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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06054/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 12 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela in quanto la persona offesa sarebbe stata consapevole di essere stata vittima del fatto di reato già in precedenza nonché la violazione di legge in relazione alla prova dell'esistenza della predetta condizione di procedibilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e attinente a profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, dal giudice del merito che, a pagina 4, ha evidenziato come gli argomenti sollevati dalla difesa non fossero idonei a dimostrare la precedente conoscenza del fatto-reato in capo alla vittima; considerato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale, che sarebbe necessaria nel caso di specie e che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla conferma delle statuizioni civili e al rigetto della richiesta di sospensione della provvisionale immediatamente esecutiva, è manifestamente infondato non essendo emersi sufficienti elementi idonei a sostenere la tesi della tardività della querela, come compiutamente sottolineato dalla Corte territoriale a pagina 5; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre nessuna pronuncia di condanna alle spese può essere pronunciata a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] atteso il mancato svolgimento da parte della stessa di concreta attività defensionale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 12 ottobre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela in quanto la persona offesa sarebbe stata consapevole di essere stata vittima del fatto di reato già in precedenza nonché la violazione di legge in relazione alla prova dell'esistenza della predetta condizione di procedibilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e attinente a profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, dal giudice del merito che, a pagina 4, ha evidenziato come gli argomenti sollevati dalla difesa non fossero idonei a dimostrare la precedente conoscenza del fatto-reato in capo alla vittima; considerato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale, che sarebbe necessaria nel caso di specie e che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla conferma delle statuizioni civili e al rigetto della richiesta di sospensione della provvisionale immediatamente esecutiva, è manifestamente infondato non essendo emersi sufficienti elementi idonei a sostenere la tesi della tardività della querela, come compiutamente sottolineato dalla Corte territoriale a pagina 5; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre nessuna pronuncia di condanna alle spese può essere pronunciata a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] atteso il mancato svolgimento da parte della stessa di concreta attività defensionale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I
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