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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31494/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2 7257 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrent e - Oggetto: avviso di accertamento – sottoscrizione –delega –prova - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], SEIGI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 688/9/2010, depositata in data 21 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udita per l’Agenzia delle entrate l’Avv ocato dello [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società SEIGI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché ai soci a titolo di reddito di partecipazione, rispettivi avvisi di accertamento per l’anno 2011 con i qual i aveva accertato un maggior reddito non dichiarato della società e costi non deducibili per difetto di inerenza; ulteriori avvis i di accertamento , sempre relativi all’anno 2011, erano stati notificati alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ai soci della medesima, fra cui la società SEIGI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che possedeva il 95% del capitale sociale della suddetta società ; avverso gli avvisi di accertamento lesocietà e i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sulla base dell’assorbente rilievo della mancanza di valida delega di firma degli atti impositivi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: con riferimento al procedimento RG. n. 2068/2019, l’ufficio aveva dato prova di idonea delega di firma dei provvedimenti impositivi , contenendo i suddetti atti sia il nome del delegato, sia le ragioni della delega, sia il termine della stessa e, relativamente al merito del suddetto giudizio, la pretesa dell’amministrazione finanziaria era da considerarsi legittima; con riferimento, invece, al procedimento RG. n. 2058/2019, mancava agli atti la prova della delega di firma richiamata nell’avviso di accertamento, avendo l’ufficio prodotto atti privi dell’indicazione del nominativo del funzionario incaricato e d essendo statocitato, ma non allegato, l’atto specifico di delega di cui alla nota RAD n. 53 del 2.2.2015; inoltre, l’allegato l’ordine di servizio n. 14/2012 non conteneva la tabella dei funzionari incaricati di cui al par. 3 del suddetto provvedimento.

L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricors o per la cassazione della sentenza affidato a tremotivi di censura.

Lesocietà e i soci sono rimasti intimati.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiestol’accoglimento ricorso.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.In particolare, si censura la sentenzaper avere erroneamente ritenuto che non era stata data prova della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, in quanto, invece, l’amministrazione finanziaria aveva depositato l’ordine di servizio n. 14/2011, prot. n. 75576/11, l’ordine di servizio 14/2012 nonché la disposizione di servizio del 30/01/14, prot. n. 6181, le cui lettur e coordinate avrebbe ro dovuto condurre il giudice del gravame ad accertare l’effettiva esistenza di una regolare delega di firma e la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere motivato in modo apparente sulla questione della mancanza di regolare delega di firma, avendo la pronuncia censurata omesso di chiarire i motivi per i quali, pur esistendo in atti la specifica indicazione del funzionario delegato, era stata ritenuta insussistente una valida delega di firma.

I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili.

Va osservato, in primo luogo, che il giudice del gravame ha chiaramente specificato che, in base alla documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria, non poteva dirsi che l’atto impositivo oggetto di contestazioneera stato sottoscritto da funzionario munito di valida delega di firma.

In particolare, ha precisato che la mancanza di prova derivava dalla constatazione che gli atti prodotti non consentivano di accertare la specifica indicazione del nominativo del funzionario incaricato e che, inoltre, non era stato allegato l’atto di delega e l’ordine di servizio n. 14/2012, allegato, non conteneva la tabella dei funzionari incaricati.

Risulta quindi specificato il percorso logico seguito ai fini della ritenuta mancanza di prova della delega di firma, sicché non può ragionarsi in termini di motivazione apparente, come invece prospettato con il secondo motivo di ricorso.

D’altro lato, con riferimento al primo motivo di censura, quel che, in sostanza, parte ricorrente lamenta è il non corretto esame della documentazione da essa prodotta in quanto, nella prospettazione della ragione censoria, si evidenzia che, diversamente da quanto accertato dal giudice del gravame, gli atti prodotti contenevano chiaramente la delega di firma e la specifica indicazione del funzionario delegato.

In realtà, il motivo in esame inammissibile, posto che la questione della delega di firma è stata esaminata dal giudice del gravame alla luce della documentazione prodottama, diversamente da quanto sostenuto della difesa dell’amministrazione finanziaria, ha ritenuto non evincibile dalla stessa alcuna prova della delega di firma.

Con il motivo in esame, in realtà, si prospetta un errore di percezione da parte del giudice del gravame, avendo statuito in contrasto con le risultanze documentali poste alla sua attenzione, ma, in tal modo, viene postulata una ragione di censura revocatoria, non ammissibile in questo giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2697, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto che era necessaria la prova della indicazione nominativa del funzionario delegato in quanto, invece, la mancata specificazione, nell’atto di delega, del nome del delegato non costituisce vizio invalidante della delega di firma, essendo l’atto comunque riconducibile all’autorità delegante in quanto espressi one del potere organizz a ti vo dell’ufficio e, quindi, con valenza meramente interna.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata.Il giudice del gravame, in realtà, ha basato la ragione della decisione su due profili: in primo luogo, ha evidenziato che gli atti prodotti non contenevano l’indicazione del nominativo del funzionario delegato alla firma; in secondo luogo, ha altresì accertato che non era stato prodotto l’atto specifico di delega.

La ragione di censura di cui al presente motivo si orienta unicamente avverso il primo profilo sopra evidenziato, contestando che, in caso di delega di firma, sia necessaria l’individuazione del nominativo del funzionario delegato.

Tuttavia, come evidenziato, la ragione decisoria si è, altresì, basata sulla mancanza di prova dell’atto di delega.

Va osservato, a tal proposito, che, secondo questa Corte (Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359), l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni.

Come detto, il giudice del gravame ha accertato che non vi era stata prova dell’atto di delega, profilo diverso e distinto da quello ulteriore della non necessità della individuazione nominativa del funzionario delegatocensurato con il presente motivo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione degl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2 7257 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrent e - Oggetto: avviso di accertamento – sottoscrizione –delega –prova - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], SEIGI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 688/9/2010, depositata in data 21 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udita per l’Agenzia delle entrate l’Avv ocato dello [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società SEIGI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché ai soci a titolo di reddito di partecipazione, rispettivi avvisi di accertamento per l’anno 2011 con i qual i aveva accertato un maggior reddito non dichiarato della società e costi non deducibili per difetto di inerenza; ulteriori avvis i di accertamento , sempre relativi all’anno 2011, erano stati notificati alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ai soci della medesima, fra cui la società SEIGI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che possedeva il 95% del capitale sociale della suddetta società ; avverso gli avvisi di accertamento lesocietà e i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sulla base dell’assorbente rilievo della mancanza di valida delega di firma degli atti impositivi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: con riferimento al procedimento RG. n. 2068/2019, l’ufficio aveva dato prova di idonea delega di firma dei provvedimenti impositivi , contenendo i suddetti atti sia il nome del delegato, sia le ragioni della delega, sia il termine della stessa e, relativamente al merito del suddetto giudizio, la pretesa dell’amministrazione finanziaria era da considerarsi legittima; con riferimento, invece, al procedimento RG. n. 2058/2019, mancava agli atti la prova della delega di firma richiamata nell’avviso di accertamento, avendo l’ufficio prodotto atti privi dell’indicazione del nominativo del funzionario incaricato e d essendo statocitato, ma non allegato, l’atto specifico di delega di cui alla nota RAD n. 53 del 2.2.2015; inoltre, l’allegato l’ordine di servizio n. 14/2012 non conteneva la tabella dei funzionari incaricati di cui al par. 3 del suddetto provvedimento. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricors o per la cassazione della sentenza affidato a tremotivi di censura. Lesocietà e i soci sono rimasti intimati. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiestol’accoglimento ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.In particolare, si censura la sentenzaper avere erroneamente ritenuto che non era stata data prova della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, in quanto, invece, l’amministrazione finanziaria aveva depositato l’ordine di servizio n. 14/2011, prot. n. 75576/11, l’ordine di servizio 14/2012 nonché la disposizione di servizio del 30/01/14, prot. n. 6181, le cui lettur e coordinate avrebbe ro dovuto condurre il giudice del gravame ad accertare l’effettiva esistenza di una regolare delega di firma e la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere motivato in modo apparente sulla questione della mancanza di regolare delega di firma, avendo la pronuncia censurata omesso di chiarire i motivi per i quali, pur esistendo in atti la specifica indicazione del funzionario delegato, era stata ritenuta insussistente una valida delega di firma. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili. Va osservato, in primo luogo, che il giudice del gravame ha chiaramente specificato che, in base alla documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria, non poteva dirsi che l’atto impositivo oggetto di contestazioneera stato sottoscritto da funzionario munito di valida delega di firma. In particolare, ha precisato che la mancanza di prova derivava dalla constatazione che gli atti prodotti non consentivano di accertare la specifica indicazione del nominativo del funzionario incaricato e che, inoltre, non era stato allegato l’atto di delega e l’ordine di servizio n. 14/2012, allegato, non conteneva la tabella dei funzionari incaricati. Risulta quindi specificato il percorso logico seguito ai fini della ritenuta mancanza di prova della delega di firma, sicché non può ragionarsi in termini di motivazione apparente, come invece prospettato con il secondo motivo di ricorso. D’altro lato, con riferimento al primo motivo di censura, quel che, in sostanza, parte ricorrente lamenta è il non corretto esame della documentazione da essa prodotta in quanto, nella prospettazione della ragione censoria, si evidenzia che, diversamente da quanto accertato dal giudice del gravame, gli atti prodotti contenevano chiaramente la delega di firma e la specifica indicazione del funzionario delegato. In realtà, il motivo in esame inammissibile, posto che la questione della delega di firma è stata esaminata dal giudice del gravame alla luce della documentazione prodottama, diversamente da quanto sostenuto della difesa dell’amministrazione finanziaria, ha ritenuto non evincibile dalla stessa alcuna prova della delega di firma. Con il motivo in esame, in realtà, si prospetta un errore di percezione da parte del giudice del gravame, avendo statuito in contrasto con le risultanze documentali poste alla sua attenzione, ma, in tal modo, viene postulata una ragione di censura revocatoria, non ammissibile in questo giudizio. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2697, cod. civ., per avere erroneamente ritenuto che era necessaria la prova della indicazione nominativa del funzionario delegato in quanto, invece, la mancata specificazione, nell’atto di delega, del nome del delegato non costituisce vizio invalidante della delega di firma, essendo l’atto comunque riconducibile all’autorità delegante in quanto espressi one del potere organizz a ti vo dell’ufficio e, quindi, con valenza meramente interna. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata.Il giudice del gravame, in realtà, ha basato la ragione della decisione su due profili: in primo luogo, ha evidenziato che gli atti prodotti non contenevano l’indicazione del nominativo del funzionario delegato alla firma; in secondo luogo, ha altresì accertato che non era stato prodotto l’atto specifico di delega. La ragione di censura di cui al presente motivo si orienta unicamente avverso il primo profilo sopra evidenziato, contestando che, in caso di delega di firma, sia necessaria l’individuazione del nominativo del funzionario delegato. Tuttavia, come evidenziato, la ragione decisoria si è, altresì, basata sulla mancanza di prova dell’atto di delega. Va osservato, a tal proposito, che, secondo questa Corte (Cass. civ., 28 giugno 2021, n. 18359), l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni. Come detto, il giudice del gravame ha accertato che non vi era stata prova dell’atto di delega, profilo diverso e distinto da quello ulteriore della non necessità della individuazione nominativa del funzionario delegatocensurato con il presente motivo. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione degl
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