Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14939/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO MONFERINIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocatoDIDDI [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del Tribunale di Firenze del 16/12/2020, [OSCURATO:PERSONA] è statodichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva (così qualificato il fatto ascritto al capo1° dell’imputazione) - quale amministratore unico, dalla data del 10 gennaio 2011 fino alfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 18/11/2015 - per averedistratto l’immobile ad uso uffici e laboratori, di proprietà di MPS Leasing and factoring, acquisitoin locazione finanziaria dalla fallita, che ne aveva pagato tutte le rate, ma, non la quota diriscatto.1.1.

Secondo la ricostruzione dibattimentale, dopo avere pagato tutti i canoni di leasingrelativi al contratto stipulato il 14.6.2000 ed acquisito il 30 aprile 2001 dalla originariacontraente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ non esercitava il diritto di riscatto e non versava ilrelativo prezzo concordato; era seguito, nel 2014, il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., da partedella concedente MPS Leasing and factoring, con richiesta di immediata liberazione dell’immobilee di risoluzione contrattuale; il 02/02/2015, in seguito alla notifica del ricorso cautelare, la fallitaaveva ceduto il contratto di leasing alla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’, il cui l.r. e socio unico era ilmedesimo [OSCURATO:PERSONA], cessione autorizzata dalla società concedente, presente alla stipula delcontratto, verso il pagamento della somma di euro 65.051,00, quale importo omnicomprensivodel prezzo di trasferimento, di cui euro 34.001,00 costituente il prezzo del riscattocontrattualmente previsto, e la restante parte corrispondente all’ammontare delle spese dimanutenzione e di condominio che la fallita avrebbe dovuto versare alla società concedente, chele aveva anticipate, somma per la quale la MPS rilasciava quietanza (così nell’atto di cessione).1.1.1.In pari data, per la cessione del diritto di opzione al riscatto del bene immobile, la‘[OSCURATO:PERSONA]’ emetteva fattura n. 1 nei confronti della acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., recante l’importodi euro 190.000,00, oltre iva per euro 41.800,00 (per complessivi 231.800 euro), pattuito qualeprezzo della cessione da corrispondere mediante un meccanismo parzialmente compensativo,per l’importo di euro 55.490,77, in ragione del quale residuava un consistente credito della‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ nei confronti della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, pari a euro 176.309,23, importo che, però, nonera stato mai versato alla fallita.1.1.2.

In tal modo – ricostruisce la sentenza impugnata - l’imputato aveva venduto il piùimportante asset aziendale della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, sottraendo all’attivo fallimentare l‘unico beneconcretamente idoneo a garantire i creditori della società, distratto in favore di soggetto estraneoalla compagine sociale, senza l’effettiva corresponsione del prezzo.

Il Tribunale dava atto dellacorretta registrazione della operazione nella contabilità dell’impresa, e dell’effettiva esistenza delcredito della società ‘[OSCURATO:PERSONA]’ posto in compensazione, diversamente da quanto prospettatonel capo di imputazione; nondimeno, l’operazione aveva portato al sorgere di un credito per lafallita ab initio destinato a non essere riscosso, tenuto conto che il ricorrente era l’amministratoreunico di entrambe le società, cedente e cessionaria, in evidente conflitto di interessi, il quale nonsi è mai attivato, dopo il fallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, per assicurare alla curatela di rientrare nelladisponibilità del bene immobile, che è stato recuperato solo mediante un sequestro preventivodel P.M. e l’esercizio dell’azione giudiziaria da parte della curatela, definita con la sentenza n.1929/2019 del Tribunale civile di Firenze, che ha accertato la natura simulata del contratto dicessione tra le due società dell’imputato, con interposizione fittizia della società ‘[OSCURATO:PERSONA]’,quale acquirente simulato in luogo dell’acquirente dissimulato ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’.1.1.3.

L’imputato è stato assolto, già dal primo giudice, dal delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, perché il fatto non sussiste.1.2.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha preso atto del novumevidenziato dall’appellante nei motivi nuovi di gravame, e, cioè, della definitività della giàmenzionata sentenza del Tribunale civile di Firenze, che ha accertato come proprietaria esclusivadell’immobile sia la ’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, e non la società ‘[OSCURATO:PERSONA]’; ha osservato come, con l’accordosimulatorio, il ricorrente sottrasse, in maniera artificiosa e ingegnosa, l’immobile al patrimoniosociale della fallita; che la reintegrazione del patrimonio dell’impresa avvenne in epocasuccessiva alla dichiarazione di fallimento e per iniziativa del curatore; ha, quindi, riqualificato ilfatto quale bancarotta (non per distrazione, ma) per dissimulazione, affermando che essa, sottoil profilo soggettivo, non poteva avere altra finalità che quella di sottrarre l’immobile alla garanziadei creditori della società che, all’epoca, era ormai prossima al fallimento.

Ha, quindi, confermatol’affermazione di responsabilità, rideterminando il trattamento sanzionatorio.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite dei difensori di fiducia, professori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali svolgono, con separati atti, i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il ricorso del prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula sette motivi.3.1.

Omessa motivazione sugli elementi confermativi dell’accertamento contenuto nellasentenza del Tribunale civile di Firenze, alla quale, in ogni caso, è stata erroneamente attribuitaefficacia di giudicato nel processo penale.3.1.1.

In primo luogo, si osserva come l’accertamento giudiziale della simulazione delcontratto di cessione del diritto di riscatto dell’immobile escluda ab imis la distrazione, giacchèil bene è rimasto sempre nel patrimonio della fallita.3.1.2.

In secondo luogo, la sentenza impugnata ha attribuito efficacia automatica, quantoall’accertamento del fatto e alla sua qualificazione giuridica, alla sentenza del Tribunale civiledi Firenze, in spregio all’interpretazione del diritto vivente dell’art. 238-bis cod. proc. pen.,giacchè, in violazione delle regole di giudizio che presiedono all’accertamento penale, ispirateal libero e autonomo convincimento del giudice, non sono state valutate le diverse prove dacui si evinceva la palese volontà dell’imputato di conservare la proprietà dei propri assetts,mediante la cessione del diritto di riscatto, a soggetto terzo, nel comune vantaggio di tutte leparti intervenute, compresa la società concedente.3.2.

Erronea qualificazione del fatto, in assenza degli elementi costitutivi del delitto dibancarotta impropria societaria.Si pone in rilievo la circostanza che, una volta scaduto il termine per l’esercizio del dirittodi riscatto, e attivata la procedura giudiziaria di risoluzione contrattuale per inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il bene immobile non avrebbe mai potuto rientrare nella disponibilità dellamassa attiva fallimentare; con la conseguenza che l’atto dispositivo del bene oggetto di leasingposto in essere dalla fallita non avrebbe potuto provocare una diminutio dei diritti della massadei creditori, con impossibilità di configurare il reato in capo all’utilizzatore fallito.

D’altronde,stando all’accertamento contenuto nella sentenza civile di Firenze, una vera e propria cessionedel diritto di riscatto non avrebbe potuto neppure configurarsi dal momento che, alla data delrogito, il contratto di leasing era già scaduto, senza che ‘[OSCURATO:PERSONA]’ lo avesse esercitato, cosicchèneppure poteva più immaginarsi una cessione di tale diritto, essendo tali attività (esercizio deldiritto di riscatto e cessione dello stesso) esercitabili solo prima della scadenza del contratto.Dunque, in sintesi, non può affermarsi che il contratto di cessione del diritto di riscatto inquestione integri una distrazione, dal momento che, prima della dichiarazione di fallimento, inragione dell’azione intrapresa dalla concedente, il bene sarebbe rientrato nella piena proprietàdi MPS.3.3.

Vizi della motivazione in merito all’incidenza degli effetti della simulazione sullaconfigurazione della condotta distrattiva.

Posto che la finalità perseguita dall’imputato con ilcontratto di cessione - per quanto affermato dalla Corte di appello - era quella di intestarefittiziamente l’immobile alla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’, la Corte di appello non ha considerato chel’immobile non era mai entrato nella proprietà della fallita e, quindi, non poteva esseredistratto.Al contrario, il contratto di cessione – si sostiene – era finalizzato a far acquisire alla fallitala proprietà del cespite, stante la fittizietà della intestazione alla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’.

Dunque,è mancata la logica spiegazione della natura distrattiva o comunque pregiudizievoledell’operazione che, all’opposto, consentiva alla curatela di rientrare in possesso del cespite,proprio in virtù degli effetti della declaratoria di simulazione.3.4.

Erronea applicazione dell’art. 2634 cod. civ., per essere stata ritenuta integrata, inragione del conflitto di interessi ravvisato in capo al ricorrente, la fattispecie di bancarottaimpropria da reato societario, per la quale, tuttavia, si richiede la dimostrazione del vantaggioe del danno intenzionalmente cagionato, secondo le coordinate provenienti dallagiurisprudenza civile della corte di cassazione, elementi qui indimostrati alla luce di quantofinora osservato circa gli effetti del contratto di cessione.3.5.Omessa motivazione con riferimento agli elementi oggettivi costitutivi della bancarottafraudolenta impropria per operazione societaria, in specie, per la mancata dimostrazione delnesso causale tra l’operazione di infedeltà patrimoniale contestata e la causazione del dissesto,momento che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era capace di onorare gli impegni assunti verso MPS [OSCURATO:PERSONA], venendo citata in giudizio per la risoluzione del contratto e l’immediato rilasciodell’immobile.3.6.

Motivazione apparente sull’elemento soggettivo del reato.

La Corte di appello hafornito sul punto una motivazione apparente omettendo il confronto con argomenti difensivi,consistenti in plausibili ricostruzioni alternative, rimaste inesplorate.

Né la sentenza impugnatasi è confrontata con la circostanza che il ricorrente, nel giudizio civile intentato dalla curatela,ha rassegnato conclusioni conformi alla parte attrice, pur avendo dichiarato, da anni, diacconsentire alla spontanea restituzione del bene alla curatela.

Elementi di certo rilievo nelloscrutinio dell’elemento soggettivo.3.7.Con l’ultimo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, affidato a motivazione illogica, giacchè, la Corte di appello ha contraddittoriamentevalutato indici positivi, come l’approccio inizialmente collaborativo e la spontanea adesione allerichieste della curatela, posti a fondamento della riduzione di pena, poi ignorati in sede digiudizio sulle circostanze attenuanti generiche.4.

Il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.4.1.Con il primo motivo, è denunciata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e correlativizi della motivazione.

Richiamata la sentenza del Tribunale civile di Firenze in merito allanatura simulata del contratto di cessione del diritto di riscatto, in conseguenza della quale deveritenersi che l‘immobile in questione non sia mai uscito dal patrimonio della fallita, e che haindotto la Corte di appello a ricostruire la condotta dell’imputato in termini (non di distrazione,ma) di dissimulazione, si sostiene la incontrovertibile alternatività delle condotte e le differenticaratteristiche materiali, descritte nell’art. 216 Legge fall. e riprese nell’attuale art. 322 comma1 n. 1 CCII, come evincibili anche dalla richiamata casistica giurisprudenziale.4.1.1.

In sintesi, si sottolinea come la condotta di dissimulazione presenti elementi diaffinità con quella di occultamento (quale nascondimento materiale), a fronte delnascondimento con mezzi giuridici propri della dissimulazione.

Di conseguenza, nel caso dispecie, in cui si è registrata una simulazione assoluta, la fattispecie integrata è quella dibancarotta per occultamento, trattandosi, appunto, della vendita di beni totalmente simulata.Di qui, la radicale diversità dei due fatti e la violazione da parte della sentenza impugnata dellaregola di giudizio di cui all’art. 521 co. 2 cod. proc. pen. venendo in rilievo, nella ricostruzionedella Corte di appello, un fatto storico differente da quello contestato.4.1.2.

Si contesta anche l’affermazione della Corte di appello, che ha negato la lesione deldiritto di difesa rilevando che l’imputato era a conoscenza della sentenza civile, osservandosiche il giudicato è intervenuto solo dopo la proposizione dell’appello.4.2.

Erronea applicazione dell’art. 216 Legge fall. e correlati vizi della motivazione nelloscrutinio degli elementi costituitivi della bancarotta contestata.

Manca la idonea e necessariavalorizzazione degli indici di fraudolenza, non essendo stati indicati, sotto il profilo soggettivo,elementi significativi della rappresentazione della pericolosità della condotta pregiudizievole,ovvero della piena consapevolezza di destinare i beni sociali a finalità diverse da quellerispondenti alla logica aziendale, né è stato dimostrato, sotto il profilo oggettivo, che lacondotta incriminata abbia posto in concreto pericolo il patrimonio, provocandone una sensibilediminutio.

Nel caso di specie, l’imputato ha pagato tutti i debiti aziendali, assicurando laefficiente presenza sul mercato dell’azienda, e il fallimento è stato originato dall’azioneproditoria di un unico creditore per un debito sociale irrisorio.4.3.

Con il terzo motivo, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi con pe.c. del 05/01/2025.5.1.

Con il primo motivo nuovo, insiste nella denunciata violazione dell’art. 522 cod. proc.pen…5.2.

Con il secondo motivo nuovo si ribadisce la insussistenza degli elementi strutturalidella bancarotta distrattiva, in specie, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, di cui vienecensurata la assenza o mera apparenza della motivazione, che non ha tenuto conto delcomportamento tenuto dall’imputato nella gestione della vicenda dell’immobile, avendo fattodi tutti per mantenere il bene nel patrimonio aziendale.6.

Con p.e.c. del 21 gennaio 2025, il medesimo difensore ha depositato memoria, ai sensidell’art. 121 cod. proc. pen., incentrata sulla dedotta violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, atteso che la simulazione della cessione del diritto di riscatto, comeaccertata nel giudizio civile, costituisce vicenda obiettivamente diversa dalla cessione del dirittomedesimo come cristallizzata nel capo di imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Risulta accertato nel giudizio di merito che, all’atto del fallimento, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva ceduto alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, amministrata anch’essa dall’imputato, il diritto di riscattodi un bene immobile, ad uso uffici e laboratori, di proprietà di MPS leasing and factoring, acquisitoin locazione finanziaria.

La fallita, infatti, pur avendo pagato tutte le rate previste per lalocazione, si trovava nella impossibilità di sostenere il pagamento della concordata residua quotadi riscatto.2.1.

Scaduto il termine contrattualmente previsto per l’esercizio dell’opzione di riscatto,l’istituto finanziatore aveva intrapreso azione giudiziaria, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., perla restituzione del bene immobile locato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della quale ledue società amministrate dal ricorrente concordarono la cessione del diritto di riscatto in favoredella ‘[OSCURATO:PERSONA]’, maggiormente patrimonializzata, avendo ottenuto l’autorizzazione di MPSLeasing and factoring, (presente alla stipula del contratto), necessaria, in quanto la cessione èintervenuta dopo la scadenza del termine contrattuale; sulla base di tale accordo, cristallizzatonel rogito notarile, e, quindi, opponibile a terzi, era stato concordato il pagamento, da parte dellacessionaria ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla MPS leasing and factoring, dell’importo del diritto di riscatto, inluogo della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, in tal modo, rinunciava di fatto alla titolarità del bene,pagamento per il quale la MPS concedente rilasciava quietanza.2.1.1.

In pari data, la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ emetteva fattura n. 1 nei confronti della società acquirente,recante l’importo di euro 190.000,00, oltre iva, per euro 41.800,00 (per complessivi 231.800euro), pattuito quale prezzo della cessione dell’immobile, da corrispondere mediante unmeccanismo parzialmente compensativo per l’importo di euro 55.490,77 (risultatoeffettivamente sussistente e regolarmente registrato in contabilità), in ragione del qualeresiduava un consistente credito della ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ nei confronti della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, pari a euro176.309,23, importo che, però, non risulta essere stato mai versato alla fallita.2.1.2.

Secondo i giudici di merito, pur essendo formalmente derivato, dall’operazione cosìdescritta, un credito per la fallita, esso è risultato, ab initio, destinato a non essere riscosso, perla situazione di oggettivo conflitto di interessi del ricorrente, che spiega perché egli non si siamai attivato per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di rientrare nella disponibilità del bene immobile.2.1.3.

In realtà, come si è accertato nel giudizio, l’immobile è stato recuperato solo medianteun sequestro preventivo del P.M. e l’esercizio dell’azione giudiziaria da parte della curatela,definita con la sentenza n. 1929/2019 del Tribunale civile di Firenze, che ha dichiarato la naturasimulata del contratto di cessione tra le due società dell’imputato, con interposizione fittizia dellasocietà ‘[OSCURATO:PERSONA]’, quale acquirente simulato in luogo dell’acquirente dissimulato ‘Kivantus.r.l.’.2.1.4.

Quale risultato della descritta operazione, ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ è risultataapparentemente intestataria dell’immobile, per la cui acquisizione ha versato unicamentel’importo del diritto di riscatto dovuto alla banca finanziatrice –dal canto suo rimasta pienamentesoddisfatta del proprio credito – senza però adempiere al pagamento dell’ulteriore importocostituente il prezzo della cessione dell’immobile, il tutto in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che avevacosì ceduto – almeno apparentemente - il più importante asset aziendale, sottraendo all’attivofallimentare l‘unico bene concretamente idoneo a garantire i creditori della società, distratto infavore di soggetto estraneo alla compagine sociale, senza l’effettiva corresponsione del prezzo.2.1.5.

Dunque, in sintesi, secondo i giudici di merito, l’operazione descritta ha creatol’apparenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio immobiliare della fallita, risultatoformalmente acquisito dalla ‘[OSCURATO:PERSONA]’, società amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], tanto piùche la cessione è stata cristallizzata in un atto notarile, e, quindi, era opponibile a terzi.2.1.6.

Vero è che l’accertamento della simulazione della cessione ha riportato il beneimmobile nella titolarità della fallita, rectius del fallimento, ma, nella prospettazione accolta daigiudici di merito, la simulazione aveva proprio la finalità di celare la permanente titolarità delbene in capo alla fallita, creando l’apparenza della cessione alla ‘[OSCURATO:PERSONA]’, in danno deicreditori, e tale ricostruzione ha condotto ala riqualificazione del fatto da parte della Corte diappello.3.

In tale contesto, prendendo dalle mosse dal ricorso del prof. [OSCURATO:PERSONA], si osserva che risultamanifestamente infondato, oltre che formulato contraddittoriamente con le deduzioni del giudiziodi appello, il primo motivo– con il quale si denuncia l’erronea attribuzione del valore di giudicatonel processo penale del giudizio civile, che ha acclarato la natura simulatoria dell’accordointercorso tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha avuto l’effetto di sottrarre il beneimmobile alla garanzia dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. - giacchè è stato proprio l’appellante ainvocare, dinanzi alla Corte territoriale, con motivo aggiunto, l’efficacia di giudicato ai sensidell’art. 238-bis cod. proc. pen., del novum costituito dalla sopravvenuta irrevocabilità dellasentenza, già portata all’attenzione del primo giudice, emessa dal Tribunale di Firenze, con laquale è stata accertata la natura simulatoria dell’accordo.3.1.

Quanto alla vincolatività del decisum civilistico per il giudice penale, il Collegio ribadisceche l'art. 238-bis cod. proc. pen. non implica una limitazione per il libero convincimento delgiudice penale, in linea con l’orientamento della giurisprudenza che, nel caso di acquisizione disentenze definitive, anche rese in altri procedimenti penali, oltre che in giudizi civili oamministrativi (con le eccezioni tipizzate dal legislatore), esclude l'esistenza di qualunqueautomatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenutinelle motivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conservi integral'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a luiistituzionalmente riservate (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv.21176; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338;Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Cavelli, Rv. 275702).

L’adesione al principio in forza del qualele decisioni irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo sono utilizzabili dalgiudice penale ai fini della prova del fatto in esse accertato, anche se non sono vincolanti per lostesso, dovendo essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.,consente di concludere che la sentenza impugnata non è incorsa in violazioni di legge ocomunque di criteri metodologici normativamente rilevanti né perché ha ritenuto di prendere inesame il contenuto della sentenza civile acquisita agli atti, né perché ha reputato questocontenuto utilizzabile per la ricostruzione degli accadimenti sottoposti alla sua cognizione all'esitodi un suo autonomo apprezzamento, che l’ha portata a condividerne il giudizio raggiunto nellasede extra-penale, trattandosi, appunto, di decisioni liberamente valutabili a norma degli artt.187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato (così, inparticolare: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01; Sez. 6, n.10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008,Sciacchitano, Rv. 241038-01).3.2.

Di tale autonoma valutazione v’è riscontro nell’avere la Corte di appello disatteso, inmaniera argomentata, la diversa prospettazione difensiva - con la quale si mira a fornire unaalternativa lettura degli effetti della decisione civilistica, sostenendosi che, in realtà, proprio inragione dell’accordo simulatorio, il bene non sarebbe mai uscito dal patrimonio della fallita -osservando che l’accertamento della simulazione è sopraggiunto solo a distanza di quattro annidal fallimento, che è il momento in relazione al quale deve essere valutato il pericolo concretoper la garanzia dei creditori.

Pericolo costituito proprio dall’avere creato l’apparenza legale dellafuoriuscita del bene dal patrimonio della fallita, con correlativo pregiudizio dei creditori.4.

Cosicchè, risulta infondato anche il terzo motivo, che denuncia vizi della motivazione inmerito all’incidenza della simulazione sulla configurazione della condotta distrattiva, proprio sulrilievo che alcuna distrazione può ritenersi concretizzata, non essendo il bene immobile de quomai uscito dal patrimonio della fallita: la Corte di appello che, come detto, ha riqualificato il fattoin termini di dissimulazione del bene, ha, invero, ben chiaramente spiegato, e conargomentazione affatto illogica, come, tramite la simulazione della cessione del diritto di riscattopresupposto al contratto di trasferimento di proprietà dell’immobile a seguito dell’esercizio deldiritto di riscatto stesso, venne cela ala proprietà del bene ai creditori, con una attività annullatasolo a distanza di anni dal fallimento.5.

Non hanno pregio neppure le doglianze che involgono la qualificazione giuridica del fatto,e la prova della sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie (motivi secondo e quartodel ricorso del prof. [OSCURATO:PERSONA], e primo motivo del ricorso originario e primo motivo aggiunto dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]).5.1.

La Corte di appello, come premesso, ha qualificato il fatto quale bancarotta fraudolentapatrimoniale, sub specie di dissimulazione, per avere, appunto, l’imputato dissimulato laconsistenza patrimoniale della fallita mediante l’accordo simulatorio descritto, che facevaapparire come ceduto a terzi, e, quindi, fuoriuscito dal patrimonio della società, l’assetimmobiliare, in tal modo, sottratto alla garanzia dei creditori.5.2.

In primo luogo, si osserva che non coglie nel segno la censura incentrata sullaconsiderazione che, essendo decorso inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di riscatto,ed essendo stata intrapresa azione giudiziaria per la restituzione del bene locale dallaconcedente, il bene immobile non sarebbe mai potuto entrare nella massa attiva del fallimento,bensì sarebbe tornato nella piena proprietà del concedente, con la conseguenza che alcunadistrazione può essersi concretizzata.

La deduzione mostra di non confrontarsi con laricostruzione operata dai giudici di merito, insistendo su aspetti superati dalla chiara e del tuttoragionevole argomentazione, con la quale è stata ben illustrata la finalità fraudolentadell’accordo, che mirava a sottrarre al patrimonio della fallita il bene immobile concesso inlocazione e riscattato, seppur tardivamente, ma con il consenso della concedente.

Consenso chel’istituto concedente ha rilasciato per ottenere il pagamento dell’opzione di riscatto, qualeimporto finale al cui pagamento è correlato l’effetto traslativo del leasing in parola, in mancanzadel quale la MSP leasing and factoring avrebbe dovuto restituire tutti i canoni pagati dalla Kivantus.r.l., salvo il diritto al risarcimento.5.3.

Non hanno fondamento neppure le obiezioni con le quali ci si concentra sullainsussistenza degli elementi della bancarotta impropria societaria, posto che, in primo luogo,non v’è tracia di analogo motivo nell’atto di appello né nei successivi motivi aggiunti del gravamedi merito, cosicchè si tratta di motivo inedito, inammissibilmente formulato per la prima voltadinanzi al giudice di legittimità.5.3.1.

D’altronde, le doglianze risultano anche fuori fuoco, atteso che – lo si ripete - la Cortedi appello ha ravvisato una bancarotta fraudolenta patrimoniale, di tipo dissimulatorio, inrelazione alla quale, come è noto, la punibilità non è subordinata alla condizione che la condottasia stata causa o concausa della dichiarazione di fallimento o, comunque, del dissesto, giacchè,dalla lettera e dalla 'ratio' della norma di cui all’art. 216 Legge fall., si evince a chiari note che loscopo di recare pregiudizio ai creditori è richiesto solo in relazione all'ipotesi di esposizione ericonoscimento di passività inesistenti, mentre per quelle di distrazione, dissipazione,dissimulazione ecc. è sufficiente la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia dellamassa creditoria (cfr. fra le tante, Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Rv. 232210, che hadichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 Leggefall., nella parte in cui non prevede, in armonia con il novellato art. 223, comma secondo, n. 1,che le condotte ivi contemplate abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto dellasocietà, in quanto il sistema delineato dall'art. 223, comma secondo, n. 1 concerne condotteintegrative di reati societari, pur se seguiti dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto,eterogenee e non sovrapponibili a quelle concernenti la distrazione, dissipazione,distruzione patrimoniale o volontaria tenuta della contabilità previste dall'art. 216, con laconseguenza che rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di modificare esclusivamente laconfigurazione della bancarotta fraudolenta "da reato societario", introducendo la previsione dell'evento del dissesto della società).5.4.

In merito al tema della riqualificazione della condotta operata dalla Corte di appello,come si è premesso, nel ricorso a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si censura la legittimità dellaqualificazione del fatto quale bancarotta per dissimulazione del bene rispetto alla originariacontestazione come bancarotta patrimoniale distrattiva, sostenendosi che tale operazionesarebbe stata effettuata in spregio al principio della necessaria corrispondenza tra contestazionee condanna, di cui all’art. 521 cod. proc. pen.5.4.1.

Il motivo non ha fondamento, come ha già correttamente osservato la Corte diappello, richiamando un consolidato canone ermeneutico che esclude la violazione del principiodi correlazione con l'accusa nel caso di sentenza che condanni l'imputato del reatodi bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla normaincriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga ladescrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato(Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Rv. 248505).

Cosicchè, si è affermato, in una fattispeciespeculare a quella in esame, che, non integra violazione del principio di correlazione tra sentenzae contestazione la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputatonon sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, ne affermi comunque la responsabilità,ritenendo che essi integrino la diversa ipotesi della distrazione (Sez. 5 n. 9027 del 06/07/2000,Rv. 217528).5.4.2.

Il principio, del resto, è coerente con una consolidata tradizione giurisprudenziale,che ricostruisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza, non in termini formalistici,legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensivadel contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa.

L'indagine volta adaccertare la violazione del principio non si esaurisce, invero, nel pedissequo e mero confrontopuramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e didifesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo,sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione(Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Didi vertice, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fattocontestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezzae di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria, capace di impedire omenomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051,in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificatodalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare).5.4.3.

In questa prospettiva, si colloca il chiarimento operato dalle Sezioni unite “Lucci” diquesta Corte, le quali hanno rilevato che l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur inassenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato, di una qualificazione giuridicadiversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma,Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora lanuova definizione del reato sia nota o comunque prevedibile per l'imputato e non abbiadeterminato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che daquel mutamento scaturiscono.

La giurisprudenza sovranazionale infatti, «ha in più occasioniescluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuovadefinizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto,le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto asorpresa» (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).5.4.4.

Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa,considerato che l'imputato è stato posto nella condizione di interloquire su ogni aspetto dellavicenda e, anzi, ha egli stesso, attraverso la sua difesa tecnica, fornito una rappresentazione delfatto (anche mediante deposito della sentenza del giudice civile di accertamento dellasimulazione contrattuale) nel senso esattamente coincidente con l'addebito come delineato dallaCorte di appello.

Il fatto contestato è, invero, rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il giudicedi merito ne ha solo modificato la qualificazione giuridica, inquadrandolo, con correttaargomentazione giuridica, alla luce della ricostruzione fattuale, nella fattispecie alternativaprevista dalla medesima disposizione normativa di cui all’art. 216 co.1 n. 1.

Legge fall.

Si verte,quindi, in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere delgiudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius).5.4.5.

Ne consegue l’infondatezza delle obiezioni mosse dalla difesa, e la correttezzadell’operazione della Corte di appello, che si è allineata a consolidati principi di diritto, ancheaffermati dalla giurisprudenza convenzionale.6.

Il sesto motivo del ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA] e il secondo a firma [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibilmente rivalutativi e finalizzati a una alternativa ricostruzione delle dinamiche fattualisu cui si fonda il giudizio inferenziale che sorregge lo scrutinio dell’elemento soggettivo, inrelazione al quale la sentenza impugnata ha fornito adeguata e sufficiente, seppur sintetica,argomentazione in merito alla finalità perseguita dall’imputato, ovvero quella di sottrarre il beneimmobile di cui si discute alla garanzia dei creditori della società, all’epoca ormai prossima alfallimento.6.1.

Come è noto, ai fini della sussistenza del dolo, è sufficiente l'accertamento della volontàdei singoli atti di dissimulazione, ovvero che essi siano assistiti dalla consapevolezza che leoperazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori,senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739),giacchè oggetto del reato in tale fattispecie non è la consapevolezza del dissesto o la suaprevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce perla conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).6.2.Neppure è vero che i giudici di merito non avrebbero individuato concreti indici difraudolenza, chiaramente reperiti, invece, nella stipula del contratto di cessione dell’immobile inun momento di evidente crisi economica dell’impresa poi fallita; nella simulazione contrattualediretta a non far figurare la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente dell’immobile e quindi a intestarefittiziamente il bene alla società [OSCURATO:PERSONA], con l’effetto di sottrarlo artificiosamente allagaranzia dei creditori della [OSCURATO:PERSONA]; nel mancato pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile(se non in minima parte); nel conflitto di interessi in capo all’imputato e nella assenza di iniziativaper recuperare il bene al patrimonio della fallita.7.

Parimenti infondate le doglianze (settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo del ricorsoCalderaro) con le quali si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

L'art. 62 cod.pen. come è noto, attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base dinumerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze chelo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), queglielementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale.

Trattandosi divalutazione di merito essa si sottrae alle censure di legittimità in quanto, secondo costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza dielementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola (Sez.2 - , n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640).

L'obbligo di analitica motivazione inmateria di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenzadelle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).7.1.

Nel caso di specie la attenuazione di pena è stata negata valorizzando (negativamente)l’intensità del dolo e la personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, con valutazioneche non impatta con la denunciata illogicità, atteso che il giudice di merito può escludere lasussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè noncontraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamentoper ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosilimitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritieneprevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità diesecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv.27954902)8.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO MONFERINIche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocatoDIDDI [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del Tribunale di Firenze del 16/12/2020, [OSCURATO:PERSONA] è statodichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva (così qualificato il fatto ascritto al capo1° dell’imputazione) - quale amministratore unico, dalla data del 10 gennaio 2011 fino alfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 18/11/2015 - per averedistratto l’immobile ad uso uffici e laboratori, di proprietà di MPS Leasing and factoring, acquisitoin locazione finanziaria dalla fallita, che ne aveva pagato tutte le rate, ma, non la quota diriscatto.1.1. Secondo la ricostruzione dibattimentale, dopo avere pagato tutti i canoni di leasingrelativi al contratto stipulato il 14.6.2000 ed acquisito il 30 aprile 2001 dalla originariacontraente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ non esercitava il diritto di riscatto e non versava ilrelativo prezzo concordato; era seguito, nel 2014, il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., da partedella concedente MPS Leasing and factoring, con richiesta di immediata liberazione dell’immobilee di risoluzione contrattuale; il 02/02/2015, in seguito alla notifica del ricorso cautelare, la fallitaaveva ceduto il contratto di leasing alla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’, il cui l.r. e socio unico era ilmedesimo [OSCURATO:PERSONA], cessione autorizzata dalla società concedente, presente alla stipula delcontratto, verso il pagamento della somma di euro 65.051,00, quale importo omnicomprensivodel prezzo di trasferimento, di cui euro 34.001,00 costituente il prezzo del riscattocontrattualmente previsto, e la restante parte corrispondente all’ammontare delle spese dimanutenzione e di condominio che la fallita avrebbe dovuto versare alla società concedente, chele aveva anticipate, somma per la quale la MPS rilasciava quietanza (così nell’atto di cessione).1.1.1.In pari data, per la cessione del diritto di opzione al riscatto del bene immobile, la‘[OSCURATO:PERSONA]’ emetteva fattura n. 1 nei confronti della acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., recante l’importodi euro 190.000,00, oltre iva per euro 41.800,00 (per complessivi 231.800 euro), pattuito qualeprezzo della cessione da corrispondere mediante un meccanismo parzialmente compensativo,per l’importo di euro 55.490,77, in ragione del quale residuava un consistente credito della‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ nei confronti della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, pari a euro 176.309,23, importo che, però, nonera stato mai versato alla fallita.1.1.2. In tal modo – ricostruisce la sentenza impugnata - l’imputato aveva venduto il piùimportante asset aziendale della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, sottraendo all’attivo fallimentare l‘unico beneconcretamente idoneo a garantire i creditori della società, distratto in favore di soggetto estraneoalla compagine sociale, senza l’effettiva corresponsione del prezzo. Il Tribunale dava atto dellacorretta registrazione della operazione nella contabilità dell’impresa, e dell’effettiva esistenza delcredito della società ‘[OSCURATO:PERSONA]’ posto in compensazione, diversamente da quanto prospettatonel capo di imputazione; nondimeno, l’operazione aveva portato al sorgere di un credito per lafallita ab initio destinato a non essere riscosso, tenuto conto che il ricorrente era l’amministratoreunico di entrambe le società, cedente e cessionaria, in evidente conflitto di interessi, il quale nonsi è mai attivato, dopo il fallimento della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, per assicurare alla curatela di rientrare nelladisponibilità del bene immobile, che è stato recuperato solo mediante un sequestro preventivodel P.M. e l’esercizio dell’azione giudiziaria da parte della curatela, definita con la sentenza n.1929/2019 del Tribunale civile di Firenze, che ha accertato la natura simulata del contratto dicessione tra le due società dell’imputato, con interposizione fittizia della società ‘[OSCURATO:PERSONA]’,quale acquirente simulato in luogo dell’acquirente dissimulato ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’.1.1.3. L’imputato è stato assolto, già dal primo giudice, dal delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, perché il fatto non sussiste.1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha preso atto del novumevidenziato dall’appellante nei motivi nuovi di gravame, e, cioè, della definitività della giàmenzionata sentenza del Tribunale civile di Firenze, che ha accertato come proprietaria esclusivadell’immobile sia la ’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, e non la società ‘[OSCURATO:PERSONA]’; ha osservato come, con l’accordosimulatorio, il ricorrente sottrasse, in maniera artificiosa e ingegnosa, l’immobile al patrimoniosociale della fallita; che la reintegrazione del patrimonio dell’impresa avvenne in epocasuccessiva alla dichiarazione di fallimento e per iniziativa del curatore; ha, quindi, riqualificato ilfatto quale bancarotta (non per distrazione, ma) per dissimulazione, affermando che essa, sottoil profilo soggettivo, non poteva avere altra finalità che quella di sottrarre l’immobile alla garanziadei creditori della società che, all’epoca, era ormai prossima al fallimento. Ha, quindi, confermatol’affermazione di responsabilità, rideterminando il trattamento sanzionatorio.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite dei difensori di fiducia, professori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali svolgono, con separati atti, i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso del prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula sette motivi.3.1. Omessa motivazione sugli elementi confermativi dell’accertamento contenuto nellasentenza del Tribunale civile di Firenze, alla quale, in ogni caso, è stata erroneamente attribuitaefficacia di giudicato nel processo penale.3.1.1. In primo luogo, si osserva come l’accertamento giudiziale della simulazione delcontratto di cessione del diritto di riscatto dell’immobile escluda ab imis la distrazione, giacchèil bene è rimasto sempre nel patrimonio della fallita.3.1.2. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha attribuito efficacia automatica, quantoall’accertamento del fatto e alla sua qualificazione giuridica, alla sentenza del Tribunale civiledi Firenze, in spregio all’interpretazione del diritto vivente dell’art. 238-bis cod. proc. pen.,giacchè, in violazione delle regole di giudizio che presiedono all’accertamento penale, ispirateal libero e autonomo convincimento del giudice, non sono state valutate le diverse prove dacui si evinceva la palese volontà dell’imputato di conservare la proprietà dei propri assetts,mediante la cessione del diritto di riscatto, a soggetto terzo, nel comune vantaggio di tutte leparti intervenute, compresa la società concedente.3.2. Erronea qualificazione del fatto, in assenza degli elementi costitutivi del delitto dibancarotta impropria societaria.Si pone in rilievo la circostanza che, una volta scaduto il termine per l’esercizio del dirittodi riscatto, e attivata la procedura giudiziaria di risoluzione contrattuale per inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il bene immobile non avrebbe mai potuto rientrare nella disponibilità dellamassa attiva fallimentare; con la conseguenza che l’atto dispositivo del bene oggetto di leasingposto in essere dalla fallita non avrebbe potuto provocare una diminutio dei diritti della massadei creditori, con impossibilità di configurare il reato in capo all’utilizzatore fallito. D’altronde,stando all’accertamento contenuto nella sentenza civile di Firenze, una vera e propria cessionedel diritto di riscatto non avrebbe potuto neppure configurarsi dal momento che, alla data delrogito, il contratto di leasing era già scaduto, senza che ‘[OSCURATO:PERSONA]’ lo avesse esercitato, cosicchèneppure poteva più immaginarsi una cessione di tale diritto, essendo tali attività (esercizio deldiritto di riscatto e cessione dello stesso) esercitabili solo prima della scadenza del contratto.Dunque, in sintesi, non può affermarsi che il contratto di cessione del diritto di riscatto inquestione integri una distrazione, dal momento che, prima della dichiarazione di fallimento, inragione dell’azione intrapresa dalla concedente, il bene sarebbe rientrato nella piena proprietàdi MPS.3.3. Vizi della motivazione in merito all’incidenza degli effetti della simulazione sullaconfigurazione della condotta distrattiva. Posto che la finalità perseguita dall’imputato con ilcontratto di cessione - per quanto affermato dalla Corte di appello - era quella di intestarefittiziamente l’immobile alla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’, la Corte di appello non ha considerato chel’immobile non era mai entrato nella proprietà della fallita e, quindi, non poteva esseredistratto.Al contrario, il contratto di cessione – si sostiene – era finalizzato a far acquisire alla fallitala proprietà del cespite, stante la fittizietà della intestazione alla società ‘[OSCURATO:PERSONA]’. Dunque,è mancata la logica spiegazione della natura distrattiva o comunque pregiudizievoledell’operazione che, all’opposto, consentiva alla curatela di rientrare in possesso del cespite,proprio in virtù degli effetti della declaratoria di simulazione.3.4. Erronea applicazione dell’art. 2634 cod. civ., per essere stata ritenuta integrata, inragione del conflitto di interessi ravvisato in capo al ricorrente, la fattispecie di bancarottaimpropria da reato societario, per la quale, tuttavia, si richiede la dimostrazione del vantaggioe del danno intenzionalmente cagionato, secondo le coordinate provenienti dallagiurisprudenza civile della corte di cassazione, elementi qui indimostrati alla luce di quantofinora osservato circa gli effetti del contratto di cessione.3.5.Omessa motivazione con riferimento agli elementi oggettivi costitutivi della bancarottafraudolenta impropria per operazione societaria, in specie, per la mancata dimostrazione delnesso causale tra l’operazione di infedeltà patrimoniale contestata e la causazione del dissesto,momento che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era capace di onorare gli impegni assunti verso MPS [OSCURATO:PERSONA], venendo citata in giudizio per la risoluzione del contratto e l’immediato rilasciodell’immobile.3.6. Motivazione apparente sull’elemento soggettivo del reato. La Corte di appello hafornito sul punto una motivazione apparente omettendo il confronto con argomenti difensivi,consistenti in plausibili ricostruzioni alternative, rimaste inesplorate. Né la sentenza impugnatasi è confrontata con la circostanza che il ricorrente, nel giudizio civile intentato dalla curatela,ha rassegnato conclusioni conformi alla parte attrice, pur avendo dichiarato, da anni, diacconsentire alla spontanea restituzione del bene alla curatela. Elementi di certo rilievo nelloscrutinio dell’elemento soggettivo.3.7.Con l’ultimo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, affidato a motivazione illogica, giacchè, la Corte di appello ha contraddittoriamentevalutato indici positivi, come l’approccio inizialmente collaborativo e la spontanea adesione allerichieste della curatela, posti a fondamento della riduzione di pena, poi ignorati in sede digiudizio sulle circostanze attenuanti generiche.4. Il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.4.1.Con il primo motivo, è denunciata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e correlativizi della motivazione. Richiamata la sentenza del Tribunale civile di Firenze in merito allanatura simulata del contratto di cessione del diritto di riscatto, in conseguenza della quale deveritenersi che l‘immobile in questione non sia mai uscito dal patrimonio della fallita, e che haindotto la Corte di appello a ricostruire la condotta dell’imputato in termini (non di distrazione,ma) di dissimulazione, si sostiene la incontrovertibile alternatività delle condotte e le differenticaratteristiche materiali, descritte nell’art. 216 Legge fall. e riprese nell’attuale art. 322 comma1 n. 1 CCII, come evincibili anche dalla richiamata casistica giurisprudenziale.4.1.1. In sintesi, si sottolinea come la condotta di dissimulazione presenti elementi diaffinità con quella di occultamento (quale nascondimento materiale), a fronte delnascondimento con mezzi giuridici propri della dissimulazione. Di conseguenza, nel caso dispecie, in cui si è registrata una simulazione assoluta, la fattispecie integrata è quella dibancarotta per occultamento, trattandosi, appunto, della vendita di beni totalmente simulata.Di qui, la radicale diversità dei due fatti e la violazione da parte della sentenza impugnata dellaregola di giudizio di cui all’art. 521 co. 2 cod. proc. pen. venendo in rilievo, nella ricostruzionedella Corte di appello, un fatto storico differente da quello contestato.4.1.2. Si contesta anche l’affermazione della Corte di appello, che ha negato la lesione deldiritto di difesa rilevando che l’imputato era a conoscenza della sentenza civile, osservandosiche il giudicato è intervenuto solo dopo la proposizione dell’appello.4.2. Erronea applicazione dell’art. 216 Legge fall. e correlati vizi della motivazione nelloscrutinio degli elementi costituitivi della bancarotta contestata. Manca la idonea e necessariavalorizzazione degli indici di fraudolenza, non essendo stati indicati, sotto il profilo soggettivo,elementi significativi della rappresentazione della pericolosità della condotta pregiudizievole,ovvero della piena consapevolezza di destinare i beni sociali a finalità diverse da quellerispondenti alla logica aziendale, né è stato dimostrato, sotto il profilo oggettivo, che lacondotta incriminata abbia posto in concreto pericolo il patrimonio, provocandone una sensibilediminutio. Nel caso di specie, l’imputato ha pagato tutti i debiti aziendali, assicurando laefficiente presenza sul mercato dell’azienda, e il fallimento è stato originato dall’azioneproditoria di un unico creditore per un debito sociale irrisorio.4.3. Con il terzo motivo, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi con pe.c. del 05/01/2025.5.1. Con il primo motivo nuovo, insiste nella denunciata violazione dell’art. 522 cod. proc.pen…5.2. Con il secondo motivo nuovo si ribadisce la insussistenza degli elementi strutturalidella bancarotta distrattiva, in specie, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, di cui vienecensurata la assenza o mera apparenza della motivazione, che non ha tenuto conto delcomportamento tenuto dall’imputato nella gestione della vicenda dell’immobile, avendo fattodi tutti per mantenere il bene nel patrimonio aziendale.6. Con p.e.c. del 21 gennaio 2025, il medesimo difensore ha depositato memoria, ai sensidell’art. 121 cod. proc. pen., incentrata sulla dedotta violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, atteso che la simulazione della cessione del diritto di riscatto, comeaccertata nel giudizio civile, costituisce vicenda obiettivamente diversa dalla cessione del dirittomedesimo come cristallizzata nel capo di imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Risulta accertato nel giudizio di merito che, all’atto del fallimento, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva ceduto alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, amministrata anch’essa dall’imputato, il diritto di riscattodi un bene immobile, ad uso uffici e laboratori, di proprietà di MPS leasing and factoring, acquisitoin locazione finanziaria. La fallita, infatti, pur avendo pagato tutte le rate previste per lalocazione, si trovava nella impossibilità di sostenere il pagamento della concordata residua quotadi riscatto.2.1. Scaduto il termine contrattualmente previsto per l’esercizio dell’opzione di riscatto,l’istituto finanziatore aveva intrapreso azione giudiziaria, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., perla restituzione del bene immobile locato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della quale ledue società amministrate dal ricorrente concordarono la cessione del diritto di riscatto in favoredella ‘[OSCURATO:PERSONA]’, maggiormente patrimonializzata, avendo ottenuto l’autorizzazione di MPSLeasing and factoring, (presente alla stipula del contratto), necessaria, in quanto la cessione èintervenuta dopo la scadenza del termine contrattuale; sulla base di tale accordo, cristallizzatonel rogito notarile, e, quindi, opponibile a terzi, era stato concordato il pagamento, da parte dellacessionaria ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla MPS leasing and factoring, dell’importo del diritto di riscatto, inluogo della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, in tal modo, rinunciava di fatto alla titolarità del bene,pagamento per il quale la MPS concedente rilasciava quietanza.2.1.1. In pari data, la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ emetteva fattura n. 1 nei confronti della società acquirente,recante l’importo di euro 190.000,00, oltre iva, per euro 41.800,00 (per complessivi 231.800euro), pattuito quale prezzo della cessione dell’immobile, da corrispondere mediante unmeccanismo parzialmente compensativo per l’importo di euro 55.490,77 (risultatoeffettivamente sussistente e regolarmente registrato in contabilità), in ragione del qualeresiduava un consistente credito della ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ nei confronti della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, pari a euro176.309,23, importo che, però, non risulta essere stato mai versato alla fallita.2.1.2. Secondo i giudici di merito, pur essendo formalmente derivato, dall’operazione cosìdescritta, un credito per la fallita, esso è risultato, ab initio, destinato a non essere riscosso, perla situazione di oggettivo conflitto di interessi del ricorrente, che spiega perché egli non si siamai attivato per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di rientrare nella disponibilità del bene immobile.2.1.3. In realtà, come si è accertato nel giudizio, l’immobile è stato recuperato solo medianteun sequestro preventivo del P.M. e l’esercizio dell’azione giudiziaria da parte della curatela,definita con la sentenza n. 1929/2019 del Tribunale civile di Firenze, che ha dichiarato la naturasimulata del contratto di cessione tra le due società dell’imputato, con interposizione fittizia dellasocietà ‘[OSCURATO:PERSONA]’, quale acquirente simulato in luogo dell’acquirente dissimulato ‘Kivantus.r.l.’.2.1.4. Quale risultato della descritta operazione, ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’ è risultataapparentemente intestataria dell’immobile, per la cui acquisizione ha versato unicamentel’importo del diritto di riscatto dovuto alla banca finanziatrice –dal canto suo rimasta pienamentesoddisfatta del proprio credito – senza però adempiere al pagamento dell’ulteriore importocostituente il prezzo della cessione dell’immobile, il tutto in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che avevacosì ceduto – almeno apparentemente - il più importante asset aziendale, sottraendo all’attivofallimentare l‘unico bene concretamente idoneo a garantire i creditori della società, distratto infavore di soggetto estraneo alla compagine sociale, senza l’effettiva corresponsione del prezzo.2.1.5. Dunque, in sintesi, secondo i giudici di merito, l’operazione descritta ha creatol’apparenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio immobiliare della fallita, risultatoformalmente acquisito dalla ‘[OSCURATO:PERSONA]’, società amministrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], tanto piùche la cessione è stata cristallizzata in un atto notarile, e, quindi, era opponibile a terzi.2.1.6. Vero è che l’accertamento della simulazione della cessione ha riportato il beneimmobile nella titolarità della fallita, rectius del fallimento, ma, nella prospettazione accolta daigiudici di merito, la simulazione aveva proprio la finalità di celare la permanente titolarità delbene in capo alla fallita, creando l’apparenza della cessione alla ‘[OSCURATO:PERSONA]’, in danno deicreditori, e tale ricostruzione ha condotto ala riqualificazione del fatto da parte della Corte diappello.3. In tale contesto, prendendo dalle mosse dal ricorso del prof. [OSCURATO:PERSONA], si osserva che risultamanifestamente infondato, oltre che formulato contraddittoriamente con le deduzioni del giudiziodi appello, il primo motivo– con il quale si denuncia l’erronea attribuzione del valore di giudicatonel processo penale del giudizio civile, che ha acclarato la natura simulatoria dell’accordointercorso tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha avuto l’effetto di sottrarre il beneimmobile alla garanzia dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. - giacchè è stato proprio l’appellante ainvocare, dinanzi alla Corte territoriale, con motivo aggiunto, l’efficacia di giudicato ai sensidell’art. 238-bis cod. proc. pen., del novum costituito dalla sopravvenuta irrevocabilità dellasentenza, già portata all’attenzione del primo giudice, emessa dal Tribunale di Firenze, con laquale è stata accertata la natura simulatoria dell’accordo.3.1. Quanto alla vincolatività del decisum civilistico per il giudice penale, il Collegio ribadisceche l'art. 238-bis cod. proc. pen. non implica una limitazione per il libero convincimento delgiudice penale, in linea con l’orientamento della giurisprudenza che, nel caso di acquisizione disentenze definitive, anche rese in altri procedimenti penali, oltre che in giudizi civili oamministrativi (con le eccezioni tipizzate dal legislatore), esclude l'esistenza di qualunqueautomatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenutinelle motivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conservi integral'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a luiistituzionalmente riservate (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv.21176; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338;Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Cavelli, Rv. 275702). L’adesione al principio in forza del qualele decisioni irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo sono utilizzabili dalgiudice penale ai fini della prova del fatto in esse accertato, anche se non sono vincolanti per lostesso, dovendo essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.,consente di concludere che la sentenza impugnata non è incorsa in violazioni di legge ocomunque di criteri metodologici normativamente rilevanti né perché ha ritenuto di prendere inesame il contenuto della sentenza civile acquisita agli atti, né perché ha reputato questocontenuto utilizzabile per la ricostruzione degli accadimenti sottoposti alla sua cognizione all'esitodi un suo autonomo apprezzamento, che l’ha portata a condividerne il giudizio raggiunto nellasede extra-penale, trattandosi, appunto, di decisioni liberamente valutabili a norma degli artt.187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato (così, inparticolare: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01; Sez. 6, n.10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008,Sciacchitano, Rv. 241038-01).3.2. Di tale autonoma valutazione v’è riscontro nell’avere la Corte di appello disatteso, inmaniera argomentata, la diversa prospettazione difensiva - con la quale si mira a fornire unaalternativa lettura degli effetti della decisione civilistica, sostenendosi che, in realtà, proprio inragione dell’accordo simulatorio, il bene non sarebbe mai uscito dal patrimonio della fallita -osservando che l’accertamento della simulazione è sopraggiunto solo a distanza di quattro annidal fallimento, che è il momento in relazione al quale deve essere valutato il pericolo concretoper la garanzia dei creditori. Pericolo costituito proprio dall’avere creato l’apparenza legale dellafuoriuscita del bene dal patrimonio della fallita, con correlativo pregiudizio dei creditori.4. Cosicchè, risulta infondato anche il terzo motivo, che denuncia vizi della motivazione inmerito all’incidenza della simulazione sulla configurazione della condotta distrattiva, proprio sulrilievo che alcuna distrazione può ritenersi concretizzata, non essendo il bene immobile de quomai uscito dal patrimonio della fallita: la Corte di appello che, come detto, ha riqualificato il fattoin termini di dissimulazione del bene, ha, invero, ben chiaramente spiegato, e conargomentazione affatto illogica, come, tramite la simulazione della cessione del diritto di riscattopresupposto al contratto di trasferimento di proprietà dell’immobile a seguito dell’esercizio deldiritto di riscatto stesso, venne cela ala proprietà del bene ai creditori, con una attività annullatasolo a distanza di anni dal fallimento.5. Non hanno pregio neppure le doglianze che involgono la qualificazione giuridica del fatto,e la prova della sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie (motivi secondo e quartodel ricorso del prof. [OSCURATO:PERSONA], e primo motivo del ricorso originario e primo motivo aggiunto dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]).5.1. La Corte di appello, come premesso, ha qualificato il fatto quale bancarotta fraudolentapatrimoniale, sub specie di dissimulazione, per avere, appunto, l’imputato dissimulato laconsistenza patrimoniale della fallita mediante l’accordo simulatorio descritto, che facevaapparire come ceduto a terzi, e, quindi, fuoriuscito dal patrimonio della società, l’assetimmobiliare, in tal modo, sottratto alla garanzia dei creditori.5.2. In primo luogo, si osserva che non coglie nel segno la censura incentrata sullaconsiderazione che, essendo decorso inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di riscatto,ed essendo stata intrapresa azione giudiziaria per la restituzione del bene locale dallaconcedente, il bene immobile non sarebbe mai potuto entrare nella massa attiva del fallimento,bensì sarebbe tornato nella piena proprietà del concedente, con la conseguenza che alcunadistrazione può essersi concretizzata. La deduzione mostra di non confrontarsi con laricostruzione operata dai giudici di merito, insistendo su aspetti superati dalla chiara e del tuttoragionevole argomentazione, con la quale è stata ben illustrata la finalità fraudolentadell’accordo, che mirava a sottrarre al patrimonio della fallita il bene immobile concesso inlocazione e riscattato, seppur tardivamente, ma con il consenso della concedente. Consenso chel’istituto concedente ha rilasciato per ottenere il pagamento dell’opzione di riscatto, qualeimporto finale al cui pagamento è correlato l’effetto traslativo del leasing in parola, in mancanzadel quale la MSP leasing and factoring avrebbe dovuto restituire tutti i canoni pagati dalla Kivantus.r.l., salvo il diritto al risarcimento.5.3. Non hanno fondamento neppure le obiezioni con le quali ci si concentra sullainsussistenza degli elementi della bancarotta impropria societaria, posto che, in primo luogo,non v’è tracia di analogo motivo nell’atto di appello né nei successivi motivi aggiunti del gravamedi merito, cosicchè si tratta di motivo inedito, inammissibilmente formulato per la prima voltadinanzi al giudice di legittimità.5.3.1. D’altronde, le doglianze risultano anche fuori fuoco, atteso che – lo si ripete - la Cortedi appello ha ravvisato una bancarotta fraudolenta patrimoniale, di tipo dissimulatorio, inrelazione alla quale, come è noto, la punibilità non è subordinata alla condizione che la condottasia stata causa o concausa della dichiarazione di fallimento o, comunque, del dissesto, giacchè,dalla lettera e dalla 'ratio' della norma di cui all’art. 216 Legge fall., si evince a chiari note che loscopo di recare pregiudizio ai creditori è richiesto solo in relazione all'ipotesi di esposizione ericonoscimento di passività inesistenti, mentre per quelle di distrazione, dissipazione,dissimulazione ecc. è sufficiente la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia dellamassa creditoria (cfr. fra le tante, Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Rv. 232210, che hadichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 Leggefall., nella parte in cui non prevede, in armonia con il novellato art. 223, comma secondo, n. 1,che le condotte ivi contemplate abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto dellasocietà, in quanto il sistema delineato dall'art. 223, comma secondo, n. 1 concerne condotteintegrative di reati societari, pur se seguiti dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto,eterogenee e non sovrapponibili a quelle concernenti la distrazione, dissipazione,distruzione patrimoniale o volontaria tenuta della contabilità previste dall'art. 216, con laconseguenza che rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di modificare esclusivamente laconfigurazione della bancarotta fraudolenta "da reato societario", introducendo la previsione dell'evento del dissesto della società).5.4. In merito al tema della riqualificazione della condotta operata dalla Corte di appello,come si è premesso, nel ricorso a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si censura la legittimità dellaqualificazione del fatto quale bancarotta per dissimulazione del bene rispetto alla originariacontestazione come bancarotta patrimoniale distrattiva, sostenendosi che tale operazionesarebbe stata effettuata in spregio al principio della necessaria corrispondenza tra contestazionee condanna, di cui all’art. 521 cod. proc. pen.5.4.1. Il motivo non ha fondamento, come ha già correttamente osservato la Corte diappello, richiamando un consolidato canone ermeneutico che esclude la violazione del principiodi correlazione con l'accusa nel caso di sentenza che condanni l'imputato del reatodi bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla normaincriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga ladescrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato(Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Rv. 248505). Cosicchè, si è affermato, in una fattispeciespeculare a quella in esame, che, non integra violazione del principio di correlazione tra sentenzae contestazione la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputatonon sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, ne affermi comunque la responsabilità,ritenendo che essi integrino la diversa ipotesi della distrazione (Sez. 5 n. 9027 del 06/07/2000,Rv. 217528).5.4.2. Il principio, del resto, è coerente con una consolidata tradizione giurisprudenziale,che ricostruisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza, non in termini formalistici,legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensivadel contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa. L'indagine volta adaccertare la violazione del principio non si esaurisce, invero, nel pedissequo e mero confrontopuramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e didifesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo,sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione(Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Didi vertice, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fattocontestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezzae di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria, capace di impedire omenomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051,in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificatodalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare).5.4.3. In questa prospettiva, si colloca il chiarimento operato dalle Sezioni unite “Lucci” diquesta Corte, le quali hanno rilevato che l'attribuzione, all'esito del giudizio di appello, pur inassenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato, di una qualificazione giuridicadiversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma,Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora lanuova definizione del reato sia nota o comunque prevedibile per l'imputato e non abbiadeterminato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che daquel mutamento scaturiscono. La giurisprudenza sovranazionale infatti, «ha in più occasioniescluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuovadefinizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto,le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto asorpresa» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).5.4.4. Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa,considerato che l'imputato è stato posto nella condizione di interloquire su ogni aspetto dellavicenda e, anzi, ha egli stesso, attraverso la sua difesa tecnica, fornito una rappresentazione delfatto (anche mediante deposito della sentenza del giudice civile di accertamento dellasimulazione contrattuale) nel senso esattamente coincidente con l'addebito come delineato dallaCorte di appello. Il fatto contestato è, invero, rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il giudicedi merito ne ha solo modificato la qualificazione giuridica, inquadrandolo, con correttaargomentazione giuridica, alla luce della ricostruzione fattuale, nella fattispecie alternativaprevista dalla medesima disposizione normativa di cui all’art. 216 co.1 n. 1. Legge fall. Si verte,quindi, in un caso di mera riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere delgiudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius).5.4.5. Ne consegue l’infondatezza delle obiezioni mosse dalla difesa, e la correttezzadell’operazione della Corte di appello, che si è allineata a consolidati principi di diritto, ancheaffermati dalla giurisprudenza convenzionale.6. Il sesto motivo del ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA] e il secondo a firma [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibilmente rivalutativi e finalizzati a una alternativa ricostruzione delle dinamiche fattualisu cui si fonda il giudizio inferenziale che sorregge lo scrutinio dell’elemento soggettivo, inrelazione al quale la sentenza impugnata ha fornito adeguata e sufficiente, seppur sintetica,argomentazione in merito alla finalità perseguita dall’imputato, ovvero quella di sottrarre il beneimmobile di cui si discute alla garanzia dei creditori della società, all’epoca ormai prossima alfallimento.6.1. Come è noto, ai fini della sussistenza del dolo, è sufficiente l'accertamento della volontàdei singoli atti di dissimulazione, ovvero che essi siano assistiti dalla consapevolezza che leoperazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori,senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739),giacchè oggetto del reato in tale fattispecie non è la consapevolezza del dissesto o la suaprevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce perla conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).6.2.Neppure è vero che i giudici di merito non avrebbero individuato concreti indici difraudolenza, chiaramente reperiti, invece, nella stipula del contratto di cessione dell’immobile inun momento di evidente crisi economica dell’impresa poi fallita; nella simulazione contrattualediretta a non far figurare la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente dell’immobile e quindi a intestarefittiziamente il bene alla società [OSCURATO:PERSONA], con l’effetto di sottrarlo artificiosamente allagaranzia dei creditori della [OSCURATO:PERSONA]; nel mancato pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile(se non in minima parte); nel conflitto di interessi in capo all’imputato e nella assenza di iniziativaper recuperare il bene al patrimonio della fallita.7. Parimenti infondate le doglianze (settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], terzo motivo del ricorsoCalderaro) con le quali si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'art. 62 cod.pen. come è noto, attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base dinumerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze chelo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), queglielementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale. Trattandosi divalutazione di merito essa si sottrae alle censure di legittimità in quanto, secondo costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza dielementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola (Sez.2 - , n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640). L'obbligo di analitica motivazione inmateria di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenzadelle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).7.1. Nel caso di specie la attenuazione di pena è stata negata valorizzando (negativamente)l’intensità del dolo e la personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, con valutazioneche non impatta con la denunciata illogicità, atteso che il giudice di merito può escludere lasussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè noncontraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamentoper ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosilimitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritieneprevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità diesecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv.27954902)8. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 14939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris