Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22126/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 24872 /20 2 0 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vincenzi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Emilia - Romagnan. 75 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 13 / 0 1 /20 2 0 ; Oggetto: estinzione del giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 2 4 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper IVA 2013; -la CTP di Ravenna rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; -con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte la CTR ha rigettato l’appello; -ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi; - con istanza dell’11 aprile 2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione; Consideratoche: - la controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositandola domanda a tale scopo presentata da cui risulta anche il versamentodella prima rata; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delleentrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione,anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presentelegge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha propostol'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversiependenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi delcomma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda didefinizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; -deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta; -la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti, ed esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560; 12/10/2018, n. 25485); p.q.m. dichiara estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24872 /20 2 0 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vincenzi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Emilia - Romagnan. 75 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 13 / 0 1 /20 2 0 ; Oggetto: estinzione del giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 2 4 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper IVA 2013; -la CTP di Ravenna rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; -con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte la CTR ha rigettato l’appello; -ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi; - con istanza dell’11 aprile 2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione; Consideratoche: - la controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositandola domanda a tale scopo presentata da cui risulta anche il versamentodella prima rata; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delleentrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione,anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presentelegge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha propostol'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversiependenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi delcomma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda didefinizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; -deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta; -la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti, ed esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560; 12/10/2018, n. 25485); p.q.m. dichiara estinto
Sentenza Cassazione n. 22126/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris