CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conlForme accertamento di responsabilità con l'incensurabile attribuzione al ricorrente degli ammanchi, sul rilievo dell'assenza di qualsiasi fondamento delle mere asserzioni opposte dalla difesa al concludente compendio posto a base dell'affermazione di responsabilità (v. pg. 9, ultimo cpv. e 10 della prima sentenza in relazione a pg. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023