Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:325
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑320/03
Citicorp
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentiti — Art. 73 del regolamento n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 settembre 2005
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] — Rispetto dei diritti della difesa
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 73]
2.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Domanda di registrazione di un segno
per più categorie di prodotti o di servizi —Riconoscimento da parte del ricorrente della limitazione dell’oggetto della controversia
ad una sola categoria — Rinuncia di fatto ad un motivo riferentesi ad un’altra categoria
3.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza
di carattere distintivo — Segno che può avere diversi significati, costituire un gioco di parole ed essere percepito come
ironico, sorprendente e inatteso — Presupposto per la registrazione — Idoneità ad essere percepito come indicazione dell’origine
commerciale dei prodotti o dei servizi interessati
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
4.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi
privi di carattere distintivo — Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
5.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza
di carattere distintivo del segno — Insufficienza della constatazione dell’assenza di un’aggiunta di fantasia o di un minimo
tocco d’inventiva per negare il carattere distintivo del segno
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
1. Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, le decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti
hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il
principio generale della tutela dei diritti della difesa, in forza del quale i destinatari delle decisioni delle pubbliche
autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro
difese.
(v. punti 21-22)
2. Nell’ambito di un ricorso contro la decisione di una commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) che ha respinto una domanda di registrazione di un marchio per diverse categorie di prodotti
e di servizi, non compete al Tribunale di pronunciarsi su un motivo riferentesi unicamente ad una categoria di prodotti o
di servizi, laddove il ricorrente abbia di fatto rinunciato al suo motivo riconoscendo espressamente che l’oggetto della controversia
si limitava ad un’altra categoria.
(v. punto 48)
3. Il fatto che un segno non descrittivo possa avere diversi significati, possa costituire un gioco di parole e possa essere
percepito come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende per ciò stesso distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga
percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati,
e ciò per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi di colui
che richiede il marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.
(v. punto 84)
4. È privo di carattere distintivo rispetto ai servizi interessati, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
sul marchio comunitario, il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per
servizi finanziari e monetari appartenenti alla classe 36 dell’Accordo di Nizza, in quanto il pubblico destinatario, ovvero
un consumatore medio, normalmente informato e avveduto, dal momento che il livello di attenzione può essere relativamente
basso verso indicazioni di carattere promozionale che non siano determinanti per un pubblico avveduto anglofono, oppure anche
non anglofono, ma con una comprensione sufficiente della lingua inglese, percepirà tale segno, nell’ambito dei servizi finanziari
e monetari, anzitutto come una formula promozionale e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi in parola.
Il segno di cui trattasi non possiede elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, consentire
al pubblico interessato di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per i servizi designati. Perfino
nell’ipotesi in cui il segno di cui trattasi fosse utilizzato da solo, senza altro segno o marchio, il pubblico destinatario,
se non previamente avvertito, non potrebbe intenderlo che nella sua accezione promozionale.
(v. punti 70, 74, 76, 85)
5. La mancanza di carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio
comunitario, non può risultare dall’assenza di un elemento di fantasia aggiuntivo o di un minimo tocco d’inventiva, poiché
un marchio comunitario non deriva necessariamente da un procedimento creativo e non si basa su un elemento d’originalità o
d’immaginazione, bensì sulla capacità di individuare determinati prodotti o servizi sul mercato rispetto ai prodotti o ai
servizi del medesimo tipo offerti dai concorrenti.
(v. punto 91)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
15 settembre 2005 (
*
)
«Marchio comunitario – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Diritto di essere sentiti – Art. 73 del regolamento n. 40/94»
Nella causa T‑320/03,
Citicorp,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen, dai sigg. P. Bullock e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 25 giugno 2003
(procedimento R 85/2002‑3), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatto
1 Il 2 marzo 2001 la ricorrente ha depositato presso l’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza
15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente:
«Servizi finanziari e monetari ed affari immobiliari; in particolare, servizi bancari; carte di credito; prestiti e finanziamenti
commerciali e per consumatori; mediazione immobiliare e relativamente a mutui; gestione, pianificazione e consulenza in materia
di fondi, immobili e servizi fiduciari; investimenti e consulenza in materia di investimenti; mediazione in titoli e servizi
di compravendita per agevolare le transazioni finanziarie sicure; servizi assicurativi; in particolare sottoscrizione e vendita
di assicurazioni di proprietà, contro gli incidenti e sulla vita e contratti di rendita».
4 Con lettera 3 luglio 2001 l’esaminatrice ha opposto l’assenza di carattere distintivo alla registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente, nella sua lettera dell’8 agosto 2001, ha contestato la posizione dell’esaminatrice e l’ha sollecitata
ad accogliere la sua domanda di registrazione. Con decisione 4 dicembre 2001 (in prosieguo: la «decisione dell’esaminatrice»),
l’esaminatrice ha confermato la sua decisione di rigetto della domanda di registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA].
5 Il 22 gennaio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94,
contro la decisione dell’esaminatrice.
6 Con decisione 25 giugno 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto tale ricorso
confermando così la decisione di rigetto dell’esaminatrice. La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il marchio
[OSCURATO:PERSONA] non soddisfacesse i requisiti dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto verrebbe percepito
dal pubblico destinatario come una semplice formula elogiativa e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi
in parola.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Il 15 settembre 2003 la ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale un ricorso contro la decisione impugnata
in base all’art. 63 del regolamento n. 40/94. A seguito del deposito del controricorso del convenuto, nel quale quest’ultimo
indicava che il marchio [OSCURATO:PERSONA] era stato accettato dall’esaminatrice per i servizi assicurativi e immobiliari, la ricorrente
ha chiesto, ai sensi dell’art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, di poter depositare una replica. Con
decisione del presidente della Terza Sezione 19 febbraio 2004, la ricorrente è stata autorizzata a presentare una replica.
8 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di porre quesiti scritti alle parti e di aprire
la fase orale. Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini prescritti.
9 Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 9 dicembre 2004.
In tale occasione il convenuto ha confermato che il marchio [OSCURATO:PERSONA] poteva essere registrato per i servizi assicurativi
e immobiliari. A seguito di tale conferma la ricorrente ha ammesso che tali servizi non rientravano più nell’oggetto della
controversia dinanzi al Tribunale, che si limitava, in sostanza, ai servizi finanziari e monetari. Infine la ricorrente ha
dichiarato che, a seguito della sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C‑64/02 P, UAMI/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10031),
essa non sosteneva più che occorreva provare che un marchio comunitario fosse comunemente utilizzato per essere privo di carattere
distintivo. Tali dichiarazioni delle parti sono state registrate nel processo verbale dell’udienza.
10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare il convenuto alle spese.
11 Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità di alcune prove presentate dalla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
12 A sostegno della sua argomentazione relativa al carattere distintivo del segno [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente presenta copie di
documenti estratti da banche dati relative ai marchi e da pagine Internet intesi a dimostrare che essa è l’unica ad utilizzare
il segno richiesto per i servizi interessati.
13 Il convenuto ritiene che tali documenti siano irricevibili, tenuto conto che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi
al Tribunale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), [OSCURATO:PERSONA].
p. II‑701, punto 18].
Giudizio del Tribunale
14 Si deve ricordare che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle
commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 e che, nell’ambito del contenzioso di annullamento,
la legittimità dell’atto impugnato dev’essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento
in cui l’atto è stato adottato (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321,
punto 7, e del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2041,
punto 119). Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove
prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. Le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale sono quindi irricevibili
(v., in tal senso, sentenza Calandra, citata supra al punto 13, punto 18).
15 Nel caso di specie risulta, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che i nuovi documenti che essa richiama a sostegno
dell’uso esclusivo del marchio [OSCURATO:PERSONA] siano stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Pertanto, tali
documenti della ricorrente devono essere dichiarati irricevibili.
16 Tale conclusione non è affatto rimessa in discussione dagli argomenti esposti dalla ricorrente in udienza, secondo i quali,
in primo luogo, i documenti richiamati non farebbero altro che avvalorare elementi probatori già precedentemente presentati,
in secondo luogo, questi elementi avrebbero dovuto essere esaminati d’ufficio dall’UAMI e, in terzo luogo, essi non modificherebbe
l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, come indicato al precedente punto 14, al Tribunale
spetta il controllo della legittimità della decisione della commissione di ricorso. Ne consegue che tale controllo deve essere
svolto con riferimento all’ambito fattuale e giuridico della controversia, nei termini in cui quest’ultima è stata proposta
alla commissione di ricorso e che una parte non può modificare gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali viene
esaminata la legittimità della decisione della commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑194/01,
Unilever/UAMI (Pillola ovale), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑383, punto 16]. Orbene, come indicato al precedente punto 15, gli elementi di
fatto richiamati sono elementi di fatto nuovi che non sono stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso. Tali elementi
non appartengono pertanto all’ambito fattuale e giuridico della controversia quale presente dinanzi alla commissione di ricorso
al momento dell’adozione della sua decisione. Tale constatazione non è inficiata dalla circostanza che tali elementi di fatto
non farebbero che rafforzare elementi già sollevati o che essi non modifichino, nel caso di specie, l’oggetto della controversia.
[OSCURATO:PERSONA], con riferimento al controllo di legittimità del Tribunale, non spetta al Tribunale decidere su tali elementi. Inoltre,
riguardo all’argomento che tali elementi avrebbero dovuto essere sollevati d’ufficio dall’UAMI, si deve ricordare che, ai
sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, incombe alle parti fornire in tempo utile dinanzi all’UAMI gli elementi
di prova di cui esse si intendono avvalere. Ne consegue che nessuna illegittimità può essere fatta valere nei confronti dell’UAMI
con riferimento a elementi di prova che non gli sono stati sottoposti in tempo utile dalla ricorrente.
Sul motivo relativo alle violazioni del diritto ad essere sentiti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
17 La ricorrente rileva una doppia violazione del suo diritto ad essere sentita sancito nell’art. 73, seconda frase, del regolamento
n. 40/94.
18 In primo luogo, la ricorrente sostiene che, mentre l’esaminatrice ha motivato la sua decisione di rigetto basandosi sul senso
puramente economico del termine «richly» (riccamente), la commissione di ricorso ha basato la propria su una definizione diversa
e più elaborata, avanzata dalla stessa ricorrente, secondo la quale tale termine significa «in maniera ricca o raffinata;
pienamente e adeguatamente» (in a rich or elaborate manner; fully and appropriately). Tale più elaborata definizione del termine
«richly» era stata nondimeno invocata dalla ricorrente a favore della registrazione del marchio di cui trattasi. La ricorrente
ritiene che la commissione di ricorso, nel rifiutare la registrazione del marchio in parola in base ad un argomento della
ricorrente a favore di tale registrazione, si sia basata su un elemento del tutto nuovo. Il fatto che la commissione di ricorso
non abbia offerto alla ricorrente l’opportunità di pronunciarsi su tale elemento nuovo ha comportato, secondo la ricorrente,
una violazione del suo diritto ad essere sentita, quale riconosciuto dall’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.
Essa si riferisce, al riguardo, alla sentenza della Corte 26 giugno 1980, causa 136/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2033,
punto 21), e alle decisioni delle commissioni di ricorso 10 aprile 2002, bébé/BEBÉ, procedimento R 1112/2000‑3, e 27 febbraio
2003, [OSCURATO:PERSONA]/Miko, procedimento R 476/2002-3.
19 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha altresì violato il suo diritto ad essere sentita
nel considerare che il livello di attenzione dei consumatori nei confronti dei servizi contraddistinti dal segno [OSCURATO:PERSONA]
era debole, senza chiedere la posizione della ricorrente al riguardo.
20 Il convenuto ritiene che la commissione di ricorso non abbia introdotto un nuovo significato del termine «richly» (riccamente)
per confermare il rigetto dell’esaminatrice. Di conseguenza, esso ritiene che la commissione di ricorso non abbia violato
il diritto della ricorrente ad essere sentita al riguardo. Il convenuto non formula osservazioni specifiche circa l’asserita
seconda violazione del diritto ad essere sentiti.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
21 Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI possono essere fondate esclusivamente
su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell’ambito
del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa.
22 In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano
in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese [sentenze
della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1063, punto 15, e del Tribunale
27 febbraio 2002, causa T‑34/00, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑683, punto 21].
23 Nel caso di specie, si tratta di esaminare se l’adozione da parte della commissione di ricorso di un ragionamento diverso
da quello della ricorrente, in base ad un determinato significato dei termini «live richly», e la considerazione da parte
della commissione di ricorso che il pubblico destinatario non fosse molto attento, costituiscano motivi in ordine ai quali
la ricorrente non abbia potuto presentare le proprie difese.
24 Al riguardo occorre anzitutto esaminare le differenze tra la decisione dell’esaminatrice e la decisione impugnata relativamente
agli elementi richiamati dalla ricorrente, dal momento che la mancanza di differenze tra queste decisioni escluderebbe qualsiasi
violazione dei diritti della difesa della ricorrente. Infatti, se la decisione della commissione di ricorso si limita, riguardo
a tali elementi, a riportare la decisione dell’esaminatrice, si deve ritenere che la ricorrente sia stata in grado di presentare
le proprie difese in ordine ai detti elementi nell’ambito del suo ricorso contro la decisione dell’esaminatrice.
– Significato dei termini «live richly»
25 Riguardo al significato dei termini «live richly», si deve osservare, in via preliminare, che la ricorrente ha indicato, nel
suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, che il termine «rich» veniva definito nel
[OSCURATO:PERSONA] dictionary
in primo luogo con il significato di «provvisto di notevoli ricchezze, di beni, ecc., che possiede molto» (well supplied
with wealth, property, etc., owning much) e che il termine «richly» era definito in questo stesso dizionario come «in maniera
ricca o raffinata»; «pienamente e adeguatamente» (in a rich or elaborate manner; fully and appropriately).
26 Con riferimento all’asserita violazione dei diritti della difesa dovuta alla mancata possibilità di esprimersi della ricorrente
in ordine al ragionamento seguito dalla commissione di ricorso, fondato su un significato dei termini «live richly» diverso
da quello considerato dall’esaminatrice, occorre osservare che l’esaminatrice contesta nella sua decisione il carattere distintivo
del marchio della ricorrente come segue:
«Ogni investitore, professionista o meno, cerca di accrescere il proprio patrimonio e ogni banca di un certo successo arricchisce
i propri clienti o, perlomeno, dà loro la possibilità di condurre una vita agiata; tutti i concorrenti della ricorrente cercano
di attirare clienti con slogan simili, che non fanno che mettere in risalto le loro capacità finanziarie.
(…) Gli investimenti hanno creato più fortune di ogni altro mezzo, quale il lavoro assiduo o l’eredità. Cosa desiderano coloro
che pagano per siffatti servizi? Diventare ricchi o, perlomeno, condurre una vita ricca.
Le parole “vivere” (live) e “riccamente” (richly) sono entrambe di uso comune; il termine “ricca” ha una connotazione economica
positiva (…)».
27 A seguito di tale decisione dell’esaminatrice, la ricorrente ha sottolineato nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso
che i termini «live richly» non dovevano intendersi in senso meramente economico, ma altresì in un senso più ampio e indefinito,
con il significato di una vita intensa o piena di esperienze.
28 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato il rifiuto di registrazione dell’esaminatrice, in particolare,
per i seguenti motivi:
«10 (…) Secondo il dizionario inglese [OSCURATO:PERSONA], la parola [OSCURATO:PERSONA] (“riccamente”) significa “in maniera ricca o raffinata; pienamente
e adeguatamente” (“in a rich or elaborate manner; fully and appropriately”).
11 Partendo da tale definizione, l’uso combinato delle parole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel contesto dei servizi interessati dalla domanda,
trasmette un’informazione chiara, con una connotazione elogiativa. Essa informa i consumatori interessati che i servizi in
parola danno loro la possibilità di condurre una vita ricca.
(…)
14 Riguardo all’argomento della ricorrente secondo il quale la parola [OSCURATO:PERSONA] ha significati diversi, si deve osservare che il
carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in funzione dei beni o dei servizi interessati dalla domanda.
L’esaminatrice pertanto ha giustamente preso in considerazione il significato della parola [OSCURATO:PERSONA] che si riferisce ai servizi
interessati dalla domanda».
29 [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla decisione dell’esaminatrice, anzitutto, che il termine «richly» è stato inteso nel senso di «possedere
denaro, un patrimonio», vale a dire in senso economico.
30 Inoltre, dalla decisione impugnata risulta che la definizione della parola «richly» cui si riferisce la commissione di ricorso
ha specificamente il significato di «in maniera ricca». Orbene, come indica il convenuto, il termine «rich» è definito in
primo luogo come «provvisto di notevoli ricchezze, di beni, ecc., che possiede molto» (well supplied with wealth, property,
etc., owning much). Tale posizione non è contestata dalla ricorrente, che nel corso del procedimento dinanzi alla commissione
di ricorso ha invocato la stessa definizione e ha riconosciuto nel suo ricorso che il termine «rich» corrispondeva in primo
luogo a «prospero o benestante» (prosperous or wealthy). Di conseguenza, la definizione sostenuta dalla commissione di ricorso
comprende il significato economico del termine «richly», altresì considerato dall’esaminatrice.
31 Dal punto 14 della decisione impugnata risulta inoltre che la commissione di ricorso ha approvato la considerazione da parte
dell’esaminatrice del significato del termine «richly» in relazione ai servizi specifici per i quali era stata domandata la
registrazione del marchio. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha trascurato l’accezione economica del termine «richly».
32 Pertanto i significati del termine «richly» di cui la commissione di ricorso ha tenuto conto non si distinguono realmente
da quelli considerati dall’esaminatrice.
33 Il fatto che la commissione di ricorso abbia indicato che essa aveva preso in considerazione la definizione della nozione
«richly», comprendente diversi significati della parola «richly», non rimette in discussione questa conclusione. Infatti,
una definizione che comprenda più significati deve ritenersi presa in considerazione qualora si sia tenuto conto di uno solo
di essi. La conferma, nel caso di specie, da parte della commissione di ricorso, che l’esaminatrice abbia esattamente considerato
il significato del termine «richly» precisa di quale significato si sia tenuto conto nella definizione di questo termine.
34 Infine, con riferimento all’uso dell’espressione «condurre o vivere una vita ricca» (to lead a rich life or to live a rich
life), occorre osservare che questa espressione è utilizzata sia nella decisione dell’esaminatrice, sia in quella della commissione
di ricorso. Poiché tale espressione si basa sulla parola «rich», la quale, come indicato precedentemente, ha un significato
economico, il suo utilizzo nella decisione impugnata non rimette in discussione le considerazioni che precedono.
35 Per quanto riguarda il richiamo effettuato dalla ricorrente a decisioni precedenti dell’UAMI, è sufficiente ricordare che
la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94,
quale interpretato dal giudice comunitario, e non in base ad una prassi decisionale anteriore dell’UAMI [v. sentenza del Tribunale
3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2251, punto 61, e giurisprudenza ivi
citata].
36 In ogni caso, si aggiunge, si deve ricordare che il Tribunale ha già dichiarato che le commissioni di ricorso devono poter
basare le loro decisioni su argomenti non dibattuti dinanzi all’esaminatrice, a condizione che la parte interessata abbia
potuto presentare le sue deduzioni sui fatti che incidono sull’applicazione della disposizione legale di cui trattasi. Conformemente
al principio della continuità funzionale tra l’esaminatrice e le commissioni di ricorso, queste ultime possono riprendere
in esame la domanda senza essere in ciò limitate dal ragionamento dell’esaminatrice [sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000,
causa T‑122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑265, punto 27, e 5 giugno 2002, causa T‑198/00,
[OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA] with plume), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 25].
37 Nel caso di specie, anche supponendo che la commissione di ricorso si sia allontanata dalla posizione adottata dall’esaminatrice,
risulta, da un lato, che essa non si è basata su elementi di fatto nuovi sui quali la ricorrente non aveva potuto pronunciarsi.
Infatti, tenuto conto che l’interpretazione più ampia del significato della parola «richly» è stata invocata dalla ricorrente
stessa, quest’ultima non può sostenere di non aver potuto esprimere il suo punto di vista su tale elemento. Dall’altro, risulta
che la commissione di ricorso si sia soltanto limitata a seguire un ragionamento diverso da quello difeso dalla ricorrente.
Pertanto, considerata la giurisprudenza citata al precedente punto 36, ciò non può, di per sé, determinare una violazione
dei diritti della difesa della ricorrente.
– Attenzione del pubblico destinatario
38 Anche con riferimento alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, relativa al fatto che essa non abbia espresso
il proprio punto di vista in ordine al livello di attenzione del pubblico destinatario considerato dalla commissione di ricorso,
si deve iniziare con l’esame delle differenze, al riguardo, tra la decisione della commissione di ricorso e quella dell’esaminatrice.
39 La seconda frase della decisione dell’esaminatrice è formulata come segue:
«Riguardo al vostro argomento secondo il quale il messaggio trasmesso dal marchio è vago e indefinito, si deve anzitutto rilevare
che il messaggio (…) è indirizzato [al] pubblico in senso ampio, il quale è normalmente informato e ragionevolmente attento
ed avveduto (…)».
40 La commissione di ricorso indica rispettivamente ai punti 13 e 15 della decisione impugnata:
«13 Riguardo alla percezione del segno [OSCURATO:PERSONA] da parte del pubblico destinatario, la commissione di ricorso ritiene, come
l’esaminatrice, che tale slogan è composto da parole di uso corrente le quali, quando vengono associate ai servizi interessati
dalla domanda, sono intese dal pubblico come una semplice formula elogiativa e non come un’indicazione dell’origine commerciale
dei servizi in parola.
(…)
15 Inoltre, non vi è nulla nel sintagma [OSCURATO:PERSONA], al di là del suo evidente significato promozionale, che potrebbe consentire
al pubblico destinatario di intendere facilmente e immediatamente il segno come un marchio distintivo per i servizi designati.
Ignorando il contesto del segno il pubblico destinatario potrebbe percepirne soltanto il suo significato promozionale. Il
consumatore destinatario non è molto attento. Se un segno non gli indica immediatamente l’origine dell’oggetto dell’acquisto
che egli intende fare e gli fornisce soltanto un’informazione meramente promozionale ed astratta, questi non impiegherà tempo
ad informarsi delle diverse potenziali funzioni del segno o per memorizzarlo quale marchio».
41 La ricorrente ha dedotto dal punto 15 della decisione impugnata, secondo il quale il consumatore destinatario non era molto
attento (not very attentive), che l’attenzione di quest’ultimo fosse debole (low).
42 L’indicazione che un consumatore non sia molto attento non implica tuttavia necessariamente che l’attenzione di tale consumatore
sia debole. Infatti tale indicazione può altresì significare che il consumatore destinatario, pur non prestando grande attenzione
al marchio in parola, vi dedichi nondimeno un’attenzione normale.
43 Nel caso di specie si deve osservare che, al punto 13 della decisione impugnata, la commissione di ricorso conferma l’analisi
dell’esaminatrice riguardo alla percezione del segno [OSCURATO:PERSONA] da parte del pubblico interessato. Orbene, nella seconda
frase della sua decisione, l’esaminatrice considera che il messaggio del marchio è rivolto al grande pubblico, che non solo
è normalmente informato e avveduto, ma altresì ragionevolmente attento.
44 Di conseguenza si deve ritenere che, nell’indicare che il consumatore interessato non era molto attento, la commissione di
ricorso abbia ritenuto in realtà che il consumatore interessato fosse ragionevolmente attento. La commissione di ricorso ha
soltanto formulato in modo diverso la posizione dell’esaminatrice menzionata nella seconda frase della sua decisione.
45 Tenuto conto che la commissione di ricorso ha soltanto parafrasato la posizione dell’esaminatrice, la ricorrente commette
un errore nell’affermare che la commissione di ricorso ha tenuto conto di un debole livello di attenzione del pubblico interessato
senza che essa abbia potuto esprimersi su tale aspetto.
46 Per le ragioni sopra esposte, le censure relative alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente devono essere
respinte.
Sul motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
47 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata non è adeguatamente motivata in quanto essa respinge la richiesta
di registrazione del marchio per tutti i servizi per i quali la registrazione è stata domandata, senza specificare i motivi
per i quali la domanda sia stata respinta in relazione ai servizi assicurativi e immobiliari. Il convenuto contesta tale motivo
sostenendo che l’UAMI aveva accettato la registrazione fin dall’inizio del procedimento per i servizi assicurativi e immobiliari.
48 Il Tribunale osserva che, in seguito alle dichiarazioni del convenuto in udienza secondo le quali il marchio [OSCURATO:PERSONA] poteva
essere registrato per i servizi assicurativi e immobiliari, la ricorrente ha riconosciuto espressamente che l’oggetto della
controversia si limitava ai servizi finanziari e monetari. La ricorrente ha pertanto di fatto ritirato il suo motivo relativo
al difetto di motivazione, riguardante soltanto i servizi assicurativi e immobiliari. Pertanto il Tribunale non deve più pronunciarsi
su tale motivo.
Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
49 La ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere altresì annullata in quanto la commissione di ricorso effettua
in essa un’interpretazione errata dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, riguardante l’impedimento assoluto
di registrazione di un marchio comunitario dovuto alla mancanza di carattere distintivo di quest’ultimo.
50 La ricorrente sottolinea, anzitutto, che sia la giurisprudenza del Tribunale, sia la prassi delle commissioni di ricorso confermano
che gli slogan devono rispettare gli stessi criteri previsti per ogni altro tipo di marchio (sentenza del Tribunale 11 dicembre
2001, causa T‑138/00, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3739, punto 44, e decisione della
commissione di ricorso 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA]’T [OSCURATO:PERSONA], procedimento R 73/1998‑2). Orbene,
nella fattispecie la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha respinto la registrazione del segno denominativo
unicamente in quanto si trattava di uno slogan elogiativo, senza pronunciarsi sulla sua idoneità a distinguere i servizi di
cui trattasi.
51 Successivamente la ricorrente indica che la commissione di ricorso ha riconosciuto che i termini «live richly» non sono descrittivi.
A tale riconoscimento consegue, secondo la ricorrente, che la commissione di ricorso non può basarsi, come nel caso di specie,
unicamente sul carattere elogiativo della formula per dimostrare la mancanza di carattere distintivo del marchio in parola.
La ricorrente richiama al riguardo diverse decisioni delle commissioni di ricorso.
52 La ricorrente ritiene che, contrariamente alla posizione della commissione di ricorso, a suo avviso infondata, la quale ritiene
che i termini «live richly» costituiscano soltanto una semplice formula elogiativa con un significato chiaro, tali termini
possano essere oggetto di interpretazioni diverse a causa del loro senso vago, indeterminato e ambiguo, in particolare riguardo
ai servizi finanziari e monetari. Secondo la ricorrente, il marchio richiesto, [OSCURATO:PERSONA], costituisce un gioco di parole
che non ha molto senso in quanto tale, poiché esistono probabilmente tanti modi di vivere riccamente quanti sono gli esseri
umani, cosicché ogni consumatore effettuerà una propria interpretazione di tale slogan. Inoltre, la ricorrente ritiene che
i consumatori che si confrontano con lo slogan in parola saranno sorpresi, irritati o disorientati in quanto non si aspettano
che una banca proponga servizi finanziari invitandoli a «vivere riccamente», il che attesta il carattere distintivo del marchio
[OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente richiama la definizione del termine «rich» del
[OSCURATO:PERSONA]
(edizione 1995), le diverse interpretazioni del termine «richly» della commissione di ricorso e dell’esaminatrice, la decisione
della commissione di ricorso del 1° ottobre 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (procedimento R 393/2000‑1), alcune pubblicità
negli [OSCURATO:PERSONA] e i commenti cui esse hanno dato luogo su Internet. Essa ritiene in particolare che tali commenti provino
che la percezione di tale marchio da parte dei consumatori è lungi dall’essere semplice e uniforme.
53 Inoltre, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata si basi sull’ipotesi errata secondo la quale il livello di attenzione
del pubblico interessato è debole, mentre esso è in realtà elevato. Secondo la ricorrente, il consumatore medio di servizi
finanziari è particolarmente prudente e attento, dato che tali servizi non vengono acquistati «pronti per l’impiego» (off
the shelf) come un paio di jeans o il latte, e a causa della loro importanza fondamentale nella vita di tale consumatore.
Di conseguenza, il consumatore medio dedicherebbe più tempo a cercare i significati di tale slogan e lo memorizzerebbe più
facilmente dal momento che esso si riferisce a servizi finanziari.
54 La giurisprudenza del Tribunale in materia di slogan così come la prassi decisionale delle commissioni di ricorso confermano,
secondo la ricorrente, che lo slogan [OSCURATO:PERSONA] può essere registrato. Nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 50, e 5 dicembre 2002, causa T‑130/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5179),
il Tribunale avrebbe riconosciuto, da un lato, che, contrariamente a quanto afferma l’esaminatrice nella sua lettera del 3
luglio 2001, la mancanza di carattere distintivo non può risultare né dalla mancanza d’immaginazione né dalla mancanza di
un elemento di fantasia aggiuntivo. Dall’altro, il Tribunale avrebbe considerato che l’utilizzazione dello stesso segno o
di segni simili sul mercato gioca un ruolo decisivo nella valutazione del carattere intrinsecamente distintivo di un marchio.
In particolare, secondo la ricorrente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 50, il Tribunale
ha indicato che la mancanza di carattere distintivo poteva essere giustificata soltanto se fosse stato dimostrato che il marchio
denominativo in parola veniva comunemente utilizzato. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente sottolinea, da un lato, che
il convenuto non ha dimostrato l’uso dei termini «live richly» e, dall’altro, che questi ultimi non sono mai stati utilizzati
per promuovere o vendere servizi finanziari e monetari. Dato il carattere unico e di fantasia del suo slogan, la ricorrente
ritiene che il proprio marchio abbia carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
55 La prassi costante delle commissioni di ricorso confermerebbe altresì la registrabilità del marchio [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente
menziona al riguardo la decisione 7 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] (procedimento R 1090/2000-4). Essa sostiene che da tale
decisione è possibile concludere, da un lato, che sono minimi i requisiti richiesti per la non applicazione dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, che spetta all’UAMI provare che un marchio non può essere registrato in
forza di tale articolo, sapendo che non è sufficiente affermare che uno slogan è banale o che esso costituisce una semplice
formula elogiativa per affermare l’assenza di carattere distintivo. Fondandosi su tale decisione, la ricorrente ritiene che
la commissione di ricorso non abbia spiegato perché le caratteristiche promozionali ed elogiative dei termini «live richly»
impedissero, nel caso di specie, al consumatore medio di servizi finanziari e monetari di stabilire un nesso tra questo segno
e la ricorrente e, pertanto, di percepire lo slogan come un marchio. La ricorrente fa valere che lo slogan può avere diverse
interpretazioni, che il pubblico interessato lo memorizza immediatamente in quanto non si aspetta che un’istituzione finanziaria
promuova i propri servizi con uno slogan siffatto e che essa è la sola ad utilizzare tale slogan.
56 La ricorrente deduce dalla prassi corrente delle commissioni di ricorso che il carattere vago di uno slogan può essere considerato
per stabilire il carattere distintivo di un segno (decisioni [OSCURATO:PERSONA], cit.; 25 febbraio 2002, Taking care of the world’s
water … and yours, procedimento R 135/2000-2, e 18 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], procedimento R 222/2001‑1). Essa deduce altresì
da tale prassi che la mancanza di uso sul mercato interessato dello slogan di cui trattasi o di una variante di tale slogan
costituisce un serio indizio che esso possieda un carattere distintivo intrinseco (decisioni Taking care of the world’s water
… and yours, cit.; [OSCURATO:PERSONA], cit.; 4 maggio 1999, Früher an Später denken!, procedimento R 153/1998-2; 5 luglio 2000, [OSCURATO:PERSONA], procedimento R 689/1999‑3, e 5 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], procedimento R 58/2001‑4).
57 La ricorrente cita in seguito la registrazione da parte dell’UAMI, per servizi di cui alla classe 36 dell’Accordo di Nizza
e corrispondenti alla descrizione «servizi finanziari e monetari e servizi immobiliari», di diversi slogan contenenti i termini
«live» ou «life», tra i quali figurano make more of life, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]! Essa indica che sarebbe
contraddittorio rifiutare la registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi servizi.
58 Essa invoca altresì diversi slogan registrati dagli uffici nazionali di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri che dimostrano che la registrazione
è stata accordata a slogan meno distintivi di quello controverso.
59 La ricorrente osserva che il marchio [OSCURATO:PERSONA] è stato registrato dalle autorità competenti in materia di marchi di numerosi
[OSCURATO:PERSONA] terzi, tra cui il Commonwealth d’Australia e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, per gli stessi servizi di cui alla classe 36
dell’Accordo di Nizza. Pur riconoscendo che gli [OSCURATO:PERSONA] d’America e il Commonwealth d’Australia non sono [OSCURATO:PERSONA] membri,
la ricorrente ritiene che tali registrazioni del marchio [OSCURATO:PERSONA] costituiscano seri indizi delle possibilità di registrazione
di tale marchio nei paesi anglofoni in generale.
60 Infine, sebbene la contestazione riguardi ora soltanto la registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] per i servizi finanziari e
monetari, la ricorrente ritiene che la posizione del convenuto secondo la quale tale denominazione non sarebbe distintiva
per i detti servizi, tenuto conto che i termini «live richly» contengono il chiaro messaggio di vivere una vita materialmente
più ricca, mentre essa avrebbe carattere distintivo per i servizi assicurativi e immobiliari, sia arbitraria, illogica, paradossale
e contraddittoria.
61 Secondo la ricorrente, tale conclusione si fonda sulla grande prossimità, se non sull’identità, sia tra i servizi finanziari
e i servizi assicurativi che tra i servizi finanziari e i servizi immobiliari, la quale sarebbe stata d’altra parte sottolineata
dal convenuto in decisioni anteriori (decisione della commissione di ricorso 27 novembre 2002, TravelCard/[OSCURATO:PERSONA],
procedimento R 498/2001-3; decisioni della divisione d’opposizione 21 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 1454-2003, e 11 novembre
2003, ADIGSA/[OSCURATO:PERSONA], 2451-2003).
62 Il paradosso ultimo risulta tuttavia, secondo la ricorrente, dalla giustificazione addotta dal convenuto del carattere non
distintivo del marchio per i servizi finanziari e monetari, consistente nel fatto che il messaggio veicolato da tale marchio
sarebbe che i servizi di cui trattasi offrono al pubblico destinatario, come minimo, la possibilità di accrescere i propri
beni finanziari e quindi di vivere in maniera materialmente più ricca. Secondo la ricorrente, anche se si dovesse ritenere
corretta tale percezione dello slogan, ed essa lo contesta, dal punto di vista del consumatore anche i servizi assicurativi
e immobiliari hanno come obiettivo ultimo il potenziale arricchimento dell’individuo. La ricorrente ritiene pertanto che la
commissione di ricorso non abbia ancora dimostrato la mancanza di carattere distintivo dei termini «live richly», onere ad
essa incombente per respingere la domanda di registrazione di tale marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94. Pertanto, la decisione del rifiuto parziale di registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] per i servizi di cui trattasi
dovrebbe essere annullata.
63 Il convenuto contesta gli argomenti della ricorrente e ritiene che nessuno di essi rimetta in discussione la mancanza di carattere
distintivo del marchio del quale è chiesta la registrazione.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
64 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere
distintivo». Inoltre l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 enuncia che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento
esistono soltanto per una parte della [OSCURATO:PERSONA]».
65 Come ha già dichiarato il Tribunale, i marchi contemplati dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare,
quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di
evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (sentenze del
Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑705, punto 26, e [OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 22, punto 37). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti
o dei servizi interessati.
66 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan
pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce
non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (v., per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre
2001, causa C‑517/99, Merz & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6959, punto 40). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle
del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, solo se
può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per
consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del
marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑122/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI
([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2235, punti 20 e 21].
67 Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta
la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di
tali prodotti o servizi (sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 22, punto 38, e LITE, citata supra al punto 65, punto 27).
68 Infine, dalla formulazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si evince che è sufficiente un carattere
distintivo minimo perchè l’impedimento alla registrazione stabilito da tale norma non sia applicabile (sentenza LITE, cit.
al precedente punto 65, punto 28).
– Sul pubblico destinatario e sul suo livello di attenzione
69 Riguardo al pubblico destinatario, occorre, anzitutto, ricordare che i servizi designati sono servizi finanziari e monetari
appartenenti alla classe 36 dell’Accordo di Nizza. Il pubblico interessato da tali servizi è quello costituito da tutti i
consumatori. Si deve pertanto valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto dell’attenzione presunta
di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., per analogia, sentenza della Corte
16 luglio 1998, causa C‑210/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4657, punto 31).
70 Si deve inoltre ricordare che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie il consumatore
medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui
trattasi (v., con riferimento alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa, GU 1989, L 40, pag. 1, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819, punto 26, e, con riferimento al regolamento n. 40/94, sentenza Pillola ovale,
citata supra al punto 16, punto 42).
71 Al riguardo la ricorrente ritiene che, contrariamente alla posizione della commissione di ricorso, il pubblico interessato
sia, in tutta evidenza, molto attento riguardo ai servizi finanziari, tenuto conto che tali servizi non si acquistano «pronti
all’impiego» (off the shelf) come un paio di jeans o il latte e che essi sono di un’importanza vitale per il futuro del consumatore.
72 Il Tribunale ricorda, anzitutto, che, contrariamente all’interpretazione difesa dalla ricorrente, secondo la quale la commissione
di ricorso avrebbe sostenuto che l’attenzione del pubblico interessato fosse debole, la commissione di ricorso ha ritenuto
in realtà che il pubblico interessato fosse ragionevolmente attento (v. precedenti punti 42 e seguenti).
73 Inoltre, riguardo alla natura di alcuni dei servizi finanziari e monetari in parola, una parte di tali consumatori può costituire
un pubblico molto attento dal momento che, da un lato, gli impegni assunti dai consumatori possono essere relativamente importanti
e, dall’altro, tali servizi possono rivelarsi alquanto tecnici.
74 Tuttavia, tale livello di attenzione può essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale che non siano
determinanti per un pubblico avveduto (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 54, punto 24,
e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 66, punto 25).
75 Si deve pertanto ritenere che l’insieme dei servizi designati si rivolga ad un pubblico normalmente informato e avveduto.
76 Peraltro, dato che il segno denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» è composto da parole di lingua inglese, il pubblico destinatario è
un pubblico anglofono, oppure anche un pubblico non anglofono, ma con una comprensione sufficiente della lingua inglese.
– Sulla percezione da parte del pubblico destinatario
77 Occorre valutare la percezione che ha il pubblico destinatario del segno [OSCURATO:PERSONA] come marchio per servizi finanziari e
monetari.
78 Al riguardo occorre rilevare che la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno [OSCURATO:PERSONA] fosse uno slogan composto
da due parole inglesi ordinarie percepite dal pubblico destinatario come una semplice formula elogiativa, da intendere nel
senso che i servizi della ricorrente permettono ai consumatori di vivere riccamente. Inoltre, la commissione di ricorso ha
ritenuto che, al di là del suo evidente senso promozionale, il segno [OSCURATO:PERSONA] non consentisse al pubblico destinatario
di memorizzarlo facilmente ed istantaneamente come un marchio per i servizi designati. Poiché il consumatore medio non è molto
attento, se il segno non gli indica immediatamente l’origine del prodotto o del servizio designato, ma gli fornisce soltanto
un’informazione meramente promozionale ed astratta, egli non dedicherà tempo ad interrogarsi sulle diverse possibili funzioni
del segno, o a registrarlo mentalmente come marchio. Per tali ragioni, la commissione di ricorso ha concluso che il segno
non poteva costituire un marchio.
79 Tenuto conto di tali considerazioni, la ricorrente è in errore nel sostenere che la commissione di ricorso abbia ritenuto
che il segno controverso non potesse costituire oggetto di una registrazione unicamente poiché si trattava di una formula
promozionale elogiativa. Inoltre, tali considerazioni permettono di respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale
la commissione di ricorso si sarebbe astenuta dal commentare l’idoneità del segno [OSCURATO:PERSONA] a distinguere i servizi della
ricorrente da quelli dei suoi concorrenti.
80 Infatti, nel ritenere al punto 15 della decisione impugnata che il pubblico interessato non potrebbe facilmente ed istantaneamente
memorizzare il segno come marchio per i servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso non si è limitata a dedurre dal
carattere promozionale dei termini «live richly» la mancanza di carattere distintivo del segno in parola, ma ha tenuto conto
dell’idoneità di questo segno a distinguere il prodotto della ricorrente da quello di un concorrente presso il pubblico destinatario.
81 Inoltre, trattandosi di un marchio composto da più elementi (marchio complesso), occorre, ai fini della valutazione del suo
carattere distintivo, considerarlo nel suo insieme [sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T‑79/01 e T‑86/01,
Bosh/UAMI (Kit pro e Kit super Pro), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4881, punto 22].
82 Al riguardo si deve indicare che, come riconoscono le parti, il segno [OSCURATO:PERSONA] non è esclusivamente e direttamente descrittivo
di un servizio o di un prodotto, bensì è composto da due parole ordinarie di lingua inglese che, considerate insieme, hanno
un senso autonomo. Questo segno è infatti facilmente inteso con il significato che i servizi della ricorrente permettono ai
consumatori di tali servizi di vivere in maniera ricca.
83 Se è vero che l’espressione «vivere in maniera ricca» può essere intesa in diversi modi e pertanto avere un senso vago, il
significato di un marchio denominativo dev’essere esaminato con riferimento ai servizi designati nella domanda di marchio
(v. sentenza Kit pro e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 81, punto 24, e giurisprudenza ivi citata). Dal momento che il
marchio denominativo di cui trattasi è associato a servizi finanziari e monetari, esso verrà inteso, prima facie, nel suo
senso materiale o economico. La commissione di ricorso poteva pertanto validamente considerare che il segno [OSCURATO:PERSONA], nel
contesto dei servizi finanziari e monetari, conteneva un messaggio informativo chiaro avente una connotazione elogiativa.
84 Tuttavia, si deve considerare che il fatto che il segno non descrittivo [OSCURATO:PERSONA] possa avere diversi significati, possa
costituire un gioco di parole e possa essere percepito come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende per ciò stesso distintivo.
Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi della ricorrente, e ciò per consentire al pubblico destinatario di
distinguere senza possibilità di confusione i servizi della ricorrente da quelli aventi un’altra origine commerciale [sentenze
[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 66, punto 21; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 54, punto 20, e sentenza
del Tribunale 28 gennaio 2004, cause riunite da T‑146/02 a T‑153/02, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Sacchetto che sta in piedi),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑447, punto 38].
85 Nel caso di specie, come la commissione di ricorso rileva, il pubblico destinatario percepirà effettivamente tale segno,
nell’ambito dei servizi finanziari e monetari, anzitutto come una formula promozionale e non come un’indicazione dell’origine
commerciale dei servizi in parola. Il segno [OSCURATO:PERSONA] non possiede elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato
promozionale, consentire al pubblico interessato di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per
i servizi designati. Perfino nell’ipotesi in cui il segno di cui trattasi fosse utilizzato da solo, senza altro segno o marchio,
il pubblico destinatario, se non previamente avvertito, non potrebbe intenderlo che nella sua accezione promozionale (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 54, punto 28).
86 Riguardo al carattere paradossale di tale posizione, se confrontata con l’accettazione da parte dell’UAMI del marchio [OSCURATO:PERSONA] per i servizi assicurativi e immobiliari, occorre sottolineare che la competenza del Tribunale si limita all’applicazione
del regolamento n. 40/94 alla controversia ad esso sottoposta. Anche se certamente occorre, nei limiti del possibile, mantenere
una coerenza nel riconoscimento dei marchi, non spetta al Tribunale pronunciarsi su marchi che non rientrino nell’oggetto
della controversia ad esso sottoposta.
– Sull’uso esclusivo del marchio da parte della ricorrente
87 Con riferimento all’argomento relativo alla mancata considerazione della non utilizzazione del marchio richiesto, la ricorrente
ha dichiarato in udienza che, a seguito della sentenza UAMI/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 9, essa ritirava l’affermazione
secondo la quale l’UAMI doveva provare che un marchio comunitario era comunemente utilizzato per essere privo di carattere
distintivo. Tale dichiarazione è stata inserita nel processo verbale dell’udienza. La ricorrente ha tuttavia rilevato che
la mancanza di uso di un marchio poteva costituire un indice del fatto che le concorrenti non potevano basarsi su tale termine
per designare i propri servizi.
88 Il Tribunale ricorda al riguardo che il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che tale marchio possa
essere percepito a prima vista dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio
in questione (v. precedente punto 66). La mancanza di precedente uso non può al riguardo essere necesseriamente indicativa
di una siffatta percezione.
89 Nel caso di specie, considerati gli elementi che precedono, la mancanza di uso, anche se accertata, non rimette in discussione
la percezione dei servizi di cui trattasi. L’argomento della ricorrente deve pertanto essere respinto.
– Sull’assenza di carattere immaginativo del marchio
90 La ricorrente ritiene che l’esaminatrice abbia erroneamente tenuto conto, nella sua lettera del 3 luglio 2001, dell’assenza
di carattere immaginativo del marchio per respingere la sua domanda di registrazione.
91 A tal proposito il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, la mancanza di carattere distintivo non può risultare
dall’assenza di un elemento di fantasia aggiuntivo [sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T‑87/00, Bank für Arbeit und
Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1259, punto 39] o di un minimo tocco d’inventiva [sentenze del Tribunale 31 gennaio
2001, causa T‑135/99, Taurus-Film/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑379, punto 31, e causa T‑136/99, Taurus-Film/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑397, punto 31], poiché un marchio comunitario non deriva necessariamente da un procedimento creativo
e non si basa su un elemento d’originalità o d’immaginazione, bensì sulla capacità di individuare determinati prodotti o servizi
sul mercato rispetto ai prodotti o ai servizi del medesimo tipo offerti dai concorrenti (sentenza LITE, citata supra al punto 65,
punto 30).
92 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia basato la sua valutazione sulla
necessità di avere un marchio originale o immaginativo per affermare l’esistenza del suo carattere distintivo.
93 Ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, soltanto la decisione della commissione di ricorso può costituire oggetto
di ricorso dinanzi al Tribunale. Orbene, la ricorrente basa la propria censura sulla considerazione di elementi di originalità
e di immaginazione da parte dell’esaminatrice nella sua lettera del 3 luglio 2001, di cui tuttavia la decisione impugnata
non ha tenuto conto.
94 Di conseguenza, anche supponendo che si debba ritenere che l’esaminatrice abbia erroneamente tenuto conto di tale criterio
nella sua decisione, poiché tale indicazione non compare nella decisione impugnata, quest’argomento dev’essere respinto.
– Precedenti dell’UAMI e di altre autorità
95 Con riferimento agli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni anteriori dell’UAMI, agli slogan registrati dall’UAMI
e negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché all’accettazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] in paesi terzi, è sufficiente ricordare, da un lato,
che il regime comunitario dei marchi costituisce un sistema autonomo [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑32/00,
[OSCURATO:PERSONA]/UAMI (electronica), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3829, punto 47] e, dall’altro, che la legittimità delle decisioni delle commissioni
di ricorso è valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non in base
ad una prassi decisionale anteriore di queste ultime (sentenza BUDMEN, citata supra al punto 35, punto 61, e sentenza del
Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑723, punto 66).
96 Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni anteriori dell’UAMI, ad altri slogan registrati dall’UAMI
o negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alla registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA] in paesi terzi, sono irrilevanti e devono essere respinti.
Sulle spese
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
97 La ricorrente ritiene che dalla decisione impugnata non si potesse evincere che la registrazione del marchio veniva respinta
unicamente per i servizi finanziari e monetari. Secondo la ricorrente, il convenuto ha ammesso soltanto in corso di causa
che il marchio [OSCURATO:PERSONA] poteva essere registrato per i servizi assicurativi e immobiliari. Di conseguenza, essa sostiene
che il convenuto dovrebbe essere condannato a pagare almeno due terzi delle spese occorse nel presente ricorso.
98 In udienza il convenuto ha affermato che le sue dichiarazioni relative alla registrazione del marchio per i servizi assicurativi
e immobiliari erano ininfluenti sulla ripartizione delle spese.
Giudizio del Tribunale
99 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Inoltre, ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale
decide sulle spese in via equitativa.
100 Nel caso di specie il convenuto ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. I motivi invocati dalla ricorrente sono
tutti respinti, eccetto il motivo relativo al difetto di motivazione, in ordine al quale non vi è più luogo a provvedere tenuto
conto delle precisazioni della ricorrente riguardo all’oggetto della controversia (v. precedente punto 48). Tali precisazioni
della ricorrente sono tuttavia conseguenti alle dichiarazioni del convenuto, presentate per la prima volta in corso di causa,
circa la registrazione del marchio richiesto per i servizi assicurativi e immobiliari, servizi la cui esclusione dal rifiuto
di registrazione non era sufficientemente evidenziata nella decisione impugnata.
101 Tenuto conto di tali circostanze, si deve ordinare che la ricorrente sopporti le proprie spese nonché la metà delle spese
sostenute dal convenuto.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal convenuto.
3)
Il convenuto sopporterà la metà delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2005.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’inglese.