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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12536/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA:dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova emessa in data 3/6/2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura, rispettivamente, di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 4.400 euro di multa e di 3 anni e 2 mesi di reclusione e di 4.200 euro di multa.

2. Con autonome impugnazioni ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno deducendo, con un singolo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alle ragioni per le quali non sia stata emessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e per le quali la quantificazione della pena concordata dalle parti dovesse ritenersi corretta e congrua (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi concernono, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Detta disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258).

3.1. Nel caso in esame, le difese degli imputati e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini che sono accolti dalla Corte di appello con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena e di applicazione degli aumenti per le aggravanti (cfr. foglio 8 della sentenza di appello), con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte degli imputati e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in punto di pena formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle censure sull'art. 129 cod. proc. pen. prospettate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] valgono le considerazioni già espresse in ordine all'inammissibilità delle stesse in caso di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 4.

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389).

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA:dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova emessa in data 3/6/2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura, rispettivamente, di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 4.400 euro di multa e di 3 anni e 2 mesi di reclusione e di 4.200 euro di multa. 2. Con autonome impugnazioni ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno deducendo, con un singolo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alle ragioni per le quali non sia stata emessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e per le quali la quantificazione della pena concordata dalle parti dovesse ritenersi corretta e congrua (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi concernono, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. Detta disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258). 3.1. Nel caso in esame, le difese degli imputati e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini che sono accolti dalla Corte di appello con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena e di applicazione degli aumenti per le aggravanti (cfr. foglio 8 della sentenza di appello), con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte degli imputati e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in punto di pena formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle censure sull'art. 129 cod. proc. pen. prospettate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] valgono le considerazioni già espresse in ordine all'inammissibilità delle stesse in caso di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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