CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha escluso con corretti argomenti in fatto ed in diritto la ricorrenza dela attenuante di cui sopra facendo pertinente riferimento a giurisprudenza dl questa Corte secondo cui «non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione dorniciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); .-ilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ridar:ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il