliere, documentandoli, eventuali materiali fuori contesto”. Col secondo mezzo – intitolato “ violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del cod. civ. con riferimento all'art. 30 del capitolato speciale d'appalto, in relazione all' art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.” – la ricorrente lamenta che la sen- tenza abbia escluso la responsabilità dell’Autorità portuale in base alle pattuizioni contrattuali. Secondo la Corte, la previsione contrattuale che contemplava l'ob- bligo dell’appaltatore di procedere ad indagini ed ispezioni implica- va l’esenzione della responsabilità della Stazione appaltante. Tale conclusione non sarebbe, tuttavia, condivisibile, in quanto la consapevolezza dell’appaltatore circa il contenuto del progetto e la sua diligenza non potrebbero sopperire all’esigenza di completa in- formazione che dovrebbe fornire l’elaborato progettuale. In più, oltre all’art. 5 del capitolato, richiamato dalla sentenza, la Corte avrebbe malamente interpretato anche l’art. 30, che preve- deva a carico dell’impresa solamente l’obbligo di procedere ad ispe- zioni “durante l’esecuzione dei lavori”: pattuizione dalla quale la Corte territoriale avrebbe fatto implicitamente (ed erroneamente) discendere la consapevolezza dell’appaltatore della inadeguatezza dell’elaborato progettuale. Col terzo motivo – rubricato “ violazione e falsa applicazione degli arti. 24 e 25 del decreto ministeriale n° 145/2000, in relazione all' art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.” – la Bonatti lamenta che la Corte abbia predicato la legittimità della sospensione dei la- vori, contrariamente a quanto previsto dall’art. 24 e 25 del d.m. n° 145/2000 e dell’art. 25 della legge n° 109/1994, i quali consentono la sospensione nel caso di rinvenimenti imprevedibili nella fase progettuale. Previsione nella fattispecie mancata proprio a causa della condotta dell’Autorità portuale, che, come già detto nei precedenti motivi, non aveva provveduto ad idonea ispezione dei fondali nonostante la nota n° 6741 del 9 agosto 2002 della Soprintendenza per i beni archeologici. 5.- I motivi – esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione –sono infondati. Innanzi tutto, la ricorrente fa riferimento in più punti dei motivi di ricorso al “progetto preliminare” del quale denuncia le carenze, ma senza trascrivere tale documento, né totalmente, né nelle parti ri- levanti ai fini della presente decisione, come invece prescrive l’art. 366, primo comma, n° 4 cod. proc. civ.: ne deriva che i motivi sof- frono di un generale difetto di autosufficienza, che li rende in parte quainammissibili. In ogni modo, anche a tacere tale carenza, l’art. 71, secondo com- ma, del d.P.R. n° 554/1999 prevede che “l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti (…)” debba essere accompagnata “dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali (…) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali (…) nonché di tutte le circostanze generali e particolari su- scettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”. Questa dichiarazione, lungi dal costituire una clausola di stile, si concreta in un'attestazione della presa di conoscenza delle condi- zioni dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sull'e- secuzione dell'opera: per cui, essa pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (ex multis: Cass., sez. I, 18 maggio 2015, n° 10074). Ne deriva che la PA, pur essendo tenuta ad elaborare un progetto esecutivo effettivamente realizzabile, svolgendo le preliminari inda- gini (anche) “archeologiche” (art. 47 del d.P.R. n° 554/1999), non assume di regola responsabilità per le carenze progettuali che do- vessero manifestarsi nel corso dei lavori, a meno che esse non ab- biano carattere “occulto” (sul che: Cass., sez. I, 20 giugno 2012, n° 10184). In conclusione, dunque, deve sottolinearsi che il menzionato art. 71, secondo comma, d.P.R. n° 554/1999 pone una regola prelimi- nare di affidamento nella fattibilità del progetto, contestualmente accollando al dichiarante le conseguenze delle sue negligenze nell'accertamento preliminare che gli compete e quindi escludendo che l’evento conoscibile, quand'anche rilevante, possa considerarsi grave errore o grave omissione progettuale. Le doglianze della ricorrente appaiono, dunque, oltre che prive di autosufficienza, anche del tutto infondate in base a tali osservazio- ni. A ciò va aggiunto che il ritrovamento dei reperti archeologici, lungi dal costituire una carenza occulta del progetto dell’Autorità portua- le, venne anche considerato come evento possibile o probabile nel corso dei lavori, tanto che le parti ne hanno disciplinato le conse- guenze nello stesso capitolato speciale d’appalto. Infatti, come ben chiarito dalla Corte, con una interpretazione delle clausole contrattuali che è insindacabile nella presente sede (Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254), con la previsione degli artt. 5 e 30 del capitolato i contraenti, Bonatti e Autorità portuale, hanno concordemente posto a carico della prima le conseguenze e l’onere economico da sopportare in caso di ritrovamenti archeologici. Ne deriva che tale evenienza non può, in ogni caso, essere qui con- siderata come carenza occulta del progetto, posto che essa venne positivamente prevista e disciplinata dal regolamento contrattuale, mediante – come si è detto – l’assunzione di ogni rischio ed onere da parte dell’appaltatore. Da quanto sopra deriva che non vi è stata alcuna violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 554/1999, né degli artt. 24 e 25 del d.m. n° 145/2000, sia perché la scoperta archeologica venne disci- plinata in contratto nel senso che si è detto, sia perché le eventuali insufficienze progettuali sono rese irrilevanti dal dovere di diligenze dell’appaltatore al momento della presentazione dell’offerta ex art. 71, secondo comma, del d.P.R. n° 554/1999, fatta eccezione per l’ipotesi di carenze occulte. Ne deriva, ancora, che la sospensione dei lavori venne ordinata nel rispetto delle previsioni degli artt. 24 del d.m. n° 145/2000 e 24 della legge n° 109/1994. 6.-In conclusione, il ricorso va respinto. Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese della presente fase del giudizio in favore dell'Au- torità resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n ° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valo- re della lite (euro 15,3 milioni, come enunciato in domanda) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna Bonatti spa, nella qualità indi- cata in intestazione, a rifondere alla Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna le spese del presente giudizio, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussist
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