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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 21765/2024

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uente DECRETO Sul ricorso 813-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimata e [OSCURATO:PERSONA] (INPS) intimato Avverso la sentenza n. 318 del 2023 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 12 giugno 2023 (RG 372/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti evocate in giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Sul ricorso 813-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimata e [OSCURATO:PERSONA] (INPS) intimato Avverso la sentenza n. 318 del 2023 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 12 giugno 2023 (RG 372/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - non v’è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti evocate in giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Rom
Decreto Cassazione n. 21765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris