CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità in relazione agli artt. 56 - 629 e 649 cod. pen., non sono consentiti in quanto ineriscono a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, le doglianze difensive non risultano previamente dedotte in appello, come si evince dalla diretta visione dell'atto di appello e come confermato dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.