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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05819/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di euro 800 di multa per i delitti di cui agli artt 612 e 582 cp.

Considerato che avverso la sentenza Ka /appello l'imputato per il tramite del difensore di fiducia e che il Tribunale di Brindisi ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt 568/5 cpp e 37 Dlgvo 274/2000.

Tenuto conto che le persone offese tramite difensore hanno depositato memoria.

Osservato che il difensore impugnante non è iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'ad 613 cpp poiché proposto da soggetto non legittimato.

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio M1 essichelli (12 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di euro 800 di multa per i delitti di cui agli artt 612 e 582 cp. Considerato che avverso la sentenza Ka /appello l'imputato per il tramite del difensore di fiducia e che il Tribunale di Brindisi ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt 568/5 cpp e 37 Dlgvo 274/2000. Tenuto conto che le persone offese tramite difensore hanno depositato memoria. Osservato che il difensore impugnante non è iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'ad 613 cpp poiché proposto da soggetto non legittimato. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio M1 essichelli (12 I
Sentenza Cassazione n. 05819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris