CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1984
Cassazione n. 39000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1984 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è si contesta la responsabilità in ordine alle due ipotesi di evasione che hanno visto il ricorrente - in una occasione - intrattenersi in compagnia di altre tre persone di cui due con precedenti penali a bere della birra al di fuori del portone dell'immobile della abitazione e - in altra occasione - non rintracciato al momento del controllo non avendo risposto nonostante il prolungato suono del citofono, funzionante in quanto udito dall'operante, risulta generico e riproduttivo di analoga censura confutata con correttezza dalla Corte territoriale che ne ha messo in evidenza la inconsistenza; rilevato che proprio le modalità della sopra descritta condotta integrante, in breve lasso di tempo, plurime identiche violazioni faceva ritenere la stessa non scarsamente offensiva tanto da far escludere la possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. di cui al secondo motivo di ricorso; ritenuto che adeguata risulta altresì la motivazione della sentenza impugnata là dove ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio del Tribunale ritenuto congruo escludendo, sia la possibilità di concedere le attenuanti generiche che l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. che per costante giurisprudenza non è applicabile alla condotta per come accertata tenuto conto che in un caso il rientro in abitazione risulta inconferente, mentre nella seconda ipotesi non era noto neppure il momento del rientro rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de