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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09214/2026

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all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la seconda in proprio, con domiciliazionetelematica legale- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] DeCristofaro, con domiciliazione telematica legale- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2097/2023 della CORTE d'APPELLO diVenezia pubblicata il 24.10.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.

Con sentenza pubblicata in data 8.11.2022 il Tribunale di Vicenzaaccoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ePag. 1 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026Silvia Casarin per la revoca ex art. 2901 c.c. del contratto del 10.1.2019,avente a oggetto la vendita di un immobile sito in Bassano del Grappa, e licondannava a corrispondere all’attore euro 14.000 a titolo di risarcimentodel danno ex art. 96, comma terzo, c.p.c.Aveva addotto l’attore di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forzadi plurimi titoli giudiziali, seppur non definitivi - tra cui la sentenza n.999/2020 del Tribunale di Vicenza, l’ordinanza di assegnazione di sommer.g.e. n. 2676/2018 del Tribunale di Vicenza e la sentenza n. 273/2021 delTribunale di Vicenza -, e che, al fine di garantire il proprio credito, avevaiscritto ipoteca giudiziale sugli unici beni immobili di proprietà del debitoresiti in Bassano del Grappa, identificati al Catasto fabbricati al foglio 2,mapp. 61, subalterni nn. 1 e

2. Tra il 2010 e il 2019 erano stati trascrittisu tali immobili più contratti preliminari, i quali non avevano mai avutoesecuzione, e con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso divendere il compendio immobiliare alla figlia [OSCURATO:PERSONA], alla qualel’attore aveva notificato atto di pignoramento presso terzi, al fine disoddisfarsi sul saldo prezzo della compravendita. [OSCURATO:PERSONA] nonaveva reso la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. e in data successivaal pignoramento aveva nominato quale acquirente la sorella Silvia.

L’attodi compravendita era stato poi stipulato in data 10.1.2019, oltre lascadenza prevista dal contratto preliminare per il definitivo, dopo lanotifica dell’atto di pignoramento presso terzi, ma il giorno prima dellascadenza dell’efficacia prenotativa del contratto preliminare di cui all’art.2645-bis c.c.Dato il carattere pregiudizievole dell’atto impugnato per il suocredito, l’attore ne aveva appunto chiesto la revoca e, in via subordinata,la riqualificazione come donazione con dichiarazione di nullità perviolazione degli artt. 782 c.c. e 48 l. 89/1913; in ogni caso, impetrava lacondanna dei convenuti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.I convenuti avevano resistito, tra l’altro eccependo l’anteriorità delcontratto preliminare del 2016 rispetto al credito dell’attore portato dalPag. 2 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026decreto ingiuntivo del 19.7.2018 emesso dal Tribunale di Bassano delGrappa, l’assenza del consilium fraudis e dell’eventus damni - perchél’immobile, già gravato da ipoteche per euro 465.000, era di valoreinferiore - nonché la natura onerosa del contratto definitivo.Il Tribunale, nell’accogliere la domanda principale, ritenevasussistente il requisito soggettivo in capo al disponente e alla promissariaacquirente, sulla base di vari elementi presuntivi: il rapporto parentale; lapluralità di preliminari aventi a oggetto lo stesso bene; la regolazione delprezzo mediante compensazione; la riserva del diritto di abitazione in capoal disponente; la mancanza di acconto o di caparra; la stipulazione delcontratto definitivo a ridosso della scadenza dell’efficacia prenotativa delpreliminare.

Quanto all’eventus damni, il Tribunale affermava che lapresenza di ipoteche non escludeva il pregiudizio da valutarsi in chiaveprognostica, e che ricorrevano elementi gravi, precisi e concordanti circala possibile estinzione dei debiti ipotecari e, dunque, l’idoneità dell’atto aledere la garanzia generica del creditore.2.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 24.10.2023,rigettava poi l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondannava anche al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art.96, comma terzo, c.p.c., di euro 3.397.La Corte d’appello osservava che l’elemento soggettivo dovevaessere accertato al tempo del contratto preliminare e nel caso di specie losi doveva presumere in base al legame familiare e alla sequenzanegoziale; che l’eventus damni, riferito al momento del definitivo, non eraescluso dalle iscrizioni ipotecarie esistenti, poiché la verifica si sarebbedovuta effettuare in via prognostica; che non si applicava l’eccezione di cuiall’art. 2901, comma terzo, c.c. per la natura fraudolenta del percorsonegoziale; che ricorreva la colpa grave da lite temeraria per la resistenzasulla base di tesi già ritenute manifestamente infondate.3.

Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Pag. 3 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 23.9.2025, in occasione della qualele parti non depositavano memorie.

La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729c.c., ex art. 360, comma primo, c.p.c., in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo in capo allo stipulante e al «promissario»venditore del contratto preliminare.1.1 I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamenteagganciato la valutazione dell’elemento soggettivo al momento dellastipula del contratto preliminare del 2016 e, conseguentemente, ha trattola presunzione della scientia damni sulla base del contesto e del rapportofamiliare, mentre all’epoca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevanoconoscere, né prevedere, il futuro credito del [OSCURATO:PERSONA].

Da tantoderiverebbe un ricorso illegittimo al meccanismo delle presunzioni ex art.2729 c.c. secondo l’interpretazione resa dal diritto vivente.1.2.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti, al di là dell’omesso specifico inquadramento del motivoall’interno di una delle ipotesi contenute nell’art. 360, comma primo, c.p.c.(limite riscontrabile anche nei motivi terzo, quarto e sesto), richiamatogenericamente, palesano in modo evidente l’aspirazione a un riesame delgiudizio di fatto, laddove in esordio affermano in modo perentoriol’insussistenza dell’elemento soggettivo tipico dell’azione revocatoria sullabase di elencata documentazione, il cui esame sollecitano a questa Corte,non considerando che quanto prospettato non è un errore delprocedimento e che, quindi, non è consentito l’accesso diretto agli atti delprocesso.Pag. 4 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026La stessa metodica espositiva, peraltro, si riscontra anche neirestanti motivi.La censura veicolata con il primo motivo tende a suscitare da partedella Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dalla Corte d’appello in ordine alla questione relativaall’anteriorità del contratto preliminare del 2016 rispetto al sorgere delcredito del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente discesa sul piano della valutazionedel requisito soggettivo, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale – dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in baseal libero apprezzamento, ma altresì la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi (Cass. sez. 6-III, 4 luglio 2017 n. 16467; Cass., sez.

I, 23maggio 2014 n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno 2014 n. 13485; Cass.,sez. lav., 15 luglio 2009 n. 16499).2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 2901, comma terzo, c.c. in relazione agli artt.2645-bis e 2932 c.c.2.1.

La Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che il contrattodefinitivo del 2019 era un atto dovuto in adempimento del contrattopreliminare 2016, per cui non era revocabile in base all’art. 2901, comma3, c.c. (adempimento di un obbligo scaduto), salvo prova del caratterefraudolento del preliminare, che era insussistente e comunque nonprovato: “La Corte veneta non si è posta il men che minimo dubbio,quando invece avrebbe dovuto porselo, mancando la prova sul punto, cheforse i tre preliminari potevano avere anche una causale non«fraudolenta», avendo il signor Casarin cercato di vendere l’immobile perestinguere il debito con le banche, creditrici ipotecarie di primo e secondogrado dell’immobile oggetto dell’azione revocatoria”.Pag. 5 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026In ogni caso, dato che al momento del preliminare non era ancorasorto il contestato credito del [OSCURATO:PERSONA] e che il preliminare contenevatutti gli elementi del contratto definitivo, non predeterminati dalla«nominata» ([OSCURATO:PERSONA]) ma dalla promissaria acquirente, compresa lapreesistenza del credito di quest’ultima (anteriore a quello del [OSCURATO:PERSONA]),sarebbe stato da escludere il carattere fraudolento dell’obbligo assuntocon il preliminare.2.2.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti nuovamente contestano il fatto per come ricostruito dallacorte territoriale e solo all’esito di tale diversa ricostruzione lamentano laviolazione dell’art. 2901, comma terzo, c.c.

Sollecitano quindi a questaSuprema Corte con la stessa tecnica del richiamo agli atti e ai documentidel processo - che riproducono peraltro solo in parte - la questione di fattorelativa al carattere di atto dovuto del contratto definitivo in quanto,asseritamente, mera attuazione del contratto preliminare del 2016.È appena il caso di ricordare che è estranea all’ambito applicativodell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: siè in tal caso al di fuori dell'esatta interpretazione della norma, discutendoinvece la tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità (v.

Cass., sez.

I, 14 gennaio 2019 n. 640; Cass.,sez.

I, 4 novembre 2021 n. 31839; Cass., sez.

III, 4 marzo 2022 n.7187).2.2.

È il caso di rilevare, pur in via incidentale, che i ricorrenti sollevanola questione dell’elemento soggettivo, che non riguarda l’ipotesi di cui alcomma terzo dell’art. 2901 c.c., rispetto alla quale – si nota incidenter -sarebbe opportuna una rimeditazione quanto al tema dei rapporti tral’esenzione de qua e l’istituto della datio in solutum, sovente qualificata (inrealtà su basi meramente assertive) come modalità anomala dipagamento.Pag. 6 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026Sia pure in una vicenda connotata dal ricorso a opera del debitore,convenuto in revocatoria ordinaria, quanto alla cessione di un credito perestinguere una obbligazione diversa questa Suprema Corte ha evidenziatola natura puramente oggettiva dell’esenzione, laddove viene in rilievo latutela di un altro creditore, precisando che «l’articolo 2901, terzo comma,c.c. impone infatti, quale unico presupposto della sua applicazione,“l’adempimento di un debito scaduto”, nulla esigendo sulla possibilità diadempiere - che quindi viene concessa senza delimitazioni - e noncircoscrivendo invero le modalità di adempimento.

Rilevano soltantol’esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l’atto,qualunque sia, idoneo a saldarlo»; l’art. 2901, comma terzo, «stabiliscecome limite dell'applicabilità soltanto il debito scaduto - che è anche ilpresupposto -, e non introduce, neppure in modo implicito/sistemico -,come ulteriore esigenza l’impossibilità di pagare diversamente.

L'istitutodella cessione dei crediti, poi, è espressamente previsto e regolato nelcodice agli articoli 1260 ss., per cui pagare a mezzo della cessione di uncredito non è certo definibile “anomalia”, e non vi si può ravvisare quindialcun segnale di frode» (v.

Cass., sez.

III, 7 luglio 2025 n. 18516).Mutuando da tale recente arresto uno spunto interpretativo, sarebbepossibile affermare, salvo doversi confrontare con la distinzione elaboratanella pratica tra adempimento come atto meramente esecutivo e attodiscrezionale ostativo all’applicazione dell’esenzione (v., ex multis, Cass.,sez.

III, 22 gennaio 2020, n. 1414), che la non inclusione dellaprestazione in luogo dell’adempimento tra le fattispecie di estinzione delleobbligazioni diverse dall'adempimento disciplinate nel Libro IV, Titolo I,Capo IV del codice civile non ha una incidenza tale, sul piano dellamodalità di adempimento di un'obbligazione, da poter essere qualificatacome anomalia.

Si tratta, evidentemente, di una fattispecie diversa, manon “estranea” a quelle indicate nel Capo IV, la quale è prevista nel CapoII (“Dell’adempimento dell’obbligazione”) dello stesso Titolo I, sì cheappare del tutto inconferente la qualificazione in termini di anomalia trattaPag. 7 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026da lessico delle procedure concorsuali, peraltro sulla base di una espressaindicazione normativa, non applicabile in via estensiva in un contestopuramente civilistico, dove non è prevista la revocatoria del pagamentopreferenziale del debito scaduto.Nel capo II, inoltre, è prevista dall’art. 1197, comma secondo, perl'ipotesi in cui la prestazione consista nel trasferimento della proprietà o dialtro diritto, l’assunzione della garanzia per l’evizione o vizi della cosasecondo le norme per la vendita da parte del debitore, non senzaconsiderare che normativamente l’art. 1198 c.c. prevede espressamentela possibilità di cedere un credito in luogo dell’adempimento con laconseguente assunzione della garanzia ex art. 1266 c.c.Pertanto, come osservato «il debitore è pienamente libero … diprovvedere a eseguire i pagamenti da lui dovuti - sia “in natura” che indenaro - nell'ordine che vorrà adottare», considerato che l’art. 2741 c.c.parla di uguale diritto dei creditori non di essere soddisfatti dal debitore,cosa che implicherebbe la possibilità di sindacare le scelte da lui operate,ma di soddisfarsi sui beni del debitore nell'ambito delle procedureesecutive.Non è certo condivisibile l’aprioristica esclusione della datio insolutum dal campo di applicazione del terzo comma dell'articolo 2901 c.c.,norma del tutto generale e, quindi, assolutamente elastica e ancherispettosa delle scelte del debitore, qualora abbia ancora a suadisposizione più modalità per adempiere, venendo perimetrato soltantol'elemento della concreta debenza, ovvero la sussistenza del debitoscaduto.3.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901, comma primo, c.c.in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a EugenioCasarin e a [OSCURATO:PERSONA].La corte territoriale non avrebbe considerato che, qualificando ilcontratto definitivo del 2019 come anteriore al sorgere del credito pereffetto della predeterminazione del contenuto nel contratto preliminarePag. 8 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026“per persona da nominare”, sarebbe stato necessario verificare lasussistenza del dolo, ossia la volontà specifica di nuocere al creditore enon la sola scientia damni.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti chiedono ancora dirinnovare il giudizio di fatto in ordine alla fattispecie concreta a propositodella «qualificazione» del contratto definitivo come atto anteriore alsorgere del credito, per postulare un error in iure in ordine al requisitosoggettivo da intendere alla stregua del consilium fraudi e non della merascientia damni: operazione valutativa del fatto chiaramente preclusa algiudice di legittimità.Inoltre, considerato quanto detto dalla Corte d’appello da pagina 4(penultimo e ultimo capoverso) a pagina 5 (primo e secondo capoverso),si è consolidata la decisione del Tribunale in ordine alla data del sorgeredel credito e, conseguentemente, anche quanto enunciato dal giudice disecondo grado: «In caso di atto successivo al sorgere del credito èsufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi delcreditore ("scientia damni"), cui va equiparata la agevole conoscibilità,senza che assuma, invece, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo edel terzo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né laconoscenza dello specifico credito.

Trattasi di prova che può esserericavata anche da presunzioni […], ivi compresa la sussistenza di unvincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo rendaestremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza dellasituazione debitoria gravante sul disponente […]».4.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2901, comma primo,c.c. in relazione all’elemento soggettivo dell’acquirente nominata eall’eventus damni.4.1.

I ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha ritenuto lasussistenza del requisito soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] perchédifensore del padre nelle controversie con il [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, e aconfutazione di qualsiasi profilo di carattere doloso attribuito ai contraenti,Pag. 9 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026il contratto definitivo riportava espressamente l’esistenza dei vincoliipotecari, compreso quello a favore del [OSCURATO:PERSONA] e l’impegno delvenditore alla loro cancellazione.

Ne derivava che nessunacompromissione della garanzia patrimoniale si era verificata per effettodell'atto di vendita, poiché il bene era per l'intero valore dato in garanziaalle banche.Analogamente, era evidente per i contraenti che il [OSCURATO:PERSONA] non erainteressato a soddisfare le proprie pretese economiche sull’immobileoggetto di compravendita, “avendo lo stesso potuto valutare a suo tempo,quando l’immobile era intestato al signor Casarin e le pretese economichegià sorte, se agire con l’esecuzione immobiliare, decidendo per non agire”.4.2.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha affermato: «Nel caso in cui, come nella specie,l’azione revocatoria ordinaria sia proposta nei confronti di un contrattodefinitivo di vendita preceduto da un preliminare, mentre l’eventus damniva verificato alla data del definitivo, l’elemento soggettivo va accertatoalla data del preliminare […]».

Il secondo giudice ha poi aggiunto che incaso di contratto preliminare per persona da nominare ricorre «lanecessità di riferire allo stipulante, in prima battuta, la verifica dello statodi "scienza o di ignoranza", al momento della stipulazione del preliminare,del carattere pregiudizievole (per il credito pregresso, vantato dall'attorein revocatoria verso i promittenti venditori) dell'atto revocando, secondo laprevisione di cui al comma 1 dell'art. 1391 c.c. … il nominato si "surroghi"- senza soluzione di continuità - nella posizione dello stipulante, conferma,vieppiù, che è al momento della stipulazione del preliminare (e, dunque,con riferimento alla condizione dello stipulante), che va compiuta,prioritariamente, la verifica del presupposto soggettivo della cd.

“actiopauliana” ai sensi dell’art. 1391 c.c. in forza del quale per l’accertamentocirca la buona o mala fede o circa la scienza e l’ignoranza di determinatecircostanze, si deve avere riguardo alla persona del rappresentante (equindi dello stipulante), salvo che si tratti di elementi predeterminati dalPag. 10 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026rappresentato» (sentenza, da pagina 5, secondo capoverso, a pagina 6,primo capoverso).La corte territoriale ha, però, puntualizzato che «[…] in caso diesercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo dicompravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c.,qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramentotrascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo maposteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della "scientiadamni" in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cuianaloga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e conriferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbiadato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa dellastessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere iconnotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento[…]» (pagina 6, secondo capoverso), per poi concludere: «In ogni caso,anche a voler ritenere in astratto non provato l’elemento soggettivo dellapromissaria acquirente (ma così non è), non potrebbe fondatamentedubitarsi dell’elemento soggettivo in capo all’acquirente nominata nelcontratto definitivo, avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] assistito come difensore ilpadre in tutte le controversie con il [OSCURATO:PERSONA] da cui derivano i crediti allacui tutela è rivolta l’azione revocatoria» (pagina 7, penultimo capoverso).Da tanto discende che la Corte d’appello con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] ha operato ad abundantiam una valutazionedella scientia damni al momento della stipula del definitivo.

La censurasvolta, pertanto, è eccentrica rispetto alla decisione della corte territorialeed è, quindi, inammissibile.5.

Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2901 e 2967 c.c. in relazione alrequisito oggettivo dell’eventus damni.5.1.

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere laCorte d’appello fatto gravare sul convenuto l’onere della prova sullaPag. 11 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026consistenza del suo patrimonio, mentre in presenza di ipoteche per euro465.000 ricadeva sull’attore la prova dell’estinzione dei debiti, peraltroallegata, e della concreta diminuzione patrimoniale, non potendo farsiricorso a presunzioni, fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] era ben consciodell’impossibilità di soddisfare il suo credito non avendo mai intrapresouna esecuzione immobiliare, il cui valore era inferiore al credito dellabanche.5.2.

Il motivo non ha consistenza.Preliminarmente, in ordine alla prospettata violazione della regola intema di riparto dell’onere della prova deve essere ribadito il principioenunciato dalle Sezioni Unite ai sensi del quale la violazione dell'articolo2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudiziofondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatticostitutivi ed eccezioni (v.

Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016 n. 16598, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; e v. pure Cass.,sez. 6-III, 23 ottobre 2018 n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020 n.17313; Cass., sez. 5, 15 ottobre 2024 n. 26739).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto in positivo lasussistenza dell’eventus damni, per il suo accertamento nulla ostando allautilizzazione di prove c.d. critiche e non di prove c.d. storiche.

Al riguardo,la Corte d’appello così si è espressa: «Il giudice di primo grado hacorrettamente rilevato l’esistenza di elementi sintomatici dell’estinzione diquei debiti, sulla base dei seguenti elementi, gravi, univoci e concordanti:-il prezzo della vendita era stato “determinato senza alcuna incidenza ditali pretesi debiti, laddove, in caso di loro esistenza, sarebbe statonormale e verosimile che dal prezzo l'acquirente avrebbe fatto sottrarre ilcorrispondente importo, in ragione del sostanziale accollo (viceversal’unico elemento che è andato ad incidere sulla determinazione del prezzoè stato il valore del diritto di abitazione che il venditore si era riservato)”;Pag. 12 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026- nel contratto impugnato il venditore si è obbligato semplicemente, a“cancellare le formalità”, attività del tutto diversa da una ipoteticaestinzione dei debiti sottostanti.

Si può ulteriormente rilevare che perprassi l’ipoteca viene iscritta per un valore pari al doppio del credito e chetra la data dell’iscrizione sono passati tredici anni senza che siano stateiscritte altre formalità pregiudizievoli indicative di una mancata estinzionedel debito alle scadenze stabilite.

L’invocata consulenza di parte prodottadagli odierni appellanti, infine, non è idonea a provare l’effettivo valore deibeni alienati, trattandosi di elemento con valore solo indiziario che,pertanto, non esclude la fruttuosa possibilità di esecuzione coattiva, ancheparziale, sui medesimi beni per il recupero del credito vantato dall’odiernoappellato» (sentenza, pagina 8, capoversi terzo, quanto e quinto).Rispetto a tale motivazione i ricorrenti non hanno articolato unaadeguata censura, in contrasto con il consolidato principio di diritto per cuiil motivo è ammissibile solo se identifica l'errore del giudice e ne offre unarappresentazione critica e specifica.

Senza un confronto analitico cheintercetti le ragioni della decisione, il motivo non è tale, integrando un«non motivo» (v.

Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016 n. 16598, Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016 n. 22226 e Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017 n.7074, in motivazione, non massimate sul punto; v., più di recente, Cass.,sez.

III, 12 gennaio 2024 n. 1341 e Cass., sez.

III, 6 aprile 2025 n.9059).Va da ultimo osservato, sempre a proposito dell’impropria deduzionedella violazione dell’art. 2697 c.c., che ai fini della verifica del requisitodell'eventus damni la parte onerata del compito di fornire la provadell'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore, a seguito delcompimento dell'atto impugnato, necessariamente dev'essere identificatain quella che resiste all'esercizio dell'azione revocatoria.Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, percui il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria - eventusdamni - ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo compromettaPag. 13 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma altresì quando lostesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltantoqualitativa del patrimonio comportante una maggiore incertezza odifficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che gravasul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative oqualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, chevoglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonioresiduo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.,sez.

III, 9 novembre 2021 n. 32835; Cass., sez.

III, 25 settembre 2019 n.23907; Cass., sez. 6-III, 18 giugno 2019 n. 16221; Cass., sez.

III, 19luglio 2018 n. 19207).

E non è dubbio che, trattandosi dell’unico immobiledel debitore, dell’onere della prova liberatoria era gravato [OSCURATO:PERSONA](v.

Cass., sez.

I, 11 gennaio 2023 n. 524, non massimata, in motivazione,punto 4.6).6.

Il sesto motivo censura “impugnazione ai sensi dell’art. 360, commaprimo, c.p.c., in ordine alla valutazione dei presupposti di cui all’art. 2901c.c. in capo al contestato debitore [OSCURATO:PERSONA]”.6.1.

Si critica la Corte d’appello per aver ritenuto provato per viapresuntiva il requisito soggettivo in capo al Casarin.

Il giudice di secondogrado, tuttavia, non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA], consapevoledell’esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli, poteva agire in via esecutivasul bene nel 2018, ma aveva scelto la via del pignoramento presso terzisul rilievo dell’inutilità di una esecuzione immobiliare, per cui si sarebbedovuto escludere qualsiasi profilo di dolo in capo ai contraenti.6.2.

Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.Va rilevata l’assenza, qui, di una ragionata censura: i ricorrenti silimitano a sostenere che la sentenza d’appello sarebbe erronea per il solofatto che il [OSCURATO:PERSONA], consapevole dell’esistenza delle iscrizionipregiudizievoli, avrebbe potuto agire in via esecutiva sul bene nel 2018,ma aveva invece optato per il pignoramento presso terzi per l’inutilità diuna esecuzione immobiliare, onde si sarebbe dovuto escludere qualsiasiPag. 14 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026profilo di dolo in capo ai contraenti.

Da ciò deriva che si tratta di unacensura, dunque, che in realtà non spiega in che cosa consista, ovverocome la scelta del creditore avrebbe qui impedito il dolo alle suecontroparti.I ricorrenti, pertanto, sono incorsi nuovamente nella violazione delcostante orientamento espresso da questa Suprema Corte a propositodella modalità di articolazione dei motivi di ricorso (v.

Cass., Sez.

Un.,16598/2016; Cass., Sez.

Un., 22226/2016; Cass., Sez.

Un., 7074/22017;Cass, sez.

III, 1341/2024; Cass., sez.

III, 9059/2025).7.

Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c.7.1.

I ricorrenti criticano la valutazione presuntiva operata dalla corteterritoriale della preordinazione dolosa dell’operazione negoziale, l’avertravisato i fatti noti e l’aver valorizzato una serie di indici (pluralità dipreliminari, electio amici, diritto di abitazione, mancanza di acconto,tempistica del definitivo) privi dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.7.2.

Anche questo motivo non ha sostanza, poiché la rappresentazionedel vizio in iure è distonica rispetto al modo di dedurre la violazione dellenorme sulle presunzioni indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza 24gennaio 2018 n. 1785, al cui insegnamento i ricorrenti si sono richiamati.La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma didiritto di cui all'art. 2729 c.c. si può prospettare quando il giudice, purqualificando gli indizi come gravi, precisi e concordanti, nega loro valoreprobatorio, o viceversa, quando attribuisce valore a indizi che lui stessodefinisce carenti, così inquadrando entro l'art. 2729 c.c. fatti privi diquelle caratteristiche (v.

Cass., Sez.

Un., 1785/2018, cit., non massimata,ma espressamente in motivazione, paragrafi 4 e ss.; Cass., sez.

III, 4agosto 2017 n. 19485; Cass., sez. lav., 16 novembre 2018 n. 29635 ;Cass., sez. sez. 6-III, 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., sez. lav., 3Pag. 15 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026giugno 2021 n. 18611; Cass., sez.

II, 21 marzo 2022 n. 9054; Cass., sez.II, 4 agosto 2025 n. 22544; Cass., sez.

II, 22 settembre 2025 n. 25889).Per contro, è inammissibile il motivo quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, per essere il giudicepartito da un presupposto fattuale erroneo, o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di meritoo senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (v.,Cass. 9054/2022, cit.; Cass. 18611/2021), o, ancora, “senza spiegare edimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato daiparadigmi dell'articolo 2729, comma 1, c.c., poiché tale critica attiene almerito e non alla legittimità.

Un controllo sulla ricostruzione della quaestiofacti è ammesso solo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., qualora vengadimostrato che il giudice ha omesso l'esame di un fatto storico decisivo echiaramente individuato” (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054del 2014; Cass., Sez.

Un., 1785/2018, cit.).Nel caso di specie, i ricorrenti, oltre all’inconferente richiamo alladolosa preordinazione, scivolano con evidenza su un piano direttamentefattuale laddove svolgono una generica contestazione delle circostanze difatto, per essere il giudice (asseritamente) partito da presuppostiirrilevanti.

Tale censura, non investendo i requisiti di gravità, precisione econcordanza della prova indiziaria, è inammissibile poiché i ricorrenti nonsi fanno carico di spiegare le ragioni della violazione dell’art. 2729 c.c.8.

L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.8.1.

I ricorrenti si dolgono della duplice condanna per lite temeraria inassenza di ragioni atte a evidenziare sul piano soggettivo la mala fede ocolpa grave in cui sarebbero incorsi nel contrastare l’azione promossadall’attore.In particolare, la Corte d’appello avrebbe omesso di indicare in concretole ragioni in base alle quali ha disatteso la doglianza indicata in sede diappello avverso la condanna inflitta dal Tribunale, a fronte di quantoPag. 16 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026dedotto a proposito dell’assenza del carattere fraudolento dell’operazionee data l’anteriorità del contratto preliminare rispetto al sorgere del creditocautelato.Anche la condanna disposta in sede di appello per lo stesso titolo, poi,sarebbe motivata in modo generico con espressioni stereotipate einconsistenti.8.2.

Il motivo è palesemente fondato.Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato: «La responsabilitàaggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella dicui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda diparte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, lamala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistentenell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente diavvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propriadomanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta,delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devonocoinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchépossa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumentoprocessuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato allacontroparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuositàdell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenzaconsolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese estrumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass., Sez.

Un., 20aprile 2018 n. 9912).La Corte d’appello, nel confermare la statuizione resa in primo gradodi condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., ha asserito lasussistenza della colpa grave «degli odierni appellanti per aver resistitoall’azione proponendo eccezioni palesemente infondate alla luce dellagiurisprudenza costante, e senza “argomenti giuridicamente spendibili”».Quanto alla condanna disposta in sede di appello in accoglimentodella relativa domanda dell’appellato, il giudice del secondo grado haPag. 17 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026spiegato che incorre in colpa grave «la parte che abbia insistitocolpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dalprimo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cuiinconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante inmodo da evitare il gravame».Il motivo svolto dai ricorrenti, alla stregua dell’insegnamento reso daCass., Sez.

Un., 24 luglio 2013 n. 17931, si sostanzia nella denuncia diuna radicale carenza di motivazione.

Per entrambe le condanne la cortemarciana offre brevi e generici enunciati (da un lato, “eccezionipalesemente infondate” e “senza argomenti giuridicamente spendibili”,dall’altro, “insistito in tesi giuridiche manifestamente infondate” e“inconsistenza delle censure”), del tutto inidonei a dar corpo, di là dallariscontrata infondatezza, in termini di specificità all’elemento soggettivo,poiché agire (o resistere) per far valere una pretesa che si riveli infondatanon è certo condotta di per sé sola rimproverabile (Cass., sez. 6-II, 30novembre 2012 n. 21570; Cass., sez.

III, 30 dicembre 2014 n. 27534;Cass., sez. 6-III, 31 ottobre 2016 n. 22120).Tale vuoto argomentativo produce una duplice distorsione:comprime il diritto di difesa – sanzionandone in sostanza l’esercizio puro,non macchiato di colpa o addirittura di dolo - e duplica le conseguenzeconnesse alla soccombenza; stravolge quindi il rimedio delle condotteprocessuali negative e incongrue in un meccanismo sanzionatorio noncompatibile con il reale (e non “esagerato”) istituto della responsabilitàprocessuale aggravata, prendendo a riferimento, quanto all’irrilevanzadell’elemento soggettivo che in ultima analisi viene così introdotta, ilrimedio dell’art. 616 c.p.p. per il caso di inammissibilità (ritualmentepenale, e dunque più ampia) del ricorso.È stato affermato da questa Suprema Corte che «la responsabilità dicui all’art. 96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombenteperché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per séPag. 18 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.

La figuradell’art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale,come l’istituto – evidentemente correlato – dell’abuso del processo,giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamenteaggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principidell’art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali» (v.

Cass.,sez.

III, 12 luglio 2023, n. 19948).La genericità della motivazione offerta dalla Corte d’appello inrelazione a entrambe le disposte condanne non consente di apprezzare inalcun modo la ricorrenza del ritenuto, imprescindibile, requisitosoggettivo, da articolare nell’assenza dell’ordinaria diligenza che consentedi avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propriadifesa, non essendone sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta.9.

Per le ragioni sopra esposte, accolto il ricorso limitatamenteall’ottavo motivo, disattesi i restanti, la sentenza impugnata deve esserecassata in parte qua e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384, ultimocomma, c.p.c., non dovendo procedere ad altri accertamenti nel merito,va revocata la condanna ex art. 96 comma terzo, c.p.c. della sentenza diprimo grado e della sentenza di secondo grado.Le spese del giudizio di legittimità, considerata la parziale reciprocasoccombenza e la peculiarità della vicenda processuale derivatadall’insistenza sanzionatoria in entrambi i gradi della causa senza ilcorretto accertamento del presupposto soggettivo, vanno compensate P.Q.MAccoglie l’ottavo motivo del ricorso, disattesi gli altri, cassa la sentenza inrelazione e, decidendo al riguardo nel merito, revoca la condanna dellaparte ricorrente pronunciata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. sia nellasentenza di primo grado sia nella sentenza di secondo grado.

Compensa lespese del giudizio di legittimità.Pag. 19 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 20 di 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la seconda in proprio, con domiciliazionetelematica legale- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] DeCristofaro, con domiciliazione telematica legale- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2097/2023 della CORTE d'APPELLO diVenezia pubblicata il 24.10.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Con sentenza pubblicata in data 8.11.2022 il Tribunale di Vicenzaaccoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ePag. 1 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026Silvia Casarin per la revoca ex art. 2901 c.c. del contratto del 10.1.2019,avente a oggetto la vendita di un immobile sito in Bassano del Grappa, e licondannava a corrispondere all’attore euro 14.000 a titolo di risarcimentodel danno ex art. 96, comma terzo, c.p.c.Aveva addotto l’attore di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forzadi plurimi titoli giudiziali, seppur non definitivi - tra cui la sentenza n.999/2020 del Tribunale di Vicenza, l’ordinanza di assegnazione di sommer.g.e. n. 2676/2018 del Tribunale di Vicenza e la sentenza n. 273/2021 delTribunale di Vicenza -, e che, al fine di garantire il proprio credito, avevaiscritto ipoteca giudiziale sugli unici beni immobili di proprietà del debitoresiti in Bassano del Grappa, identificati al Catasto fabbricati al foglio 2,mapp. 61, subalterni nn. 1 e 2. Tra il 2010 e il 2019 erano stati trascrittisu tali immobili più contratti preliminari, i quali non avevano mai avutoesecuzione, e con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso divendere il compendio immobiliare alla figlia [OSCURATO:PERSONA], alla qualel’attore aveva notificato atto di pignoramento presso terzi, al fine disoddisfarsi sul saldo prezzo della compravendita. [OSCURATO:PERSONA] nonaveva reso la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. e in data successivaal pignoramento aveva nominato quale acquirente la sorella Silvia. L’attodi compravendita era stato poi stipulato in data 10.1.2019, oltre lascadenza prevista dal contratto preliminare per il definitivo, dopo lanotifica dell’atto di pignoramento presso terzi, ma il giorno prima dellascadenza dell’efficacia prenotativa del contratto preliminare di cui all’art.2645-bis c.c.Dato il carattere pregiudizievole dell’atto impugnato per il suocredito, l’attore ne aveva appunto chiesto la revoca e, in via subordinata,la riqualificazione come donazione con dichiarazione di nullità perviolazione degli artt. 782 c.c. e 48 l. 89/1913; in ogni caso, impetrava lacondanna dei convenuti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.I convenuti avevano resistito, tra l’altro eccependo l’anteriorità delcontratto preliminare del 2016 rispetto al credito dell’attore portato dalPag. 2 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026decreto ingiuntivo del 19.7.2018 emesso dal Tribunale di Bassano delGrappa, l’assenza del consilium fraudis e dell’eventus damni - perchél’immobile, già gravato da ipoteche per euro 465.000, era di valoreinferiore - nonché la natura onerosa del contratto definitivo.Il Tribunale, nell’accogliere la domanda principale, ritenevasussistente il requisito soggettivo in capo al disponente e alla promissariaacquirente, sulla base di vari elementi presuntivi: il rapporto parentale; lapluralità di preliminari aventi a oggetto lo stesso bene; la regolazione delprezzo mediante compensazione; la riserva del diritto di abitazione in capoal disponente; la mancanza di acconto o di caparra; la stipulazione delcontratto definitivo a ridosso della scadenza dell’efficacia prenotativa delpreliminare. Quanto all’eventus damni, il Tribunale affermava che lapresenza di ipoteche non escludeva il pregiudizio da valutarsi in chiaveprognostica, e che ricorrevano elementi gravi, precisi e concordanti circala possibile estinzione dei debiti ipotecari e, dunque, l’idoneità dell’atto aledere la garanzia generica del creditore.2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 24.10.2023,rigettava poi l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondannava anche al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art.96, comma terzo, c.p.c., di euro 3.397.La Corte d’appello osservava che l’elemento soggettivo dovevaessere accertato al tempo del contratto preliminare e nel caso di specie losi doveva presumere in base al legame familiare e alla sequenzanegoziale; che l’eventus damni, riferito al momento del definitivo, non eraescluso dalle iscrizioni ipotecarie esistenti, poiché la verifica si sarebbedovuta effettuare in via prognostica; che non si applicava l’eccezione di cuiall’art. 2901, comma terzo, c.c. per la natura fraudolenta del percorsonegoziale; che ricorreva la colpa grave da lite temeraria per la resistenzasulla base di tesi già ritenute manifestamente infondate.3. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Pag. 3 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 23.9.2025, in occasione della qualele parti non depositavano memorie. La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729c.c., ex art. 360, comma primo, c.p.c., in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo in capo allo stipulante e al «promissario»venditore del contratto preliminare.1.1 I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamenteagganciato la valutazione dell’elemento soggettivo al momento dellastipula del contratto preliminare del 2016 e, conseguentemente, ha trattola presunzione della scientia damni sulla base del contesto e del rapportofamiliare, mentre all’epoca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevanoconoscere, né prevedere, il futuro credito del [OSCURATO:PERSONA]. Da tantoderiverebbe un ricorso illegittimo al meccanismo delle presunzioni ex art.2729 c.c. secondo l’interpretazione resa dal diritto vivente.1.2. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti, al di là dell’omesso specifico inquadramento del motivoall’interno di una delle ipotesi contenute nell’art. 360, comma primo, c.p.c.(limite riscontrabile anche nei motivi terzo, quarto e sesto), richiamatogenericamente, palesano in modo evidente l’aspirazione a un riesame delgiudizio di fatto, laddove in esordio affermano in modo perentoriol’insussistenza dell’elemento soggettivo tipico dell’azione revocatoria sullabase di elencata documentazione, il cui esame sollecitano a questa Corte,non considerando che quanto prospettato non è un errore delprocedimento e che, quindi, non è consentito l’accesso diretto agli atti delprocesso.Pag. 4 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026La stessa metodica espositiva, peraltro, si riscontra anche neirestanti motivi.La censura veicolata con il primo motivo tende a suscitare da partedella Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dalla Corte d’appello in ordine alla questione relativaall’anteriorità del contratto preliminare del 2016 rispetto al sorgere delcredito del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente discesa sul piano della valutazionedel requisito soggettivo, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale – dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in baseal libero apprezzamento, ma altresì la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi (Cass. sez. 6-III, 4 luglio 2017 n. 16467; Cass., sez. I, 23maggio 2014 n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno 2014 n. 13485; Cass.,sez. lav., 15 luglio 2009 n. 16499).2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 2901, comma terzo, c.c. in relazione agli artt.2645-bis e 2932 c.c.2.1. La Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che il contrattodefinitivo del 2019 era un atto dovuto in adempimento del contrattopreliminare 2016, per cui non era revocabile in base all’art. 2901, comma3, c.c. (adempimento di un obbligo scaduto), salvo prova del caratterefraudolento del preliminare, che era insussistente e comunque nonprovato: “La Corte veneta non si è posta il men che minimo dubbio,quando invece avrebbe dovuto porselo, mancando la prova sul punto, cheforse i tre preliminari potevano avere anche una causale non«fraudolenta», avendo il signor Casarin cercato di vendere l’immobile perestinguere il debito con le banche, creditrici ipotecarie di primo e secondogrado dell’immobile oggetto dell’azione revocatoria”.Pag. 5 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026In ogni caso, dato che al momento del preliminare non era ancorasorto il contestato credito del [OSCURATO:PERSONA] e che il preliminare contenevatutti gli elementi del contratto definitivo, non predeterminati dalla«nominata» ([OSCURATO:PERSONA]) ma dalla promissaria acquirente, compresa lapreesistenza del credito di quest’ultima (anteriore a quello del [OSCURATO:PERSONA]),sarebbe stato da escludere il carattere fraudolento dell’obbligo assuntocon il preliminare.2.2. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti nuovamente contestano il fatto per come ricostruito dallacorte territoriale e solo all’esito di tale diversa ricostruzione lamentano laviolazione dell’art. 2901, comma terzo, c.c. Sollecitano quindi a questaSuprema Corte con la stessa tecnica del richiamo agli atti e ai documentidel processo - che riproducono peraltro solo in parte - la questione di fattorelativa al carattere di atto dovuto del contratto definitivo in quanto,asseritamente, mera attuazione del contratto preliminare del 2016.È appena il caso di ricordare che è estranea all’ambito applicativodell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: siè in tal caso al di fuori dell'esatta interpretazione della norma, discutendoinvece la tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità (v. Cass., sez. I, 14 gennaio 2019 n. 640; Cass.,sez. I, 4 novembre 2021 n. 31839; Cass., sez. III, 4 marzo 2022 n.7187).2.2. È il caso di rilevare, pur in via incidentale, che i ricorrenti sollevanola questione dell’elemento soggettivo, che non riguarda l’ipotesi di cui alcomma terzo dell’art. 2901 c.c., rispetto alla quale – si nota incidenter -sarebbe opportuna una rimeditazione quanto al tema dei rapporti tral’esenzione de qua e l’istituto della datio in solutum, sovente qualificata (inrealtà su basi meramente assertive) come modalità anomala dipagamento.Pag. 6 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026Sia pure in una vicenda connotata dal ricorso a opera del debitore,convenuto in revocatoria ordinaria, quanto alla cessione di un credito perestinguere una obbligazione diversa questa Suprema Corte ha evidenziatola natura puramente oggettiva dell’esenzione, laddove viene in rilievo latutela di un altro creditore, precisando che «l’articolo 2901, terzo comma,c.c. impone infatti, quale unico presupposto della sua applicazione,“l’adempimento di un debito scaduto”, nulla esigendo sulla possibilità diadempiere - che quindi viene concessa senza delimitazioni - e noncircoscrivendo invero le modalità di adempimento. Rilevano soltantol’esistenza del debito scaduto e il suo adempimento mediante l’atto,qualunque sia, idoneo a saldarlo»; l’art. 2901, comma terzo, «stabiliscecome limite dell'applicabilità soltanto il debito scaduto - che è anche ilpresupposto -, e non introduce, neppure in modo implicito/sistemico -,come ulteriore esigenza l’impossibilità di pagare diversamente. L'istitutodella cessione dei crediti, poi, è espressamente previsto e regolato nelcodice agli articoli 1260 ss., per cui pagare a mezzo della cessione di uncredito non è certo definibile “anomalia”, e non vi si può ravvisare quindialcun segnale di frode» (v. Cass., sez. III, 7 luglio 2025 n. 18516).Mutuando da tale recente arresto uno spunto interpretativo, sarebbepossibile affermare, salvo doversi confrontare con la distinzione elaboratanella pratica tra adempimento come atto meramente esecutivo e attodiscrezionale ostativo all’applicazione dell’esenzione (v., ex multis, Cass.,sez. III, 22 gennaio 2020, n. 1414), che la non inclusione dellaprestazione in luogo dell’adempimento tra le fattispecie di estinzione delleobbligazioni diverse dall'adempimento disciplinate nel Libro IV, Titolo I,Capo IV del codice civile non ha una incidenza tale, sul piano dellamodalità di adempimento di un'obbligazione, da poter essere qualificatacome anomalia. Si tratta, evidentemente, di una fattispecie diversa, manon “estranea” a quelle indicate nel Capo IV, la quale è prevista nel CapoII (“Dell’adempimento dell’obbligazione”) dello stesso Titolo I, sì cheappare del tutto inconferente la qualificazione in termini di anomalia trattaPag. 7 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026da lessico delle procedure concorsuali, peraltro sulla base di una espressaindicazione normativa, non applicabile in via estensiva in un contestopuramente civilistico, dove non è prevista la revocatoria del pagamentopreferenziale del debito scaduto.Nel capo II, inoltre, è prevista dall’art. 1197, comma secondo, perl'ipotesi in cui la prestazione consista nel trasferimento della proprietà o dialtro diritto, l’assunzione della garanzia per l’evizione o vizi della cosasecondo le norme per la vendita da parte del debitore, non senzaconsiderare che normativamente l’art. 1198 c.c. prevede espressamentela possibilità di cedere un credito in luogo dell’adempimento con laconseguente assunzione della garanzia ex art. 1266 c.c.Pertanto, come osservato «il debitore è pienamente libero … diprovvedere a eseguire i pagamenti da lui dovuti - sia “in natura” che indenaro - nell'ordine che vorrà adottare», considerato che l’art. 2741 c.c.parla di uguale diritto dei creditori non di essere soddisfatti dal debitore,cosa che implicherebbe la possibilità di sindacare le scelte da lui operate,ma di soddisfarsi sui beni del debitore nell'ambito delle procedureesecutive.Non è certo condivisibile l’aprioristica esclusione della datio insolutum dal campo di applicazione del terzo comma dell'articolo 2901 c.c.,norma del tutto generale e, quindi, assolutamente elastica e ancherispettosa delle scelte del debitore, qualora abbia ancora a suadisposizione più modalità per adempiere, venendo perimetrato soltantol'elemento della concreta debenza, ovvero la sussistenza del debitoscaduto.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901, comma primo, c.c.in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a EugenioCasarin e a [OSCURATO:PERSONA].La corte territoriale non avrebbe considerato che, qualificando ilcontratto definitivo del 2019 come anteriore al sorgere del credito pereffetto della predeterminazione del contenuto nel contratto preliminarePag. 8 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026“per persona da nominare”, sarebbe stato necessario verificare lasussistenza del dolo, ossia la volontà specifica di nuocere al creditore enon la sola scientia damni.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti chiedono ancora dirinnovare il giudizio di fatto in ordine alla fattispecie concreta a propositodella «qualificazione» del contratto definitivo come atto anteriore alsorgere del credito, per postulare un error in iure in ordine al requisitosoggettivo da intendere alla stregua del consilium fraudi e non della merascientia damni: operazione valutativa del fatto chiaramente preclusa algiudice di legittimità.Inoltre, considerato quanto detto dalla Corte d’appello da pagina 4(penultimo e ultimo capoverso) a pagina 5 (primo e secondo capoverso),si è consolidata la decisione del Tribunale in ordine alla data del sorgeredel credito e, conseguentemente, anche quanto enunciato dal giudice disecondo grado: «In caso di atto successivo al sorgere del credito èsufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi delcreditore ("scientia damni"), cui va equiparata la agevole conoscibilità,senza che assuma, invece, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo edel terzo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né laconoscenza dello specifico credito. Trattasi di prova che può esserericavata anche da presunzioni […], ivi compresa la sussistenza di unvincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo rendaestremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza dellasituazione debitoria gravante sul disponente […]».4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2901, comma primo,c.c. in relazione all’elemento soggettivo dell’acquirente nominata eall’eventus damni.4.1. I ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha ritenuto lasussistenza del requisito soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] perchédifensore del padre nelle controversie con il [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, e aconfutazione di qualsiasi profilo di carattere doloso attribuito ai contraenti,Pag. 9 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026il contratto definitivo riportava espressamente l’esistenza dei vincoliipotecari, compreso quello a favore del [OSCURATO:PERSONA] e l’impegno delvenditore alla loro cancellazione. Ne derivava che nessunacompromissione della garanzia patrimoniale si era verificata per effettodell'atto di vendita, poiché il bene era per l'intero valore dato in garanziaalle banche.Analogamente, era evidente per i contraenti che il [OSCURATO:PERSONA] non erainteressato a soddisfare le proprie pretese economiche sull’immobileoggetto di compravendita, “avendo lo stesso potuto valutare a suo tempo,quando l’immobile era intestato al signor Casarin e le pretese economichegià sorte, se agire con l’esecuzione immobiliare, decidendo per non agire”.4.2. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha affermato: «Nel caso in cui, come nella specie,l’azione revocatoria ordinaria sia proposta nei confronti di un contrattodefinitivo di vendita preceduto da un preliminare, mentre l’eventus damniva verificato alla data del definitivo, l’elemento soggettivo va accertatoalla data del preliminare […]». Il secondo giudice ha poi aggiunto che incaso di contratto preliminare per persona da nominare ricorre «lanecessità di riferire allo stipulante, in prima battuta, la verifica dello statodi "scienza o di ignoranza", al momento della stipulazione del preliminare,del carattere pregiudizievole (per il credito pregresso, vantato dall'attorein revocatoria verso i promittenti venditori) dell'atto revocando, secondo laprevisione di cui al comma 1 dell'art. 1391 c.c. … il nominato si "surroghi"- senza soluzione di continuità - nella posizione dello stipulante, conferma,vieppiù, che è al momento della stipulazione del preliminare (e, dunque,con riferimento alla condizione dello stipulante), che va compiuta,prioritariamente, la verifica del presupposto soggettivo della cd. “actiopauliana” ai sensi dell’art. 1391 c.c. in forza del quale per l’accertamentocirca la buona o mala fede o circa la scienza e l’ignoranza di determinatecircostanze, si deve avere riguardo alla persona del rappresentante (equindi dello stipulante), salvo che si tratti di elementi predeterminati dalPag. 10 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026rappresentato» (sentenza, da pagina 5, secondo capoverso, a pagina 6,primo capoverso).La corte territoriale ha, però, puntualizzato che «[…] in caso diesercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo dicompravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c.,qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramentotrascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo maposteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della "scientiadamni" in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cuianaloga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e conriferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbiadato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa dellastessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere iconnotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento[…]» (pagina 6, secondo capoverso), per poi concludere: «In ogni caso,anche a voler ritenere in astratto non provato l’elemento soggettivo dellapromissaria acquirente (ma così non è), non potrebbe fondatamentedubitarsi dell’elemento soggettivo in capo all’acquirente nominata nelcontratto definitivo, avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] assistito come difensore ilpadre in tutte le controversie con il [OSCURATO:PERSONA] da cui derivano i crediti allacui tutela è rivolta l’azione revocatoria» (pagina 7, penultimo capoverso).Da tanto discende che la Corte d’appello con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA] ha operato ad abundantiam una valutazionedella scientia damni al momento della stipula del definitivo. La censurasvolta, pertanto, è eccentrica rispetto alla decisione della corte territorialeed è, quindi, inammissibile.5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2901 e 2967 c.c. in relazione alrequisito oggettivo dell’eventus damni.5.1. I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere laCorte d’appello fatto gravare sul convenuto l’onere della prova sullaPag. 11 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026consistenza del suo patrimonio, mentre in presenza di ipoteche per euro465.000 ricadeva sull’attore la prova dell’estinzione dei debiti, peraltroallegata, e della concreta diminuzione patrimoniale, non potendo farsiricorso a presunzioni, fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] era ben consciodell’impossibilità di soddisfare il suo credito non avendo mai intrapresouna esecuzione immobiliare, il cui valore era inferiore al credito dellabanche.5.2. Il motivo non ha consistenza.Preliminarmente, in ordine alla prospettata violazione della regola intema di riparto dell’onere della prova deve essere ribadito il principioenunciato dalle Sezioni Unite ai sensi del quale la violazione dell'articolo2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudiziofondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatticostitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016 n. 16598, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; e v. pure Cass.,sez. 6-III, 23 ottobre 2018 n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020 n.17313; Cass., sez. 5, 15 ottobre 2024 n. 26739).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto in positivo lasussistenza dell’eventus damni, per il suo accertamento nulla ostando allautilizzazione di prove c.d. critiche e non di prove c.d. storiche. Al riguardo,la Corte d’appello così si è espressa: «Il giudice di primo grado hacorrettamente rilevato l’esistenza di elementi sintomatici dell’estinzione diquei debiti, sulla base dei seguenti elementi, gravi, univoci e concordanti:-il prezzo della vendita era stato “determinato senza alcuna incidenza ditali pretesi debiti, laddove, in caso di loro esistenza, sarebbe statonormale e verosimile che dal prezzo l'acquirente avrebbe fatto sottrarre ilcorrispondente importo, in ragione del sostanziale accollo (viceversal’unico elemento che è andato ad incidere sulla determinazione del prezzoè stato il valore del diritto di abitazione che il venditore si era riservato)”;Pag. 12 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026- nel contratto impugnato il venditore si è obbligato semplicemente, a“cancellare le formalità”, attività del tutto diversa da una ipoteticaestinzione dei debiti sottostanti. Si può ulteriormente rilevare che perprassi l’ipoteca viene iscritta per un valore pari al doppio del credito e chetra la data dell’iscrizione sono passati tredici anni senza che siano stateiscritte altre formalità pregiudizievoli indicative di una mancata estinzionedel debito alle scadenze stabilite. L’invocata consulenza di parte prodottadagli odierni appellanti, infine, non è idonea a provare l’effettivo valore deibeni alienati, trattandosi di elemento con valore solo indiziario che,pertanto, non esclude la fruttuosa possibilità di esecuzione coattiva, ancheparziale, sui medesimi beni per il recupero del credito vantato dall’odiernoappellato» (sentenza, pagina 8, capoversi terzo, quanto e quinto).Rispetto a tale motivazione i ricorrenti non hanno articolato unaadeguata censura, in contrasto con il consolidato principio di diritto per cuiil motivo è ammissibile solo se identifica l'errore del giudice e ne offre unarappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico cheintercetti le ragioni della decisione, il motivo non è tale, integrando un«non motivo» (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016 n. 16598, Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016 n. 22226 e Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017 n.7074, in motivazione, non massimate sul punto; v., più di recente, Cass.,sez. III, 12 gennaio 2024 n. 1341 e Cass., sez. III, 6 aprile 2025 n.9059).Va da ultimo osservato, sempre a proposito dell’impropria deduzionedella violazione dell’art. 2697 c.c., che ai fini della verifica del requisitodell'eventus damni la parte onerata del compito di fornire la provadell'eventuale capienza del patrimonio residuo del debitore, a seguito delcompimento dell'atto impugnato, necessariamente dev'essere identificatain quella che resiste all'esercizio dell'azione revocatoria.Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, percui il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria - eventusdamni - ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo compromettaPag. 13 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma altresì quando lostesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltantoqualitativa del patrimonio comportante una maggiore incertezza odifficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che gravasul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative oqualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, chevoglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonioresiduo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.,sez. III, 9 novembre 2021 n. 32835; Cass., sez. III, 25 settembre 2019 n.23907; Cass., sez. 6-III, 18 giugno 2019 n. 16221; Cass., sez. III, 19luglio 2018 n. 19207). E non è dubbio che, trattandosi dell’unico immobiledel debitore, dell’onere della prova liberatoria era gravato [OSCURATO:PERSONA](v. Cass., sez. I, 11 gennaio 2023 n. 524, non massimata, in motivazione,punto 4.6).6. Il sesto motivo censura “impugnazione ai sensi dell’art. 360, commaprimo, c.p.c., in ordine alla valutazione dei presupposti di cui all’art. 2901c.c. in capo al contestato debitore [OSCURATO:PERSONA]”.6.1. Si critica la Corte d’appello per aver ritenuto provato per viapresuntiva il requisito soggettivo in capo al Casarin. Il giudice di secondogrado, tuttavia, non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA], consapevoledell’esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli, poteva agire in via esecutivasul bene nel 2018, ma aveva scelto la via del pignoramento presso terzisul rilievo dell’inutilità di una esecuzione immobiliare, per cui si sarebbedovuto escludere qualsiasi profilo di dolo in capo ai contraenti.6.2. Il motivo è inammissibile ex art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.Va rilevata l’assenza, qui, di una ragionata censura: i ricorrenti silimitano a sostenere che la sentenza d’appello sarebbe erronea per il solofatto che il [OSCURATO:PERSONA], consapevole dell’esistenza delle iscrizionipregiudizievoli, avrebbe potuto agire in via esecutiva sul bene nel 2018,ma aveva invece optato per il pignoramento presso terzi per l’inutilità diuna esecuzione immobiliare, onde si sarebbe dovuto escludere qualsiasiPag. 14 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026profilo di dolo in capo ai contraenti. Da ciò deriva che si tratta di unacensura, dunque, che in realtà non spiega in che cosa consista, ovverocome la scelta del creditore avrebbe qui impedito il dolo alle suecontroparti.I ricorrenti, pertanto, sono incorsi nuovamente nella violazione delcostante orientamento espresso da questa Suprema Corte a propositodella modalità di articolazione dei motivi di ricorso (v. Cass., Sez. Un.,16598/2016; Cass., Sez. Un., 22226/2016; Cass., Sez. Un., 7074/22017;Cass, sez. III, 1341/2024; Cass., sez. III, 9059/2025).7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c.7.1. I ricorrenti criticano la valutazione presuntiva operata dalla corteterritoriale della preordinazione dolosa dell’operazione negoziale, l’avertravisato i fatti noti e l’aver valorizzato una serie di indici (pluralità dipreliminari, electio amici, diritto di abitazione, mancanza di acconto,tempistica del definitivo) privi dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.7.2. Anche questo motivo non ha sostanza, poiché la rappresentazionedel vizio in iure è distonica rispetto al modo di dedurre la violazione dellenorme sulle presunzioni indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza 24gennaio 2018 n. 1785, al cui insegnamento i ricorrenti si sono richiamati.La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma didiritto di cui all'art. 2729 c.c. si può prospettare quando il giudice, purqualificando gli indizi come gravi, precisi e concordanti, nega loro valoreprobatorio, o viceversa, quando attribuisce valore a indizi che lui stessodefinisce carenti, così inquadrando entro l'art. 2729 c.c. fatti privi diquelle caratteristiche (v. Cass., Sez. Un., 1785/2018, cit., non massimata,ma espressamente in motivazione, paragrafi 4 e ss.; Cass., sez. III, 4agosto 2017 n. 19485; Cass., sez. lav., 16 novembre 2018 n. 29635 ;Cass., sez. sez. 6-III, 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., sez. lav., 3Pag. 15 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026giugno 2021 n. 18611; Cass., sez. II, 21 marzo 2022 n. 9054; Cass., sez.II, 4 agosto 2025 n. 22544; Cass., sez. II, 22 settembre 2025 n. 25889).Per contro, è inammissibile il motivo quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, per essere il giudicepartito da un presupposto fattuale erroneo, o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di meritoo senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (v.,Cass. 9054/2022, cit.; Cass. 18611/2021), o, ancora, “senza spiegare edimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato daiparadigmi dell'articolo 2729, comma 1, c.c., poiché tale critica attiene almerito e non alla legittimità. Un controllo sulla ricostruzione della quaestiofacti è ammesso solo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., qualora vengadimostrato che il giudice ha omesso l'esame di un fatto storico decisivo echiaramente individuato” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054del 2014; Cass., Sez. Un., 1785/2018, cit.).Nel caso di specie, i ricorrenti, oltre all’inconferente richiamo alladolosa preordinazione, scivolano con evidenza su un piano direttamentefattuale laddove svolgono una generica contestazione delle circostanze difatto, per essere il giudice (asseritamente) partito da presuppostiirrilevanti. Tale censura, non investendo i requisiti di gravità, precisione econcordanza della prova indiziaria, è inammissibile poiché i ricorrenti nonsi fanno carico di spiegare le ragioni della violazione dell’art. 2729 c.c.8. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.8.1. I ricorrenti si dolgono della duplice condanna per lite temeraria inassenza di ragioni atte a evidenziare sul piano soggettivo la mala fede ocolpa grave in cui sarebbero incorsi nel contrastare l’azione promossadall’attore.In particolare, la Corte d’appello avrebbe omesso di indicare in concretole ragioni in base alle quali ha disatteso la doglianza indicata in sede diappello avverso la condanna inflitta dal Tribunale, a fronte di quantoPag. 16 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026dedotto a proposito dell’assenza del carattere fraudolento dell’operazionee data l’anteriorità del contratto preliminare rispetto al sorgere del creditocautelato.Anche la condanna disposta in sede di appello per lo stesso titolo, poi,sarebbe motivata in modo generico con espressioni stereotipate einconsistenti.8.2. Il motivo è palesemente fondato.Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato: «La responsabilitàaggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella dicui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda diparte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, lamala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistentenell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente diavvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propriadomanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta,delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devonocoinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchépossa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumentoprocessuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato allacontroparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuositàdell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenzaconsolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese estrumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass., Sez. Un., 20aprile 2018 n. 9912).La Corte d’appello, nel confermare la statuizione resa in primo gradodi condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., ha asserito lasussistenza della colpa grave «degli odierni appellanti per aver resistitoall’azione proponendo eccezioni palesemente infondate alla luce dellagiurisprudenza costante, e senza “argomenti giuridicamente spendibili”».Quanto alla condanna disposta in sede di appello in accoglimentodella relativa domanda dell’appellato, il giudice del secondo grado haPag. 17 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026spiegato che incorre in colpa grave «la parte che abbia insistitocolpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dalprimo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cuiinconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante inmodo da evitare il gravame».Il motivo svolto dai ricorrenti, alla stregua dell’insegnamento reso daCass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931, si sostanzia nella denuncia diuna radicale carenza di motivazione. Per entrambe le condanne la cortemarciana offre brevi e generici enunciati (da un lato, “eccezionipalesemente infondate” e “senza argomenti giuridicamente spendibili”,dall’altro, “insistito in tesi giuridiche manifestamente infondate” e“inconsistenza delle censure”), del tutto inidonei a dar corpo, di là dallariscontrata infondatezza, in termini di specificità all’elemento soggettivo,poiché agire (o resistere) per far valere una pretesa che si riveli infondatanon è certo condotta di per sé sola rimproverabile (Cass., sez. 6-II, 30novembre 2012 n. 21570; Cass., sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27534;Cass., sez. 6-III, 31 ottobre 2016 n. 22120).Tale vuoto argomentativo produce una duplice distorsione:comprime il diritto di difesa – sanzionandone in sostanza l’esercizio puro,non macchiato di colpa o addirittura di dolo - e duplica le conseguenzeconnesse alla soccombenza; stravolge quindi il rimedio delle condotteprocessuali negative e incongrue in un meccanismo sanzionatorio noncompatibile con il reale (e non “esagerato”) istituto della responsabilitàprocessuale aggravata, prendendo a riferimento, quanto all’irrilevanzadell’elemento soggettivo che in ultima analisi viene così introdotta, ilrimedio dell’art. 616 c.p.p. per il caso di inammissibilità (ritualmentepenale, e dunque più ampia) del ricorso.È stato affermato da questa Suprema Corte che «la responsabilità dicui all’art. 96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombenteperché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per séPag. 18 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figuradell’art. 96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale,come l’istituto – evidentemente correlato – dell’abuso del processo,giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamenteaggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principidell’art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali» (v. Cass.,sez. III, 12 luglio 2023, n. 19948).La genericità della motivazione offerta dalla Corte d’appello inrelazione a entrambe le disposte condanne non consente di apprezzare inalcun modo la ricorrenza del ritenuto, imprescindibile, requisitosoggettivo, da articolare nell’assenza dell’ordinaria diligenza che consentedi avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propriadifesa, non essendone sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta.9. Per le ragioni sopra esposte, accolto il ricorso limitatamenteall’ottavo motivo, disattesi i restanti, la sentenza impugnata deve esserecassata in parte qua e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384, ultimocomma, c.p.c., non dovendo procedere ad altri accertamenti nel merito,va revocata la condanna ex art. 96 comma terzo, c.p.c. della sentenza diprimo grado e della sentenza di secondo grado.Le spese del giudizio di legittimità, considerata la parziale reciprocasoccombenza e la peculiarità della vicenda processuale derivatadall’insistenza sanzionatoria in entrambi i gradi della causa senza ilcorretto accertamento del presupposto soggettivo, vanno compensate P.Q.MAccoglie l’ottavo motivo del ricorso, disattesi gli altri, cassa la sentenza inrelazione e, decidendo al riguardo nel merito, revoca la condanna dellaparte ricorrente pronunciata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. sia nellasentenza di primo grado sia nella sentenza di secondo grado. Compensa lespese del giudizio di legittimità.Pag. 19 di 20Numero registro generale 1542/2024Numero sezionale 444/2026Numero di raccolta generale 9214/2026Data pubblicazione 11/04/2026Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 20 di 20
Sentenza Cassazione n. 09214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris