CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 22883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che non tiene conto né della contestata recidiva, né della sospensione della prescrizione per cui, essendo stato il reato commesso il 29 ottobre 2014 il termine di prescrizione è da individuare nel 28 dicembre 2023, data successiva alla sentenza della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024.