CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 28.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pordenone aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto) responsabili del delitto di estorsione continuata e di quello di cui all'(allora) art. 55 comma 9 del D. Lg.vo 231 del 2007 e, esclusa la aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e con la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; aveva inoltre condannato l'imputato, in solido con i correi, al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva; 2. la Corte di Appello di Trieste ha confermato quella di primo grado salvo la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta morte del reo; 3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 629 e 610 cod. pen.: ricostruisce sinteticamente le condotte addebitate agli imputati evidenziando come i giudici di merito abbiano omesso di selezionare quelle cui il ricorrente aveva effettivamente preso parte; evidenzia che la vicenda si era sviluppata in una prima fase, che aveva fatto sorgere nello stesso giudice del Riesame il dubbio del concorso della vittima nelle condotte illecite degli imputati ed una seconda fase, in cui le redini della vicenda erano state assunte dal [OSCURATO:PERSONA]; segnala che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era stato limitato alla prima fase che, tuttavia, non poteva essere ricondotta nella fattispecie della estorsione dal momento che la presunta persona offesa non poteva ricevere alcun pregiudizio quale conseguenza delle ricevute minacce e, comunque, essendo intervenuto il blocco immediato delle transazioni; rileva che la prima fase della condotta doveva essere qualificata in termini di violenza privata o, quantomeno, di tentata estorsione; 3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 629, 610 e 110 cod. pen.: rileva come la Corte di Appello non abbia motivato sulla doglianza difensiva circa l'effettivo apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta minatoria posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, se ed in che modo la presenza del [OSCURATO:PERSONA] potesse assumere una valenza concorsuale; 3.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 629, 610 e 110 cod. pen.: richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla consumazione del delitto di estorsione laddove la dazione conseguente alla condotta minatoria sia intervenuta sotto il controllo delle forze dell'ordine, segnala la peculiarità del caso di specie ove erano stati proprio gli investigatori a suggerire alla vittima di accettare la pressione e cedere alle minacce in modo tale da poter addivenire all'arresto dei responsabili delle condotte minatorie; 3.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 629, 610 e 110 cod. pen.: segnala che proprio la ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito dà conto della assenza del [OSCURATO:PERSONA] nella seconda fase della vicenda estorsiva comparendo lsoltanto nell'atto finale in quanto presente sul piazzale al momento dell'arresto che, difatti, lo aveva interessato; 3.5 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 55 comma 9 del D. Lg.vo 231 del 2007: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello aveva replicato al motivo di gravame che la difesa aveva articolato in punto di concorso del ricorrente nel delitto in questione e segnala come i giudici di secondo grado abbiano omesso di considerare che l'utilizzo delle carte era risultato impossibile per l'immediato blocco del circuito di pagamento; 3.6 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62bis cod. pen. ed all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai profferito minacce né assunto condotte prevaricatrici essendo stato definito nelle due sentenze come un "gregario" presente ai fatti ma non alla consegna del denaro non avendo inoltre percepito alcun guadagno personale; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva la manifesta infondatezza dei primi cinque motivi del ricorso avendo la Corte di Appello congruamente motivato sulla responsabilità concorsuale del ricorrente mentre il sesto motivo propone una censura in punto di fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, dei delitti di estorsione e di uso indebito di carte di credito: più in particolare, secondo l'imputazione, unitamente ed in concorso con altri, avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare di un locale in Pordenone, a consentire l'utilizzo, nel suo esercizio, di carte di credito donate e, successivamente, a farsi consegnare le somme oggetto delle transazioni benché queste ultime fossero state in realtà bloccate dal circuito creditizio. 2. Il Tribunale aveva ricostruito la vicenda partendo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare del locale notturno [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, nel mese di agosto del 2013, si erano presentate cinque persone (tra cui il [OSCURATO:PERSONA]) affermando di voler eseguire transazioni con carte di credito donate riconoscendogli una percentuale e, al suo rifiuto, uno di loro gli aveva mostrato il calcio di una pistola; allertati i CC, dopo circa un mese il [OSCURATO:PERSONA] (da lui riconosciuto nell'album fotografico) si era ripresentato in compagnia di altre persone a bordo di una vettura di cui aveva preso il numero di targa; a novembre il [OSCURATO:PERSONA] era tornato accompagnando da tale [OSCURATO:PERSONA] che gli era stato indicato come colui che avrebbe eseguito le transazioni; passato altro tempo tra minacce e lusinghe, tra il 12 ed il 14 novembre erano state eseguite una serie di transazioni il cui carattere fraudolento era stato immediatamente rilevato dal sistema tanto che egli aveva dovuto restituire le somme corrispondenti come aveva avuto modo di riferire al Casagrande che si era presentato per la loro riscossione; ed era stato allora che il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere minacce più esplicite e dirette anche alla sua famiglia tanto da indurlo a risolversi, su suggerimento dei CC, a dotarsi di microfoni e, sempre su impulso dei CC, a consegnare a Casagrande un "acconto" di 200 Euro. Quanto alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], il Marton aveva riferito di averlo visto in alcune occasioni accompagnare il Casagrande ed all'interno del locale insieme a costui anche nelle occasioni in cui lo stesso Casagrande lo aveva minacciato pretendendo di usare il POS (cfr., dalla sentenza di primo grado). Era stata quindi eseguita una consegna "controllata" del denaro nella occasione in cui gli imputati, tra cui ancora una volta anche il [OSCURATO:PERSONA], erano stati tratti in arresto. La ricostruzione del Marton, secondo quanto si rileva dalla sentenza di primo grado, era stata confermato dal figlio Alex che era presente la sera in cui vennero eseguite le transazioni; anche [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che nella occasione, insieme al Casagrande, era presente anche il [OSCURATO:PERSONA] il quale era tornato accompagnando il Casagrande anche il successivo giorno 14, quando, in séguito, era arrivato anche il [OSCURATO:PERSONA]; sempre secondo la versione delle persone offese i quattro (Casagrande, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) andavano e venivano dal locale lanciando insinuazioni e velate minacce. 2. Con l'atto di appello la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato la assoluzione dell'imputato il quale non avrebbe mai profferito minacce e non avrebbe mai concorso, neppure a livello morale, con il [OSCURATO:PERSONA] avendo mantenuto una condotta del tutto passiva; egli, infatti, si sarebbe limitato a fare da autista di Casagrande che in quel momento era senza patente. Era sato sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 3. Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte di Appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Per altro verso, va rilevato che il ricorso, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Non è inutile, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 3.1 Tanto premesso, il primo motivo del ricorso è precluso in quanto la questione ivi sollevata non aveva formato oggetto di appello né si tratta di profili rilevabili di ufficio. 3.1 Quanto al secondo ed al quarto motivo, la Corte di Appello ha argomentato sulla posizione dell'odierno ricorrente in termini non censurabili in questa sede laddove ha spiegato "... essendo stato presente più volte alle minacce posta in essere da Casagrande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di indurlo alla transazione illecita ed alla illecita dazione del denaro conseguito per effetto della prima condotta ..." per cui "... appare ovvio che non dissociandosi in alcun modo dall'attività intimidazione posta in essere da Casagrande con il quale si era accompagnato contribuiva, con la sua presenza, alla realizzazione del reato infondendogli un maggior senso di sicurezza ed uno stimolo all'azione criminosa, con palese adesione alla condotta delittuosa posta in essere dai correi"; " diversamente, a fronte delle plurime minacce alle quali egli era stato presente, non si sarebbe recato all'interno del locale ma sarebbe rimasto totalmente all'esterno, allontanandosi" (cfr., pagg. 12-13). Il ricorso, invero, è del tutto generico perché, nei motivi concernenti il concorso del [OSCURATO:PERSONA], si limita a proporre una serie di considerazioni che non si misurano con il contenuto della sentenza impugnata e, in particolare, con le puntualizzazioni operate dalla Corte di Appello che, in ogni caso, sono corrette in punto di diritto; più volte si è ribadito, infatti che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 28895 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279807 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aolia ed altri, Rv. 257979 - 01). 3.3 II terzo motivo è precluso in quanto, anche in tal caso, non preceduto da una correlativa censura in appello: in ogni caso, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (cfr., ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 12675 del 20/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275417 - 01). 3.5 II quinto motivo è manifestamente infondato poiché, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 5692 del 11/12/2018, S., Rv. 275109 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 17923 del 12/01/2018, PG in proc. Pasquale, Rv. 273033 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 16572 del 20/04/2006, Sabau, Rv. 234460 - 01). 3.6 H sesto motivo è del tutto generico: quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la difesa si limita prospettarne il riconoscimento senza dedurre alcun profilo fattuale in grado di evidenziare profili di illogicità manifesta ovvero di difetto o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata come, anche, in merito alle attenuanti generiche di cui il ricorso sollecita semplicemente la applicazione senza riuscire ad evidenziare alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichi