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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16071/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/(y(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, all'entità della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione al momento della proposizione del ricorso per cassazione, e delegato al solo deposito di tale ricorso; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MDì!P 4 Fumian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/(y(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, all'entità della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione al momento della proposizione del ricorso per cassazione, e delegato al solo deposito di tale ricorso; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.MDì!P 4 Fumian
Sentenza Cassazione n. 16071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris