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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15451/2026

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[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli1540 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 5405/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/10/2019 R.G.N. 2054/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026Data pubblicazione 20/05/20261.- La Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto sussistente ildiritto di [OSCURATO:PERSONA], cancellatosi dalla [OSCURATO:PERSONA] diprevidenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialinel 2005 senza avere maturato il diritto a pensione, al rimborsodei contributi versati dal 1988 al 2005 per l’importo di €20.081,00.Premesso che il diritto alla cancellazione dalla Cassa era statosancito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2322/2009, non impugnata, la Corte ha ritenuto che non si fosseformato alcun giudicato in ordine all’ulteriore questione relativa aldiritto al rimborso dei contributi versati dal 1988 al 2005, postoche questo diritto era stato espressamente escluso per mancanzadi uno dei requisiti (età anagrafica di 65 anni); nel merito, la Corteha ritenuto insussistente il diritto del professionista al rimborso deicontributi versati, in quanto nelle more, dal 1° gennaio 2013, èentrato in vigore il nuovo Regolamento della Cassa che nonconsente più in favore del professionista cancellato, senza averematurato il diritto a pensione, il rimborso dei contributi versati.La Corte ha evidenziato che, avendo il professionista chiesto ilrimborso dei contributi con domanda del 4 settembre 2013, ledisposizioni del nuovo regolamento si applicano anche al caso dispecie, essendo stato deliberato dalla Cassa in data 10 novembre2012, in quanto l’approvazione ministeriale avvenuta con d.m. del17 dicembre 2013 incide solo sull’efficacia dell’atto, operandoquale condicio iuris la cui verificazione consente all’atto di farretroagire gli effetti al momento della sua approvazione o aldiverso momento indicato dallo stesso regolamento (nel caso inesame dal 1° gennaio 2013).Numero registro generale 20245/20202.- Per la cassazione della sentenza ricorre Carmine PanarNiuemleloro sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 15451/2026formulando cinque motivi di censura.Data pubblicazione 20/05/20263.- [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza a favore deiragionieri e periti commerciali resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 10, 11 e 15 delle preleggi al codice civile,degli art. 1358 e 1360 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),rilevando che la Corte di appello ha errato nel ritenere che la Cassanon fosse vincolata al regolamento in vigore al momento dellacancellazione (2005), in quanto avendo lo stesso natura negozialeil diritto al rimborso dei contributi era già sorto, seppuresubordinato alla condizione sospensiva del raggiungimento del 65°anno di età; infatti, l’art. 48 del regolamento del 2005 deve essereinterpretato nel senso che il diritto al rimborso dei contributi sorgeal momento della cancellazione, mentre il compimento del 65°anno di età opera solo quale condizione di operatività della norma.2.- Con il terzo motivo in cui si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.), il ricorrente afferma che la Corte di appello haignorato che con sentenza n. 2322/2009 del 12 maggio 2009 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era formato il giudicato sul dirittoalla restituzione dei contributi versati dal 1988 al 2005.3.- Con il quinto motivo si rappresenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 1360 c.c. e dell’art. 3 del d.lgs n. 509 del1994 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte diNumero registro generale 20245/2020appello ritenuto che il regolamento della Cassa sia entratNou mienro sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 15451/2026vigore sin dal 1° gennaio 2013, prima dell’approvazioneData pubblicazione 20/05/2026ministeriale, intervenuta nella specie solo con d.m. 17 dicembre2013.4.- I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteriguardando profili tra loro connessi, non sono fondati.In primo luogo, si deve escludere che la sentenza n.2322/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato, conefficacia di giudicato, il diritto del ricorrente alla restituzione deicontributi ai sensi dell’art. 48 del regolamento esecutivo dellaCassa del 2004: la norma, rubricata “Restituzione dei contributi”dispone che «Gli iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio2004 che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età eche cessino o siano cessati dall’iscrizione all’Associazione senzaavere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione,possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati».La sentenza in questione, come riportata nella sentenza dellaCorte di appello, ha accolto la domanda del professionista aottenere la cancellazione dalla Cassa, ma ha rigettato l’ulterioredomanda volta alla restituzione dei contributi versati fino alla datadi cancellazione, difettando uno dei due requisiti per lamaturazione del diritto relativo al raggiungimento delsessantacinquesimo anno di età (l’altro requisito è che al momentodella cancellazione l’iscritto non avesse maturato il diritto aprestazioni pensionistiche a carico della Cassa).Poiché il giudice ha rigettato la domanda volta alla restituzionedei contributi versati per carenza di uno dei requisiti, il giudicatonon può che riguardare tale profilo, con conseguente infondatezzadelle argomentazioni del ricorrente.5.- Una volta escluso che il diritto al rimborso dei contributiversati possa derivare dalla sentenza n. 2322/2009, occorreNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026verificare quale fosse la disciplina regolamentare apNpulmicerao bdiirlaec coaltal generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026momento in cui il ricorrente, conseguito il requisito delcompimento del sessantacinquesimo anno di età, ha richiesto larestituzione dei contributi versati dall’iscrizione del 1988 allacancellazione del 2005 (4 settembre 2013).La questione assume particolare rilevanza nella fattispecie inesame in quanto il ricorrente ha compiuto il sessantacinquesimoanno di età, circostanza che integra uno dei requisiti per ottenereil rimborso dei contributi versati ai sensi dell’art. 48 delregolamento esecutivo della Cassa del 2004, in data 9 luglio 2013,mentre il nuovo regolamento, che non prevede più tale possibilità,è stato deliberato dalla Cassa in data 10 novembre 2012,prevedeva quale data di entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ed èstato approvato con d.m. 17 dicembre 2013.5.1.

La sentenza della Corte territoriale risulta immune dacensure nella parte in cui ha ritenuto applicabile il nuovoregolamento con conseguente abrogazione del precedenteregolamento che, invece, prevedeva il diritto alla restituzione deicontributi versati da parte dell’iscritto che sia stato cancellato dallaCassa senza avere maturato il diritto al trattamento pensionistico.Sul punto si ritiene di dare continuità al principio affermato daquesta Corte (Cass. n. 26360/2023), secondo cui il decretointerministeriale di approvazione delle delibere e dei regolamentidella Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deiragionieri e periti commerciali esula dalla fattispecie costitutiva ditali atti, di natura negoziale, e dal novero dei requisiti che nedeterminano l'esistenza e la validità, configurandosi come unacondicio iuris che opera retroattivamente sin dall'emanazione degliCorrettamente, allora, la Corte di appello ha ritenuto che alladata di presentazione della domanda di restituzione dei contributiNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026(4 settembre 2013) fosse applicabile il regolamentoN udmeerloi bdierarcacotltoa generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalla Cassa in data 10 novembre 2012, entrato in vigore il 1°gennaio 2013 e approvato con d.m. 17 dicembre 2013.Del resto, nel momento in cui il regolamento deliberato dallaCassa individui una determinata data di decorrenza,l’approvazione ministeriale, che investe la conformità delregolamento alla legge, non può che comprendere anche questoprofilo temporale.Considerato che il ricorrente ha compiuto ilsessantacinquesimo anno di età in data 9 luglio 2013, che harichiesto alla Cassa il rimborso dei contributi versati in data 4settembre 2013, correttamente la Corte di appello ha ritenuto nonpiù applicabile l’art. 48 del regolamento del 2004, essendo statosuperato dal regolamento del 2012 entrato in vigore il 1° gennaio2013.5.2- Né si può affermare che l’esclusione del diritto allarestituzione dei contributi versati in favore dell’iscritto che nelcancellarsi dalla Cassa non abbia raggiunto i requisiti per fruire diprestazioni pensionistiche a carico della Cassa violi principi dicarattere generale, in quanto, come affermato da questa Corte(Cass. n. 29910/2011), non è irragionevole l’esclusione dellapossibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili afini pensionistici, in quanto, nel nostro ordinamento, alla base dellacontribuzione non vi è necessariamente un principio dicorrispettività tra contributi e pensioni, ma un dovere di solidarietàex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principiogenerale di restituzione dei contributi legittimamente versati per iquali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per lamaturazione del diritto a una prestazione previdenziale.Inoltre, secondo Cass. n. 13382/2001 l'impossibilità per ilsoggetto iscritto a una cassa di previdenza di utilizzare i contributiNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026legittimamente versati in precedenza non comporta aNlcumuenro di riarcictotltoa generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a)dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e del carattere nonsinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quellaprevidenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti aprestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebitooggettivo e di ingiustificato arricchimento; b) dell'inesistenza di unprincipio generale di restituzione dei contributi legittimamenteversati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano piùverificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad unaprestazione previdenziale.In altre parole, i contributi versati, ove legittimamente ricevuti,non possono essere restituiti in mancanza di esplicita previsione dilegge.La legittimità della percezione dei contributi al momento delloro versamento, il principio generale di non corrispettività delrapporto previdenziale sopra richiamato e la mancanza di esplicitanorma di legge legittimante la richiesta del ricorrente esclude ildiritto alla restituzione, non potendosi ravvisare una indebitapercezione dei contributi o un ingiustificato arricchimento da partedella Cassa convenuta.6.- Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrentecensura la sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. permotivazione incomprensibile e perplessa (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.), affermandone l’illogicità nella parte in cui ritiene che ilregolamento assunto con delibera della Cassa del 10 novembre2012, approvato con d.m. 17 dicembre 2013 ed entrato in vigoreil 1° gennaio 2013, abbia comportato l’abrogazione delregolamento del 22 aprile 2004.6.1.- Costituisce orientamento consolidato di questa Cortequello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza oNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026apparenza della motivazione -agli effetti di cui all'art.N u1m3er2o d i nrarc.co l4ta generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c., - occorre che la motivazione della sentenza manchi deltutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorchéla motivazione, pur formalmente esistente, sia talmentecontraddittoria da non permettere di riconoscerla comegiustificazione del decisum (Cass. n. 23937/2019).Nella fattispecie di causa, il punto di motivazione contestato,ove si afferma che il regolamento assunto con delibera della Cassadel 10 novembre 2012, approvato con d.m. 17 dicembre 2013 edentrato in vigore il 1° gennaio 2013 abbia comportatol’abrogazione del regolamento del 22 aprile 2004, è assolutamentecomprensibile, sicché può discutersi della sua plausibilità econdivisibilità ma non della sua esistenza; rinviando alle ragionirappresentante nei paragrafi che precedono, si deve, per di più,escludere che gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello sianoillogici o contraddittori.7.- Infine, infondato appare il quarto motivo con il quale ilricorrente deduce un omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) nella parte in cui la Corte di appello haomesso di pronunciarsi sulla domanda di indennizzo perarricchimento senza causa proposta dal ricorrente già nel giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 2041 c.c.7.1.- Premesso che l’esposizione del motivo si rivela carentedel requisito di specificità, essendosi il ricorrente limitato a dedurrel’omessa pronuncia della Corte di appello circa la domanda diarricchimento senza causa proposta in via subordinata ai sensidell’art. 2041 c.c., senza alcuna indicazione in ordine allaricorrenza dei requisiti giustificativi dell’azione, si può agevolmenterilevare che il versamento dei contributi previdenziali, ove dovuti,rispondendo ad un preciso obbligo di legge, non può portare aNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026ritenere che l’effetto di tale adempimento comporti,N upmeerro dli ’reacncotltea generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026previdenziale, un arricchimento senza causa.Come affermato da Cass. n. 30234/2017 “l'impossibilità per ilsoggetto iscritto ad una Cassa di previdenza di utilizzare icontributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione,neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenzadell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dallecasse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principiogenerale di restituzione dei contributi legittimamente versati inrelazione ai quali non si siano verificati, o non possono piùverificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad unaprestazione previdenziale o assistenziale” (nello stesso senso, vedianche Cass. n. 13382/2001).8.- Conclusivamente il ricorso va respinto.La circostanza che il ricorso è stato presentatoantecedentemente all’affermazione del principio giurisprudenzialein ordine all’efficacia di un regolamento di una Cassa sottopostoall’approvazione ministeriale costituisce ragione per compensaretra le parti le spese del presente giudizio.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, aNumero registro generale 20245/2020norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,N uomveero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 15451/2026dovuto.Data pubblicazione 20/05/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli1540 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 5405/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/10/2019 R.G.N. 2054/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026Data pubblicazione 20/05/20261.- La Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto sussistente ildiritto di [OSCURATO:PERSONA], cancellatosi dalla [OSCURATO:PERSONA] diprevidenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialinel 2005 senza avere maturato il diritto a pensione, al rimborsodei contributi versati dal 1988 al 2005 per l’importo di €20.081,00.Premesso che il diritto alla cancellazione dalla Cassa era statosancito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2322/2009, non impugnata, la Corte ha ritenuto che non si fosseformato alcun giudicato in ordine all’ulteriore questione relativa aldiritto al rimborso dei contributi versati dal 1988 al 2005, postoche questo diritto era stato espressamente escluso per mancanzadi uno dei requisiti (età anagrafica di 65 anni); nel merito, la Corteha ritenuto insussistente il diritto del professionista al rimborso deicontributi versati, in quanto nelle more, dal 1° gennaio 2013, èentrato in vigore il nuovo Regolamento della Cassa che nonconsente più in favore del professionista cancellato, senza averematurato il diritto a pensione, il rimborso dei contributi versati.La Corte ha evidenziato che, avendo il professionista chiesto ilrimborso dei contributi con domanda del 4 settembre 2013, ledisposizioni del nuovo regolamento si applicano anche al caso dispecie, essendo stato deliberato dalla Cassa in data 10 novembre2012, in quanto l’approvazione ministeriale avvenuta con d.m. del17 dicembre 2013 incide solo sull’efficacia dell’atto, operandoquale condicio iuris la cui verificazione consente all’atto di farretroagire gli effetti al momento della sua approvazione o aldiverso momento indicato dallo stesso regolamento (nel caso inesame dal 1° gennaio 2013).Numero registro generale 20245/20202.- Per la cassazione della sentenza ricorre Carmine PanarNiuemleloro sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 15451/2026formulando cinque motivi di censura.Data pubblicazione 20/05/20263.- [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza a favore deiragionieri e periti commerciali resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 10, 11 e 15 delle preleggi al codice civile,degli art. 1358 e 1360 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),rilevando che la Corte di appello ha errato nel ritenere che la Cassanon fosse vincolata al regolamento in vigore al momento dellacancellazione (2005), in quanto avendo lo stesso natura negozialeil diritto al rimborso dei contributi era già sorto, seppuresubordinato alla condizione sospensiva del raggiungimento del 65°anno di età; infatti, l’art. 48 del regolamento del 2005 deve essereinterpretato nel senso che il diritto al rimborso dei contributi sorgeal momento della cancellazione, mentre il compimento del 65°anno di età opera solo quale condizione di operatività della norma.2.- Con il terzo motivo in cui si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.), il ricorrente afferma che la Corte di appello haignorato che con sentenza n. 2322/2009 del 12 maggio 2009 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era formato il giudicato sul dirittoalla restituzione dei contributi versati dal 1988 al 2005.3.- Con il quinto motivo si rappresenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 1360 c.c. e dell’art. 3 del d.lgs n. 509 del1994 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte diNumero registro generale 20245/2020appello ritenuto che il regolamento della Cassa sia entratNou mienro sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 15451/2026vigore sin dal 1° gennaio 2013, prima dell’approvazioneData pubblicazione 20/05/2026ministeriale, intervenuta nella specie solo con d.m. 17 dicembre2013.4.- I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteriguardando profili tra loro connessi, non sono fondati.In primo luogo, si deve escludere che la sentenza n.2322/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato, conefficacia di giudicato, il diritto del ricorrente alla restituzione deicontributi ai sensi dell’art. 48 del regolamento esecutivo dellaCassa del 2004: la norma, rubricata “Restituzione dei contributi”dispone che «Gli iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio2004 che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età eche cessino o siano cessati dall’iscrizione all’Associazione senzaavere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione,possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati».La sentenza in questione, come riportata nella sentenza dellaCorte di appello, ha accolto la domanda del professionista aottenere la cancellazione dalla Cassa, ma ha rigettato l’ulterioredomanda volta alla restituzione dei contributi versati fino alla datadi cancellazione, difettando uno dei due requisiti per lamaturazione del diritto relativo al raggiungimento delsessantacinquesimo anno di età (l’altro requisito è che al momentodella cancellazione l’iscritto non avesse maturato il diritto aprestazioni pensionistiche a carico della Cassa).Poiché il giudice ha rigettato la domanda volta alla restituzionedei contributi versati per carenza di uno dei requisiti, il giudicatonon può che riguardare tale profilo, con conseguente infondatezzadelle argomentazioni del ricorrente.5.- Una volta escluso che il diritto al rimborso dei contributiversati possa derivare dalla sentenza n. 2322/2009, occorreNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026verificare quale fosse la disciplina regolamentare apNpulmicerao bdiirlaec coaltal generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026momento in cui il ricorrente, conseguito il requisito delcompimento del sessantacinquesimo anno di età, ha richiesto larestituzione dei contributi versati dall’iscrizione del 1988 allacancellazione del 2005 (4 settembre 2013).La questione assume particolare rilevanza nella fattispecie inesame in quanto il ricorrente ha compiuto il sessantacinquesimoanno di età, circostanza che integra uno dei requisiti per ottenereil rimborso dei contributi versati ai sensi dell’art. 48 delregolamento esecutivo della Cassa del 2004, in data 9 luglio 2013,mentre il nuovo regolamento, che non prevede più tale possibilità,è stato deliberato dalla Cassa in data 10 novembre 2012,prevedeva quale data di entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ed èstato approvato con d.m. 17 dicembre 2013.5.1. La sentenza della Corte territoriale risulta immune dacensure nella parte in cui ha ritenuto applicabile il nuovoregolamento con conseguente abrogazione del precedenteregolamento che, invece, prevedeva il diritto alla restituzione deicontributi versati da parte dell’iscritto che sia stato cancellato dallaCassa senza avere maturato il diritto al trattamento pensionistico.Sul punto si ritiene di dare continuità al principio affermato daquesta Corte (Cass. n. 26360/2023), secondo cui il decretointerministeriale di approvazione delle delibere e dei regolamentidella Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deiragionieri e periti commerciali esula dalla fattispecie costitutiva ditali atti, di natura negoziale, e dal novero dei requisiti che nedeterminano l'esistenza e la validità, configurandosi come unacondicio iuris che opera retroattivamente sin dall'emanazione degliCorrettamente, allora, la Corte di appello ha ritenuto che alladata di presentazione della domanda di restituzione dei contributiNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026(4 settembre 2013) fosse applicabile il regolamentoN udmeerloi bdierarcacotltoa generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalla Cassa in data 10 novembre 2012, entrato in vigore il 1°gennaio 2013 e approvato con d.m. 17 dicembre 2013.Del resto, nel momento in cui il regolamento deliberato dallaCassa individui una determinata data di decorrenza,l’approvazione ministeriale, che investe la conformità delregolamento alla legge, non può che comprendere anche questoprofilo temporale.Considerato che il ricorrente ha compiuto ilsessantacinquesimo anno di età in data 9 luglio 2013, che harichiesto alla Cassa il rimborso dei contributi versati in data 4settembre 2013, correttamente la Corte di appello ha ritenuto nonpiù applicabile l’art. 48 del regolamento del 2004, essendo statosuperato dal regolamento del 2012 entrato in vigore il 1° gennaio2013.5.2- Né si può affermare che l’esclusione del diritto allarestituzione dei contributi versati in favore dell’iscritto che nelcancellarsi dalla Cassa non abbia raggiunto i requisiti per fruire diprestazioni pensionistiche a carico della Cassa violi principi dicarattere generale, in quanto, come affermato da questa Corte(Cass. n. 29910/2011), non è irragionevole l’esclusione dellapossibilità di chiedere la restituzione dei contributi non più utili afini pensionistici, in quanto, nel nostro ordinamento, alla base dellacontribuzione non vi è necessariamente un principio dicorrispettività tra contributi e pensioni, ma un dovere di solidarietàex art. 38 Cost., con conseguente inesistenza di un principiogenerale di restituzione dei contributi legittimamente versati per iquali manchino o non possano più verificarsi i presupposti per lamaturazione del diritto a una prestazione previdenziale.Inoltre, secondo Cass. n. 13382/2001 l'impossibilità per ilsoggetto iscritto a una cassa di previdenza di utilizzare i contributiNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026legittimamente versati in precedenza non comporta aNlcumuenro di riarcictotltoa generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a)dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e del carattere nonsinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quellaprevidenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti aprestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebitooggettivo e di ingiustificato arricchimento; b) dell'inesistenza di unprincipio generale di restituzione dei contributi legittimamenteversati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano piùverificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad unaprestazione previdenziale.In altre parole, i contributi versati, ove legittimamente ricevuti,non possono essere restituiti in mancanza di esplicita previsione dilegge.La legittimità della percezione dei contributi al momento delloro versamento, il principio generale di non corrispettività delrapporto previdenziale sopra richiamato e la mancanza di esplicitanorma di legge legittimante la richiesta del ricorrente esclude ildiritto alla restituzione, non potendosi ravvisare una indebitapercezione dei contributi o un ingiustificato arricchimento da partedella Cassa convenuta.6.- Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrentecensura la sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. permotivazione incomprensibile e perplessa (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.), affermandone l’illogicità nella parte in cui ritiene che ilregolamento assunto con delibera della Cassa del 10 novembre2012, approvato con d.m. 17 dicembre 2013 ed entrato in vigoreil 1° gennaio 2013, abbia comportato l’abrogazione delregolamento del 22 aprile 2004.6.1.- Costituisce orientamento consolidato di questa Cortequello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza oNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026apparenza della motivazione -agli effetti di cui all'art.N u1m3er2o d i nrarc.co l4ta generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c., - occorre che la motivazione della sentenza manchi deltutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorchéla motivazione, pur formalmente esistente, sia talmentecontraddittoria da non permettere di riconoscerla comegiustificazione del decisum (Cass. n. 23937/2019).Nella fattispecie di causa, il punto di motivazione contestato,ove si afferma che il regolamento assunto con delibera della Cassadel 10 novembre 2012, approvato con d.m. 17 dicembre 2013 edentrato in vigore il 1° gennaio 2013 abbia comportatol’abrogazione del regolamento del 22 aprile 2004, è assolutamentecomprensibile, sicché può discutersi della sua plausibilità econdivisibilità ma non della sua esistenza; rinviando alle ragionirappresentante nei paragrafi che precedono, si deve, per di più,escludere che gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello sianoillogici o contraddittori.7.- Infine, infondato appare il quarto motivo con il quale ilricorrente deduce un omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) nella parte in cui la Corte di appello haomesso di pronunciarsi sulla domanda di indennizzo perarricchimento senza causa proposta dal ricorrente già nel giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 2041 c.c.7.1.- Premesso che l’esposizione del motivo si rivela carentedel requisito di specificità, essendosi il ricorrente limitato a dedurrel’omessa pronuncia della Corte di appello circa la domanda diarricchimento senza causa proposta in via subordinata ai sensidell’art. 2041 c.c., senza alcuna indicazione in ordine allaricorrenza dei requisiti giustificativi dell’azione, si può agevolmenterilevare che il versamento dei contributi previdenziali, ove dovuti,rispondendo ad un preciso obbligo di legge, non può portare aNumero registro generale 20245/2020Numero sezionale 1540/2026ritenere che l’effetto di tale adempimento comporti,N upmeerro dli ’reacncotltea generale 15451/2026Data pubblicazione 20/05/2026previdenziale, un arricchimento senza causa.Come affermato da Cass. n. 30234/2017 “l'impossibilità per ilsoggetto iscritto ad una Cassa di previdenza di utilizzare icontributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione,neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenzadell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dallecasse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principiogenerale di restituzione dei contributi legittimamente versati inrelazione ai quali non si siano verificati, o non possono piùverificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad unaprestazione previdenziale o assistenziale” (nello stesso senso, vedianche Cass. n. 13382/2001).8.- Conclusivamente il ricorso va respinto.La circostanza che il ricorso è stato presentatoantecedentemente all’affermazione del principio giurisprudenzialein ordine all’efficacia di un regolamento di una Cassa sottopostoall’approvazione ministeriale costituisce ragione per compensaretra le parti le spese del presente giudizio.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, aNumero registro generale 20245/2020norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,N uomveero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 15451/2026dovuto.Data pubblicazione 20/05/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 15451/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris