CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 15786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17085/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] nzia , domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoRoberto Tallarico; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 9 dicembre 2020 n. 6214 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , laureata in medicina, ha frequentato una scuola di specializzazione post lauream dal 1999 al 2002. Nel 2012 (previa riassunzione dopo la declinatoria di competenza del giudice originariamenteadìto) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la P residenza del Consigliodei ministri, chiedendone la condanna: -) al pagamento della differenza tra la borsa di studio percepita (11.000 euro annui circa) e quella erogataagli specializzandi iscritti dopo il 2006; -) al pagamento delle differenze dovute a titolo di rivalutazione annuale, ex art. 6 d. lgs. 257/91; Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie -) al pagamento delle differenzedovute a titolo di adeguamento triennale, ex art. 6 d. lgs. 257/91. 2. Con sentenza 7.5.2015 n. 9834 il Tribunale: a) rigettò la domanda di pagamento delle differenze retributive, sul presuppostoche la misura della borsa di studio è riservata alla discrezionalità del legislatore; b) rigettò la domanda di pagamento della rivalutazione annuale, sul presupposto che essa fosse stata bloccata dall’art. 1, comma 33, l. 549/95; c) rigettò la domanda di pagamento dell’adeguamento triennale - a quanto è dato comprenderedalla non chiara motivazione - per due ragioni: sia perché debitrice era l’Università e non lo Stato; sia perché il diritto era prescritto. La sentenza fu appellata dalla soccombente. 3. Con sentenza 9.12.2020 n. 6214 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte ritenne che: -) il diritto comunitario non fissa la misura della “adeguata remunerazione”, che spetta perciò alla discrezionalità degli Stati membri stabilire; -) correttamente il Tribunale aveva ritenuto “bloccata” la rivalutazione annuale; -) quanto all’adeguamento triennale della borsa di studio, l’appellante non aveva impugnato la autonoma ratio decidendi con cui il Tribunale aveva ritenuto che debitrice del relativo importo fosse l’Università e non lo Stato. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo, articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c..Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi così riassumibile: -) in primo grado il Tribunale rigettò la domanda di condanna al pagamento dell’adeguamento triennale sul presuppostoche il relativo diritto fosse soggetto alla prescrizione quinquennale, ormai spirata; -) [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale statuizione sostenendo che l’eccezione di prescrizione quinquennale non era stata ritualmente sollevata dalla parte convenuta, la qualeanzi aveva ammesso che al caso di specie si dovesse applicare la prescrizione decennale; -) la Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo che la sentenza di primo grado fosse fondata su due autonome rationes decidendi(prescrizione e difetto di legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio ), delle quali fu impugnata solo la prima; -) questa valutazione fu erronea, perché l’unica ratio decidendisottesa dalla sentenza di primo grado, relativamente alla domanda di adeguamento triennale, fu l’intervenutaprescrizione del diritto; il cenno alla legittimazione passiva dell’Università, nella sentenzadi primo grado, costituì invece un mero obiter dictum. 1.1. Il motivo è infondato in modo manifesto. Nessun dubbio può sussistere sull’interpretazione della sentenza di primo grado, e sul fatto che questa abbia adottatodue rationes decidendi. Infatti, dopo avere trascritto alcuni princìpi affermatidalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale concluse: “da tali principi (…) discende semmai un diritto a percepire da parte della Università degli Studi frequentata la rideterminazione triennale dell’importo percepito in base al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del S.S.N. dei medici neo assunti, ai sensi del d.lgs. n. 257/91”. Tale affermazione chiara e limpida, e niente affatto ipotetica od incidentale, non è stata impugnata con l’appello. Corretta, dunque, fu la decisione con cui il giudice di secondo grado reputò coperta da giudicato la questione del difetto di legittimazionedella Presidenza del consiglio.2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna NunziaRuggieroalla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell