CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 15606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del 29/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 emessa nel procedimento n. 4632/2024 R. S.I.U.S, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 21 novembre 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza etneo aveva disposto che la misura di sicurezza della libertà vigilata inflitta, per la durata di anno uno, a [OSCURATO:PERSONA] fosse sostituita con la più grave misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro. A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel 2020, dopo aver espiato la pena detentiva (anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per 1reati in materia di stupefacenti, truffe e falso), si è trasferito in Spagna e si è così volontariamente sottratto all'esecuzione della misura di sicurezza che è stata disposta nei suoi confronti nell'anno 2021 («la predetta misura, dunque, non è mai stata eseguita, in quanto, successivamente alla pronuncia del 21.10.2021, il soggetto si è reso irreperibile»). Tanto premesso, ha ritenuto incensurabile la valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza che ha proceduto all'aggravamento valutando, ai sensi dell'art. 190 disp. att. cod. proc. pen. e 231 cod. pen., la gravità della condotta posta in essere dal condannato al quale non è stato possibile nemmeno consegnare la carta precettiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta mancanza o illogicità della motivazione e violazione di legge per i motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della misura di sicurezza. Ha infatti trascurato di considerare che con dichiarazione raccolta nel corpo della relazione a firma di funzionario dell'U.E.P.E. di Catania del 22 settembre 2021 - in un contesto temporale, cioè, antecedente al momento in cui Magistrato di sorveglianza ha provveduto a rivalutare la pericolosità sociale - il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritualmente comunicato il proprio indirizzo all'estero (Spagna, [OSCURATO:PERSONA], 10 BI 1 04 K, Maldivas III) al fine di poter lì espiare la misura di sicurezza. Contesta che detta circostanza, ritualmente dedotta sia innanzi al Magistrato di sorveglianza che in sede di appello, è stata sempre obliterata. Evidenzia, ancor prima, che un errore valutativo ancor più rilevante ha inficiato l'ordinanza del 21 ottobre 2021 con la quale, come già anticipato, il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anno uno. Rimarca che il relativo provvedimento non è mai stato oggetto di notifica al condannato presso il summenzionato domicilio spagnolo, tanto che l'appello avverso detta ordinanza è stato, per detto motivo, dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza (così la relativa motivazione: «il Tribunale, rilevato che il provvedimento impugnato di primo grado non è stato mai notificato all'interessato...dichiara inammissibile l'appello»). Contesta che anche con detta circostanza di fatto il Tribunale, investito della questione, non si è confrontato. Il difensore sostiene, pertanto, che l'ordinanza impugnata si ponga in contrasto con molteplici principi di diritto espressi da questa Corte, sia allorquando si è evidenziato che le trasgressioni possono comportare l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata solo ove a quest'ultima il condannato sia stato effettivamente sottoposto sia allorchè si è rimarcato come l'irreperibilità debba 2essere conseguenza di una sottrazione volontaria del reo alla sottoposizione della misura. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato valutando, anzitutto, che l'irrogazione della misura di sicurezza è stata disposta in epoca successiva al trasferimento del condannato in Spagna presso un domicilio conosciuto, ove non è stata effettuata notifica. Ha evidenziato che detta determinazione palesi l'inizio di un percorso di vita in evidente discontinuità che avrebbe dovuto costituire oggetto di una più attenta valutazione ad opera del Tribunale. Ha reputato che la normativa di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38, che consente la sottoposizione del condannato a misure alternative alla detenzione anche ove questi si trovi in uno Stato dell'Unione europea, possa trovare applicazione, per omogeneità di situazioni, anche con riguardo alla misura di sicurezza della libertà vigilata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Come evidenziatosi in premessa, l'ordinanza impugnata muove da un giudizio di irreperibilità del condannato che, all'esito dell'espiazione della pena, si è trasferito in Spagna e giunge, per l'effetto, alla conclusione che costui si sarebbe volontariamente sottratto all'esecuzione della misura di sicurezza. Il Tribunale, nell'operare detta valutazione, si è, però, sottratto al confronto con le circostanze di fatto dedotte nell'interesse del condannato che assumono, all'evidenza, valenza potenzialmente dirimente per orientare il giudizio richiesto. Ove dovesse essere accertato che il condannato aveva effettivamente dichiarato il proprio domicilio all'estero nel procedimento finalizzato all'accertamento della sua pericolosità sociale, la circostanza appare idonea a travolgere in radice la valutazione negativa espressa in relazione all'avvenuto trasferimento operato all'estero dal [OSCURATO:PERSONA] ed instilla, ancor prima, seri dubbi sulla regolarità della stessa procedura che ha condotto all'applicazione dell'originaria misura di sicurezza (dubbi peraltro legittimati dallo stesso Tribunale di sorveglianza nel corpo del provvedimento del 30 marzo 2022 con il quale, pronunciandosi in sede di gravame avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ne ha dichiarato l'inammissibilità posto che «il provvedimento impugnato di primo grado non è stato mai notificato all'interessato»). 3. Sulla scorta di ciò, si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame che, libero nell'esito, sia però emendato dalle criticità valutative appena segnalate. 3 3 P.Q.M