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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 33595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

P.A. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso, con deposito di nota spese; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 9 aprile 2021, riformava la sentenza del Tribunale di Roma e dichiarava il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione del reato previsto dagli artt.476, commi 1 e 2, 482 e 485 cod. pen., disponendo la revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, nonché revocava il decreto di sequestro preventivo disponendo la restituzione delle somme sequestrate in favore degli intestatari dei relativi conti correnti.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (BPP) consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 157, 161, 99 e 63, co.4, cod. pen.

In particolare, la ricorrente parte civile rappresenta l'errore nel calcolo del termine di prescrizione da parte della Corte di appello di Roma, che non avrebbe valutato l'aumento ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. come obbligatorio ai fini della prescrizione, nonché un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione.

Pertanto, non essendo maturata la prescrizione prima della sentenza di primo grado, illegittima risultava la revoca delle statuizioni civili e del sequestro preventivo, nonché della condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello per la parte civile.

Con l'accoglimento del ricorso la ricorrente chiede che la Corte provveda alla restituzione della somma di euro 52.854,22 in favore della BPP, già richiesta con il motivo di appello.

4. Il secondo motivo deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 323 e 324 cod. proc. pen.

Lamenta la parte ricorrente che le somme oggetto di sequestro preventivo costituivano profitto dei delitti di truffa e falso in danno della [OSCURATO:PERSONA], da restituirsi all'avente diritto ricorrente anche con la sentenza di proscioglimento.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 18 maggio 2022, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso, rilevando la fondatezza dei due motivi richiamando gli orientamenti giurisprudenziali a sostegno.

6. In data 7 giugno 2022 la parte civile ricorrente ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso, nonché nota spese, chiedendo la condanna dell'imputato al pagamento di competenze e spese in favore della parte civile BPP, quanto al grado di legittimità ed al secondo grado di giudizio.

7. In pari data l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava a mezzo pec rinuncia al mandato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Interveniva poi la nomina del Quoiani in favore del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 13 giugno 2022.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto al primo motivo la parte civile ricorrente deduce l'erroneità del calcolo della prescrizione operato dalla Corte di appello di Roma.

Va da subito evidenziato come la questione centrale posta dalla unica ricorrente, parte civile, sia fondata, in quanto in relazione alle due aggravanti ad effetto speciale contestate, quella più grave dell'art. 476, comma 2 cod. pen., nonché la recidiva specifica e reiterata, debbano essere riconosciute obbligatoriamente nella massima estensione ai fini del termine di prescrizione, pur tenendo conto del temperamento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., vale a dire con un secondo aumento nella misura di un terzo.

La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie.

Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen. non prevede alcuna riserva circa l'influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quella per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.

Le due circostanze aggravanti ad effetto speciale, contestate e ritenute, devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve essere effettuato applicando la norma generale di cui all'art. 63 comma 4, cod. pen. (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 — 01; Sez.

2. n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 253525 - 01; Sez.

2. n. 32656 del 15/07/2014, P.G. in proc.

Bovio, Rv. 259833 - 01).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784-01, che ha affermato l'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione delle sole aggravanti autonome e ad effetto speciale, precisando che l'art. 157 cod. pen. ha fissato una regola, che stabilisce l'irrilevanza delle circostanze (aggravanti e attenuanti) ai fini del calcolo della prescrizione, ed una eccezione, costituita proprio dal calcolo delle aggravanti autonome e delle circostanze ad effetto speciale.

Pertanto, nel caso in esame, risultando la pena dell'art. 476, comma 2, cod. pen., come aumentata per l'aggravante ad effetto speciale, nel massimo pari a dieci anni, ridotta ad anni sei e mesi otto, di un terzo ai sensi dell'art. 482 cod. pen., va ulteriormente aumentata di un terzo per la contestata recidiva specifica e reiterata ai sensi dell'art. 63, comma 4 , cod. pen., dunque ad anni otto, mesi dieci e giorni venti.

Essendo il delitto consumato in data 22 dicembre 2004, intervenuto il rinvio a giudizio in data 7 febbraio 2012, prima della scadenza del predetto termine breve, il termine massimo di prescrizione per interruzione va calcolato con l'aumento di due terzi, per la previsione dell'art. 161, comrna 2, cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., dunque ad anni quattordici, mesi sei e giorni ventotto.

Ne consegue che dal 22 dicembre 2004 il termine di prescrizione va a scadere il 20 giugno 2019, quindi ben oltre la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2016.

Ne consegue che, irrilevanti i periodi di sospensione che non consentono comunque di prolungare il termine oltre la sentenza della Corte di appello, intervenuta il 9 aprile 2021, la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato per estinzione del reato a seguito di prescrizione, ma non revocare le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che conseguivano alla legittima condanna disposta dal Tribunale di Roma.

Pertanto sul punto la sentenza della Corte di appello va annullata.3.

Quanto al secondo motivo, con il quale si chiede annullarsi la sentenza e disporsi la restituzione ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen. per perdita di efficacia del sequestro, conseguente a sentenza di proscioglimento, effettivamente va distinta la restituzione che consegue alla revoca, che postula il venir meno dei presupposti della misura e va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va disposta in favore dell'avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757 - 01; Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359 - 01; Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772 - 01).

Nel caso in esame, dunque spetterà alla Corte di appello civile, come già richiesto con motivo di appello non deciso, valutare il motivo stesso, verificare se sussistano le ragioni per procedere alla restituzione alla parte civile ora ricorrente nonché, se sussista contestazione quanto alla proprietà, operare gli accertamenti che non possono essere svolti in sede di legittimità in quanto richiedono verifiche in fatto.

Pertanto, la sentenza impugnata va anche su tale punto annullata.

4. All'annullamento segue il rinvio al giudice civile poiché, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 0:L; Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508 - 01), allorchè la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, come nel caso in esame (Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017, Ostuni, Rv. 271147 - 01).

5. Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio verranno poi liquidate al definitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5„ n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso, con deposito di nota spese; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 9 aprile 2021, riformava la sentenza del Tribunale di Roma e dichiarava il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione del reato previsto dagli artt.476, commi 1 e 2, 482 e 485 cod. pen., disponendo la revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, nonché revocava il decreto di sequestro preventivo disponendo la restituzione delle somme sequestrate in favore degli intestatari dei relativi conti correnti. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (BPP) consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 157, 161, 99 e 63, co.4, cod. pen. In particolare, la ricorrente parte civile rappresenta l'errore nel calcolo del termine di prescrizione da parte della Corte di appello di Roma, che non avrebbe valutato l'aumento ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. come obbligatorio ai fini della prescrizione, nonché un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione. Pertanto, non essendo maturata la prescrizione prima della sentenza di primo grado, illegittima risultava la revoca delle statuizioni civili e del sequestro preventivo, nonché della condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello per la parte civile. Con l'accoglimento del ricorso la ricorrente chiede che la Corte provveda alla restituzione della somma di euro 52.854,22 in favore della BPP, già richiesta con il motivo di appello. 4. Il secondo motivo deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 323 e 324 cod. proc. pen. Lamenta la parte ricorrente che le somme oggetto di sequestro preventivo costituivano profitto dei delitti di truffa e falso in danno della [OSCURATO:PERSONA], da restituirsi all'avente diritto ricorrente anche con la sentenza di proscioglimento. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 18 maggio 2022, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso, rilevando la fondatezza dei due motivi richiamando gli orientamenti giurisprudenziali a sostegno. 6. In data 7 giugno 2022 la parte civile ricorrente ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso, nonché nota spese, chiedendo la condanna dell'imputato al pagamento di competenze e spese in favore della parte civile BPP, quanto al grado di legittimità ed al secondo grado di giudizio. 7. In pari data l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava a mezzo pec rinuncia al mandato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Interveniva poi la nomina del Quoiani in favore del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 13 giugno 2022. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo la parte civile ricorrente deduce l'erroneità del calcolo della prescrizione operato dalla Corte di appello di Roma. Va da subito evidenziato come la questione centrale posta dalla unica ricorrente, parte civile, sia fondata, in quanto in relazione alle due aggravanti ad effetto speciale contestate, quella più grave dell'art. 476, comma 2 cod. pen., nonché la recidiva specifica e reiterata, debbano essere riconosciute obbligatoriamente nella massima estensione ai fini del termine di prescrizione, pur tenendo conto del temperamento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen., vale a dire con un secondo aumento nella misura di un terzo. La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen. non prevede alcuna riserva circa l'influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quella per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale. Le due circostanze aggravanti ad effetto speciale, contestate e ritenute, devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve essere effettuato applicando la norma generale di cui all'art. 63 comma 4, cod. pen. (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 — 01; Sez. 2. n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 253525 - 01; Sez. 2. n. 32656 del 15/07/2014, P.G. in proc. Bovio, Rv. 259833 - 01). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784-01, che ha affermato l'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione delle sole aggravanti autonome e ad effetto speciale, precisando che l'art. 157 cod. pen. ha fissato una regola, che stabilisce l'irrilevanza delle circostanze (aggravanti e attenuanti) ai fini del calcolo della prescrizione, ed una eccezione, costituita proprio dal calcolo delle aggravanti autonome e delle circostanze ad effetto speciale. Pertanto, nel caso in esame, risultando la pena dell'art. 476, comma 2, cod. pen., come aumentata per l'aggravante ad effetto speciale, nel massimo pari a dieci anni, ridotta ad anni sei e mesi otto, di un terzo ai sensi dell'art. 482 cod. pen., va ulteriormente aumentata di un terzo per la contestata recidiva specifica e reiterata ai sensi dell'art. 63, comma 4 , cod. pen., dunque ad anni otto, mesi dieci e giorni venti. Essendo il delitto consumato in data 22 dicembre 2004, intervenuto il rinvio a giudizio in data 7 febbraio 2012, prima della scadenza del predetto termine breve, il termine massimo di prescrizione per interruzione va calcolato con l'aumento di due terzi, per la previsione dell'art. 161, comrna 2, cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., dunque ad anni quattordici, mesi sei e giorni ventotto. Ne consegue che dal 22 dicembre 2004 il termine di prescrizione va a scadere il 20 giugno 2019, quindi ben oltre la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2016. Ne consegue che, irrilevanti i periodi di sospensione che non consentono comunque di prolungare il termine oltre la sentenza della Corte di appello, intervenuta il 9 aprile 2021, la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato per estinzione del reato a seguito di prescrizione, ma non revocare le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che conseguivano alla legittima condanna disposta dal Tribunale di Roma. Pertanto sul punto la sentenza della Corte di appello va annullata.3. Quanto al secondo motivo, con il quale si chiede annullarsi la sentenza e disporsi la restituzione ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen. per perdita di efficacia del sequestro, conseguente a sentenza di proscioglimento, effettivamente va distinta la restituzione che consegue alla revoca, che postula il venir meno dei presupposti della misura e va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va disposta in favore dell'avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757 - 01; Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359 - 01; Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772 - 01). Nel caso in esame, dunque spetterà alla Corte di appello civile, come già richiesto con motivo di appello non deciso, valutare il motivo stesso, verificare se sussistano le ragioni per procedere alla restituzione alla parte civile ora ricorrente nonché, se sussista contestazione quanto alla proprietà, operare gli accertamenti che non possono essere svolti in sede di legittimità in quanto richiedono verifiche in fatto. Pertanto, la sentenza impugnata va anche su tale punto annullata. 4. All'annullamento segue il rinvio al giudice civile poiché, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 0:L; Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508 - 01), allorchè la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, come nel caso in esame (Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017, Ostuni, Rv. 271147 - 01). 5. Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio verranno poi liquidate al definitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5„ n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di ap
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