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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29107/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18.7.2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha ritenuto, a parziale conferma della pronuncia di primo grado, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le condotte di detenzione a fini della vendita di sostanza stupefacente dagli stessi prodotta e lavorata, derivata dalla canapa indiana, rinvenuta in diverse forme e confezioni all'interno delle rispettive abitazioni e dell'esercizio commerciale, di cui il primo era amministratore di fatto e la seconda di diritto (capo 1), e di cessione a terzi di differenti quantitativi della stessa sostanza (capo 2) e i primi due imputati soltanto per la detenzione di circa 22 kg. lordi di sostanza stupefacente dagli stessi aliunde acquistata, confermando il trattamento sanzionatorio di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 11.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], di due anni e sei mesi di reclusione ed C 8.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e riducendo invece ad un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.500 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA].

Avverso il suddetto provvedimento tutti e tre gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 17:3 disp.att. cod.proc.pen. 2.

Il ricorso presentato congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità motivazionale, la capacità drogante delle sostanze in contestazione, rilevando come, oltre alla bassa percentuale di THC (tetraidrocannabinolo) ivi rinvenuta, fosse stata accertata dallo stesso perito di ufficio la presenza di un'alta percentuale di CBD (cannabidiolo) che, avendo la funzione di neutralizzare la capacità psicotropa, aveva indotto il CTU ad elevare all'10/0, in luogo dello 0,5% di norma applicato, la soglia al di sopra della quale ritenere gli effetti droganti dei campioni analizzati.

Censurano, tuttavia, le conclusioni dal medesimo raggiunte non solo in contraddizione con l'elevato quantitativo di CBD presente in concreto, ma altresì in considerazione della mancanza di un'indicazione numerica da parte della comunità scientifica del rapporto CBD/THC oltre la quale una sostanza non possa più considerarsi di natura stupefacente, rilevando come del tutto inappagante fosse la risposta della Corte di appello che, pur avendo riconosciuto la ridotta capacità psicotropa delle sostanze in disamina, aveva finito, nell'asserita impossibilità di quantificare tale riduzione, con l'escluderla del tutto.

Osservano in ogni caso come il rapporto tra CBD e THC rilevato nella specie nella misura di 10 ad 1 o addirittura di 23 ad 1 renda in concreto l'efficacia drogante quasi del tutto annullata, in violazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale l'efficacia drogante va dimostrata con certezza assoluta, al di là del fatto che già l'interazione del cannabidiolo con il tetraidrocannabinolo viene comunque ritenuto dalla comunità scientifica in grado di alterare l'effetto psicoattivo del THC.

2.2. Con il secondo motivo lamentano, invocando il vizio di cui all'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., il diniego di rinnovazione istruttoria in ordine alla richiesta di una nuova perizia volta ad accertare l'interazione farmacologica del CBD con il THC, privando in tal modo la difesa di una prova che avrebbe potuto rivestire valenza decisiva posto che non poteva escludersi, con riferimento all'affermazione del C13) prof.

Seganti secondo cui la letteratura scientifica non si er, aecora spinta a valutare numericamente l'impatto del CBD sul THC, che gl deposito della perizia UeLD la scienza non avesse fatto progressi in materia, specie in campi diversi dalle competenze specifiche del perito già nominato.

Rilevano inoltre come nel eci caso in cui analisi svolte su campioni abbiano dato esiti diversi presso i laboratori ufficiali si imponesseoper il giudice/ l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, non potendosi ritenere gli esiti delle analisi sfavorevoli al reo di per sé incontrovertibili.

2.3. Con il terzo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la loro buona fede in ordine all'insussistenza di capacità drogante delle sostanze detenute derivasse dall'acquisto delle stesse da un rivenditore autorizzato, con conseguente presunzione di conformità della merce ai requisiti di legge, peraltro avvalorata dalla restituzione a quest'ultimo di una partita di canapa che/ all'esito delle successive analisi dagli stessi effettuata/ non rispettava i limiti dello 0,6% del prodotto che avevano ordinato, nonché del costante depotenziamento delle sostanze acquistate con l'aggiunta di prodotti organici privi di contenuto stupefacente.

Sottolineano, pertanto, la mancanza dell'elemento soggettivo/non essendovi alcun elemento che consentisse di ritenere la propria consapevolezza di detenere per la vendita prodotti con un tasso di THC superiore all'I.% secondo le determinazioni del Cati, considerato che solo a seguito delle risposte di un perito, particolarmente esperto nel settore, si era potuto appurare nel corso del processo che si trattava di canapa light, fermo restando che l'accertamento in questione riguarda solo i prodotti acquistati dal Palumbo e non la sostanza prodotta e venduta dagli imputati.

In ogni caso osservano come gli acquisti effettuati aventi ad oggetto sostanze con un principio attivo allo 0,6%, ulteriormente depotenziato con l'aggiunta di ulteriori elementi organici privi di efficacia stupefacente escludessetiin radice la loro consapevolezza di porre in commercio prodotti con principio attivo superiore all'1°/0 e che nessuna dimostrazione in tal senso potesse trarsi dal fatto che i prevenuti, dopo la sostituzione della partita di merce ordinata, abbiano continuato ad acquistare la merce dal Palumbo posto che/essendosi quest'ultimo dichiarato immediatamente disponibile a riparare al fraintendimento/ era del tutto naturale la prosecuzione dei rapporti commerciali con il medesimo fornitore cercando di risolvere il problema.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale deduce/in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 187 cod. proc. peri. / che, avendo il perito nominato dal Tribunale ritenuto l'impossibilità di quantificare in termini numerici la portata degli effetti contrastanti la capacità psicotropa causata dalla presenza del CBD nelle sostanze in esame, non poteva ritenersi integrata la fattispecie delittuosa in contestazione in difetto di ulteriori elementi dai quali ricavare con assoluta certezza la capacità drogante delle medesime.Osserva come proprio l'incertezza sul rapporto fra il CBD e il THC dovesse ingenerare il ragionevole dubbio sulla riconducibilità delle sostanze oggetto di detenzione e cessione nel novero delle sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure in parte infondate e in parte inammissibili, non può nel suo complesso essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, di nessuna censura è passibile il diniego, oggetto del secondo motivo, della nuova perizia richiesta alla Corte di appello per accertare la quantificazione dell'interazione farmacologic:a del cannabinoide antagonista rispetto all'efficacia drogante del THC, ovverosia del CBD presente nelle sostanze in esame.

Al rilievo secondo il quale la perizia non può mai farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il motivo di cui all'art. 606 lett.d) si riferisce esclusivamente, come si desume dal richiamo all'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, Rv. 270936), si aggiunge la considerazione, afferente al devoluto vizio motivazionale, della finalità meramente esplorativa perseguita dalla difesa quale emerge dalla stessa formulazione del motivo in esame: di natura squisitamente ipotetica, a fronte della decisa negazione da parte del perito di ufficio della possibilità di quantificare, allo stato attuale della letteratura scientifica, l'interferenza tra le due molecole, negli stessi termini mutuata dalla Corte territoriale, è l'assunto prospettato dalla difesa in termini meramente dubitativi secondo cui "non può escludersi che in tale lasso di tempo (rectius dal deposito della perizia disposta dal Tribunale nel 2021) la scienza non abbia fatto progressi in materia", al netto del fatto che ove mai un'evoluzione degli approdi scientifici fosse sopravvenuta/incombeva sui ricorrenti l'onere di rappresentarla al fine di superare quella che/ così come prospettata,: non risulta altro che una congettura sganciata da qualunque probabilità.

2. Se la doglianza in esame si destina ipso jure all'inammissibilità, neppure può ritenersi fondato il primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al ricorso dello Azzi stante la sostanziale sovrapponibilità delle doglianze, con cui la difesa tenta di invalidare l'accertamento peritale facendo derivare proprio dall'impossibilità di valutare l'incidenza in termini quantitativi del CBD sul THC l'assenza in concreto dell'efficacia drogante delle sostanze in questione.

Il salto logico, oltre all'assenza di supporto scientifico della tesi prospettata, è tuttavia evidente.

Se infatti allo stato dell'arte non è possibile quantificare l'efficacia antagonista del CBD in sostanze che presentino percentuali THC in misura variabile, mancano all'evidenza anche i presupposti per ritenere che l'effetto psicotropo sia azzerato, tanto più che è lo stesso perito di parte prof.

D'Avolio ad affermare, peraltro in termini soltanto assertivi, una "riduzione dell'attività psicotropa del THC dal punto di vista clinico" dove il riferimento al concetto di diminuzione ne esclude nella stessa accezione semantica l'eliminazione.

Peraltro, se così fosse, il C:W prof.

Seganti, pur concordando sull'effetto tamponante svolto dal CBD sulle sostanze esaminate senza che tuttavia esistano studi in grado di definire in termini numerici tale interferenza, non avrebbe avuto ragione di raddoppiare il valore soglia dallo 0,5 all'1%, percentuale che invece fissa in termini solo cautelativi, muovendo dalla constatazione, esplicitata nell'elaborato peritale, che seppure un solo spinello confezionato con sostanza ad alto contenuto di CBD con THC in misura inferiore all'1°/o non fosse sufficiente a creare un effetto psicotropo concreto, tuttavia l'assunzione di un numero variabile tra i due e i cinque spinelli sarebbe stata cumulativamente idonea ad introdurre nell'organismo i 10 mg necessari a creare l'effetto drogante.

Del resto, dovendosi ritenere pacifica, in assenza di qualsivoglia contestazione al riguardo, la circostanza che i prodotti detenuti per la vendita dai prevenuti nel proprio esercizio commerciale o comunque rinvenuti presso le rispettive abitazioni esulassero dal novero di quelli tassativamente indicati dall'art. 2 L. 142/2016, in quanto si trattava di merce "destinata ad essere fumata e comunque assunta dall'acquirente" (v. pag. 10 della sentenza impugnata), trova applicazione, vertendosi in materia di commercializzazione al pubblico dei derivati della cannabis, il principio fissato dalle Sezioni Unite secondo il quale si perfeziona il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 quando si accerti, secondo il principio di offensività, l'efficacia drogante o psicotropa della sostanza detenuta per la vendita, ancorché astrattamente non esclusa da un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/, PMT c.

Castignani, Rv. 275956).

Nel precisare che, secondo il vigente quadro normativo, l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. integrano la fattispecie incriminatrice ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che si impone in ogni caso l'effettuazione della puntuale verifica della concreta rilevanza penale delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, il quale, come puntualizzato nella citata pronuncia, opera sul piano concreto, esigendo "la verifica della rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione".

Puntualizzazionel questa/dalla quale si desume che le condotte di cessione di sostanze stupefacenti assumono rilevanza penale/ e sono perciò sussumibili nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non in forza della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì dell'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante, risultando escluse dalla rilevanza penale soltanto quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, a differenza del campo di operatività della L. 2.12.2016 n.242, dove è previsto un range di valori soglia rispetto alla concentrazione di THC variabile tra lo 0,2 ed il 0,6%, che trova applicazione esclusivamente per la coltivazione della canapa proveniente da semente autorizzata alle condizioni e per le finalità tassative indicate dall'art.2 della medesima legge.

A tali principi risulta essersi puntualmente uniformata la Corte sabauda cheÌ proprio in ragione della potenziale forza antagonista della molecola del CBD presente nelle sostanze in questiona ha raddoppiato, in conformità alle conclusioni del W, il valore soglia di rilevanza penale dello 0,5%, di matrice pretoria, all'1°/0 secondo una stima ampiamente prudenziale, contemplante l'astratta interferenza del cannabidiolo di natura non stupefacente, soglia rispetto alla quale è stato accertato in concreto il superamento, in quantità significative, della percentuale di THC ivi contenuta.

E dal momento che non è in discussione la presenza nelle sostanze in esame del cannabinoide stupefacente, sarebbe stato necessario dimostrare scientificamente, al fine di invalidare le conclusioni raggiunte, che la forza antagonista del CBD fosse tale da azzerare o comunque da depotenziare radicalmente quella del THC che, pur presente, non avrebbe potuto svolgere alcun concreto effetto drogante.

In difetto di una contestazione supportata da basi scientifiche in tal senso, diventano irrilevanti le censure articolate dalla difesa nei confronti del valore soglia fissato all'1°/0 ove si consideri che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, «ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante».

3. In conseguenza degli stessi rilievi ora esposti si sfaldano anche le censure articolate con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Anche sotto tale profilo deve essere rilevato che le dispiegate doglianze, volte a sostenere che entrambi gli imputati operassero nella convinzione di immettere sul mercato prodotti con un principio di THC non superiore alio 0,6%, senza avere alcuna consapevolezza del diverso valore soglia che invece è stato ritenuto all'esito del giudizio di merito applicabile, tralasciano integralmente il principio dirimente secondo cui il discrimen tra l'attività lecita e quella illecita è costituito non già dalla percentuale in termini numerici del THC contenuto nei prodotti destinati al commercio, bensì, fuoriuscendosi dal raggio di applicabilità della L. 242/2016, dalla loro capacità drogante.

E' infatti solo con riferimento ai prodotti tassativamente indicati dall'art. 2 comma 2 della suddetta legge, vale a dire «a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo», che può invocarsi, ove provenienti dalla lecita coltivazione della canapa, la cd.

"canapa light", un effetto del THC ricompreso tra la forbice dello 0,2-0,6%, ma non già per la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla cannabis sativa quali foglie, inflorescenze, olio e resina, che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che non siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.

E' con riferimento a tale diverso parametro che doveva pertanto svilupparsi la censura che, avuto riguardo al suo concreto contenuto, non può conseguentemente trovare ingresso innanzi a questa Corte.

Deve pertanto concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi, seguendo a tale esito l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 18.7.2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha ritenuto, a parziale conferma della pronuncia di primo grado, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le condotte di detenzione a fini della vendita di sostanza stupefacente dagli stessi prodotta e lavorata, derivata dalla canapa indiana, rinvenuta in diverse forme e confezioni all'interno delle rispettive abitazioni e dell'esercizio commerciale, di cui il primo era amministratore di fatto e la seconda di diritto (capo 1), e di cessione a terzi di differenti quantitativi della stessa sostanza (capo 2) e i primi due imputati soltanto per la detenzione di circa 22 kg. lordi di sostanza stupefacente dagli stessi aliunde acquistata, confermando il trattamento sanzionatorio di tre anni e sei mesi di reclusione ed C 11.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], di due anni e sei mesi di reclusione ed C 8.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e riducendo invece ad un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.500 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il suddetto provvedimento tutti e tre gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 17:3 disp.att. cod.proc.pen. 2. Il ricorso presentato congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità motivazionale, la capacità drogante delle sostanze in contestazione, rilevando come, oltre alla bassa percentuale di THC (tetraidrocannabinolo) ivi rinvenuta, fosse stata accertata dallo stesso perito di ufficio la presenza di un'alta percentuale di CBD (cannabidiolo) che, avendo la funzione di neutralizzare la capacità psicotropa, aveva indotto il CTU ad elevare all'10/0, in luogo dello 0,5% di norma applicato, la soglia al di sopra della quale ritenere gli effetti droganti dei campioni analizzati. Censurano, tuttavia, le conclusioni dal medesimo raggiunte non solo in contraddizione con l'elevato quantitativo di CBD presente in concreto, ma altresì in considerazione della mancanza di un'indicazione numerica da parte della comunità scientifica del rapporto CBD/THC oltre la quale una sostanza non possa più considerarsi di natura stupefacente, rilevando come del tutto inappagante fosse la risposta della Corte di appello che, pur avendo riconosciuto la ridotta capacità psicotropa delle sostanze in disamina, aveva finito, nell'asserita impossibilità di quantificare tale riduzione, con l'escluderla del tutto. Osservano in ogni caso come il rapporto tra CBD e THC rilevato nella specie nella misura di 10 ad 1 o addirittura di 23 ad 1 renda in concreto l'efficacia drogante quasi del tutto annullata, in violazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale l'efficacia drogante va dimostrata con certezza assoluta, al di là del fatto che già l'interazione del cannabidiolo con il tetraidrocannabinolo viene comunque ritenuto dalla comunità scientifica in grado di alterare l'effetto psicoattivo del THC. 2.2. Con il secondo motivo lamentano, invocando il vizio di cui all'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., il diniego di rinnovazione istruttoria in ordine alla richiesta di una nuova perizia volta ad accertare l'interazione farmacologica del CBD con il THC, privando in tal modo la difesa di una prova che avrebbe potuto rivestire valenza decisiva posto che non poteva escludersi, con riferimento all'affermazione del C13) prof. Seganti secondo cui la letteratura scientifica non si er, aecora spinta a valutare numericamente l'impatto del CBD sul THC, che gl deposito della perizia UeLD la scienza non avesse fatto progressi in materia, specie in campi diversi dalle competenze specifiche del perito già nominato. Rilevano inoltre come nel eci caso in cui analisi svolte su campioni abbiano dato esiti diversi presso i laboratori ufficiali si imponesseoper il giudice/ l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, non potendosi ritenere gli esiti delle analisi sfavorevoli al reo di per sé incontrovertibili. 2.3. Con il terzo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la loro buona fede in ordine all'insussistenza di capacità drogante delle sostanze detenute derivasse dall'acquisto delle stesse da un rivenditore autorizzato, con conseguente presunzione di conformità della merce ai requisiti di legge, peraltro avvalorata dalla restituzione a quest'ultimo di una partita di canapa che/ all'esito delle successive analisi dagli stessi effettuata/ non rispettava i limiti dello 0,6% del prodotto che avevano ordinato, nonché del costante depotenziamento delle sostanze acquistate con l'aggiunta di prodotti organici privi di contenuto stupefacente. Sottolineano, pertanto, la mancanza dell'elemento soggettivo/non essendovi alcun elemento che consentisse di ritenere la propria consapevolezza di detenere per la vendita prodotti con un tasso di THC superiore all'I.% secondo le determinazioni del Cati, considerato che solo a seguito delle risposte di un perito, particolarmente esperto nel settore, si era potuto appurare nel corso del processo che si trattava di canapa light, fermo restando che l'accertamento in questione riguarda solo i prodotti acquistati dal Palumbo e non la sostanza prodotta e venduta dagli imputati. In ogni caso osservano come gli acquisti effettuati aventi ad oggetto sostanze con un principio attivo allo 0,6%, ulteriormente depotenziato con l'aggiunta di ulteriori elementi organici privi di efficacia stupefacente escludessetiin radice la loro consapevolezza di porre in commercio prodotti con principio attivo superiore all'1°/0 e che nessuna dimostrazione in tal senso potesse trarsi dal fatto che i prevenuti, dopo la sostituzione della partita di merce ordinata, abbiano continuato ad acquistare la merce dal Palumbo posto che/essendosi quest'ultimo dichiarato immediatamente disponibile a riparare al fraintendimento/ era del tutto naturale la prosecuzione dei rapporti commerciali con il medesimo fornitore cercando di risolvere il problema. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale deduce/in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 187 cod. proc. peri. / che, avendo il perito nominato dal Tribunale ritenuto l'impossibilità di quantificare in termini numerici la portata degli effetti contrastanti la capacità psicotropa causata dalla presenza del CBD nelle sostanze in esame, non poteva ritenersi integrata la fattispecie delittuosa in contestazione in difetto di ulteriori elementi dai quali ricavare con assoluta certezza la capacità drogante delle medesime.Osserva come proprio l'incertezza sul rapporto fra il CBD e il THC dovesse ingenerare il ragionevole dubbio sulla riconducibilità delle sostanze oggetto di detenzione e cessione nel novero delle sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure in parte infondate e in parte inammissibili, non può nel suo complesso essere ritenuto meritevole di accoglimento. Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, di nessuna censura è passibile il diniego, oggetto del secondo motivo, della nuova perizia richiesta alla Corte di appello per accertare la quantificazione dell'interazione farmacologic:a del cannabinoide antagonista rispetto all'efficacia drogante del THC, ovverosia del CBD presente nelle sostanze in esame. Al rilievo secondo il quale la perizia non può mai farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il motivo di cui all'art. 606 lett.d) si riferisce esclusivamente, come si desume dal richiamo all'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 - dep. 31/08/2017, Rv. 270936), si aggiunge la considerazione, afferente al devoluto vizio motivazionale, della finalità meramente esplorativa perseguita dalla difesa quale emerge dalla stessa formulazione del motivo in esame: di natura squisitamente ipotetica, a fronte della decisa negazione da parte del perito di ufficio della possibilità di quantificare, allo stato attuale della letteratura scientifica, l'interferenza tra le due molecole, negli stessi termini mutuata dalla Corte territoriale, è l'assunto prospettato dalla difesa in termini meramente dubitativi secondo cui "non può escludersi che in tale lasso di tempo (rectius dal deposito della perizia disposta dal Tribunale nel 2021) la scienza non abbia fatto progressi in materia", al netto del fatto che ove mai un'evoluzione degli approdi scientifici fosse sopravvenuta/incombeva sui ricorrenti l'onere di rappresentarla al fine di superare quella che/ così come prospettata,: non risulta altro che una congettura sganciata da qualunque probabilità. 2. Se la doglianza in esame si destina ipso jure all'inammissibilità, neppure può ritenersi fondato il primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al ricorso dello Azzi stante la sostanziale sovrapponibilità delle doglianze, con cui la difesa tenta di invalidare l'accertamento peritale facendo derivare proprio dall'impossibilità di valutare l'incidenza in termini quantitativi del CBD sul THC l'assenza in concreto dell'efficacia drogante delle sostanze in questione. Il salto logico, oltre all'assenza di supporto scientifico della tesi prospettata, è tuttavia evidente. Se infatti allo stato dell'arte non è possibile quantificare l'efficacia antagonista del CBD in sostanze che presentino percentuali THC in misura variabile, mancano all'evidenza anche i presupposti per ritenere che l'effetto psicotropo sia azzerato, tanto più che è lo stesso perito di parte prof. D'Avolio ad affermare, peraltro in termini soltanto assertivi, una "riduzione dell'attività psicotropa del THC dal punto di vista clinico" dove il riferimento al concetto di diminuzione ne esclude nella stessa accezione semantica l'eliminazione. Peraltro, se così fosse, il C:W prof. Seganti, pur concordando sull'effetto tamponante svolto dal CBD sulle sostanze esaminate senza che tuttavia esistano studi in grado di definire in termini numerici tale interferenza, non avrebbe avuto ragione di raddoppiare il valore soglia dallo 0,5 all'1%, percentuale che invece fissa in termini solo cautelativi, muovendo dalla constatazione, esplicitata nell'elaborato peritale, che seppure un solo spinello confezionato con sostanza ad alto contenuto di CBD con THC in misura inferiore all'1°/o non fosse sufficiente a creare un effetto psicotropo concreto, tuttavia l'assunzione di un numero variabile tra i due e i cinque spinelli sarebbe stata cumulativamente idonea ad introdurre nell'organismo i 10 mg necessari a creare l'effetto drogante. Del resto, dovendosi ritenere pacifica, in assenza di qualsivoglia contestazione al riguardo, la circostanza che i prodotti detenuti per la vendita dai prevenuti nel proprio esercizio commerciale o comunque rinvenuti presso le rispettive abitazioni esulassero dal novero di quelli tassativamente indicati dall'art. 2 L. 142/2016, in quanto si trattava di merce "destinata ad essere fumata e comunque assunta dall'acquirente" (v. pag. 10 della sentenza impugnata), trova applicazione, vertendosi in materia di commercializzazione al pubblico dei derivati della cannabis, il principio fissato dalle Sezioni Unite secondo il quale si perfeziona il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 quando si accerti, secondo il principio di offensività, l'efficacia drogante o psicotropa della sostanza detenuta per la vendita, ancorché astrattamente non esclusa da un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Sez. U, n. 30475 del 30/05/, PMT c. Castignani, Rv. 275956). Nel precisare che, secondo il vigente quadro normativo, l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. integrano la fattispecie incriminatrice ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che si impone in ogni caso l'effettuazione della puntuale verifica della concreta rilevanza penale delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, il quale, come puntualizzato nella citata pronuncia, opera sul piano concreto, esigendo "la verifica della rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione". Puntualizzazionel questa/dalla quale si desume che le condotte di cessione di sostanze stupefacenti assumono rilevanza penale/ e sono perciò sussumibili nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non in forza della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì dell'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante, risultando escluse dalla rilevanza penale soltanto quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, a differenza del campo di operatività della L. 2.12.2016 n.242, dove è previsto un range di valori soglia rispetto alla concentrazione di THC variabile tra lo 0,2 ed il 0,6%, che trova applicazione esclusivamente per la coltivazione della canapa proveniente da semente autorizzata alle condizioni e per le finalità tassative indicate dall'art.2 della medesima legge. A tali principi risulta essersi puntualmente uniformata la Corte sabauda cheÌ proprio in ragione della potenziale forza antagonista della molecola del CBD presente nelle sostanze in questiona ha raddoppiato, in conformità alle conclusioni del W, il valore soglia di rilevanza penale dello 0,5%, di matrice pretoria, all'1°/0 secondo una stima ampiamente prudenziale, contemplante l'astratta interferenza del cannabidiolo di natura non stupefacente, soglia rispetto alla quale è stato accertato in concreto il superamento, in quantità significative, della percentuale di THC ivi contenuta. E dal momento che non è in discussione la presenza nelle sostanze in esame del cannabinoide stupefacente, sarebbe stato necessario dimostrare scientificamente, al fine di invalidare le conclusioni raggiunte, che la forza antagonista del CBD fosse tale da azzerare o comunque da depotenziare radicalmente quella del THC che, pur presente, non avrebbe potuto svolgere alcun concreto effetto drogante. In difetto di una contestazione supportata da basi scientifiche in tal senso, diventano irrilevanti le censure articolate dalla difesa nei confronti del valore soglia fissato all'1°/0 ove si consideri che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, «ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante». 3. In conseguenza degli stessi rilievi ora esposti si sfaldano anche le censure articolate con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine in ordine all'elemento soggettivo del reato. Anche sotto tale profilo deve essere rilevato che le dispiegate doglianze, volte a sostenere che entrambi gli imputati operassero nella convinzione di immettere sul mercato prodotti con un principio di THC non superiore alio 0,6%, senza avere alcuna consapevolezza del diverso valore soglia che invece è stato ritenuto all'esito del giudizio di merito applicabile, tralasciano integralmente il principio dirimente secondo cui il discrimen tra l'attività lecita e quella illecita è costituito non già dalla percentuale in termini numerici del THC contenuto nei prodotti destinati al commercio, bensì, fuoriuscendosi dal raggio di applicabilità della L. 242/2016, dalla loro capacità drogante. E' infatti solo con riferimento ai prodotti tassativamente indicati dall'art. 2 comma 2 della suddetta legge, vale a dire «a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo», che può invocarsi, ove provenienti dalla lecita coltivazione della canapa, la cd. "canapa light", un effetto del THC ricompreso tra la forbice dello 0,2-0,6%, ma non già per la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla cannabis sativa quali foglie, inflorescenze, olio e resina, che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che non siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa. E' con riferimento a tale diverso parametro che doveva pertanto svilupparsi la censura che, avuto riguardo al suo concreto contenuto, non può conseguentemente trovare ingresso innanzi a questa Corte. Deve pertanto concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi, seguendo a tale esito l
Sentenza Cassazione n. 29107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris