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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19297/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41845/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Brescia, che ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 110, 624, 625 comma 1 n. 2) e n. 7) c.p.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n. 2) e n. 7) cod. pen., sostenendosi che quella presentata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe proveniente da persona non legittimata, è manifestamente infondato.

Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma ancie nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela) (Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013) Rv. 255975 - 01); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41845/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Brescia, che ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 110, 624, 625 comma 1 n. 2) e n. 7) c.p.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n. 2) e n. 7) cod. pen., sostenendosi che quella presentata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe proveniente da persona non legittimata, è manifestamente infondato. Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma ancie nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela) (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013) Rv. 255975 - 01); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 a
Sentenza Cassazione n. 19297/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris