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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 34504/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6869/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, pizza della Balduina n. 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M06 E546J) e PERUGINI Antonietta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H51 L505L), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 156/2017, pubblicata il 18 gennaio 2017; R.G.N. 6869/18 Cron.

Rep.

C.C.21/10/2022 Vendita –Preliminare –Risoluzione – Termine essenziale – Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 17/23 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di Marcianise), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: 1) che fosse accertato l’inadempimento dell’obbligazione assunta dai convenuti, nella qualità di promittenti alienanti, con contratto preliminare stipulato il 4 settembre 2001; 2) che, per l’effetto, fosse emessa sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., volta a produrre gli effetti del contratto non concluso, ossia il trasferimento della piena proprietà del cespite in oggetto; 3) che, in subordine, previo accertamento dell’inadempimento dei promittenti alienanti, questi fossero condannati a risarcire i danni, quantificati nella misura di euro 50.000,00, oltre interessi dalla messa in mora, e/o nella somma giusta ed equa determinata dal giudice adito; 4) che, in ogni caso, venisse dichiarato e/o accertato il diritto dell’istante ad ottenere il trasferimento del bene in contestazione, con ogni provvidenza di legge, compreso il risarcimento dei danni patiti e patiendi.

In particolare, l’attrice deduceva: che, in data 4 settembre 2001, aveva concluso, in qualità di promissaria acquirente, con i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Perugini, in qualità di promittenti venditori, un contratto preliminare di vendita di un terreno sito in Rotello, località “[OSCURATO:PERSONA]”, formalizzando l’impegno a realizzare un impianto di distribuzione di carburanti in nome e per conto dei convenuti, che lo avrebbero all’esito gestito; che l’art. 6 del preliminare prevedeva il termine del 31 dicembre 2001 per la stipula del definitivo, espressamente qualificato dalle parti come essenziale; che, contestualmente alla stipula del contratto preliminare, era conferita dai promittenti alienanti procura speciale alla società attrice, con la quale le erano assegnati espliciti poteri di eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’impianto, nonché poteri rappresentativi da esercitare dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria; che aveva iniziato tutte le operazioni necessarie per l’installazione del distributore di carburanti, conferendone espressa delega alla [OSCURATO:PERSONA], facente parte dello stesso gruppo petrolifero “[OSCURATO:PERSONA]”; che era stato stipulato, inoltre, un contratto di leasing con il “[OSCURATO:PERSONA]” S.p.A. di Firenze per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alle spese di realizzazione dell’impianto in questione; che la realizzazione dell’impianto era stata appaltata alla [OSCURATO:SOCIETA]., ditta fiduciaria dell’Ewa; che, nel corso delle attività di realizzazione dell’impianto, tuttavia, i soggetti cointeressati alle concessioni ottenute dai convenuti avevano spiegato ricorso giurisdizionale amministrativo e, pertanto, i lavori venivano interrotti; che, all’esito del rigetto del ricorso da parte del Tar, nonostante la scadenza del termine indicato nel preliminare, i convenuti avevano contattato la ditta Cem per la ripresa delle attività di costruzione dapprima interrotte.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedevano che l’attrice fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del preliminare.

In corso di causa, con memoria integrativa del 10 maggio 2005, l’attrice chiedeva, in via ancor più gradata, che venisse dichiarato il diritto al risarcimento e/o all’indennità in relazione alle spese e ai danni subiti per aver realizzato, a propria cura, onere e spese, l’impianto di distribuzione di carburanti sul terreno per cui è causa o che, in via ancora più gradata, fosse riconosciuto l’arricchimento senza causa dei convenuti per avere l’istante realizzato, a propria cura, onere e spese, l’impianto di distribuzione di carburanti sul terreno di causa.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 25/2011, pubblicata il 20 gennaio 2011, rigettava le domande spiegate dall’attrice e accoglieva, in parte qua , la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 8.104,03.

All’uopo, la sentenza di prime cure rilevava: che il termine apposto nel preliminare doveva essere qualificato come essenziale; che, per effetto del suo inutile decorso, si era determinata la fisiologica perdita di efficacia del preliminare; che, inoltre, la promissaria acquirente non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte con ilpreliminare e con la connessa procura, avendo sospeso i lavori senza ultimarli entro il termine indicato e non avendo assunto tutte le iniziative necessarie per realizzare l’impianto, ivi compresa la costituzione nel giudizio amministrativo; che i pagamenti effettuati per la realizzazione dell’impianto erano riconducibili, non già alla [OSCURATO:PERSONA], ma alla [OSCURATO:PERSONA], società distinta, con diversa sede, veste sociale e partita iva; che la procura prevedeva l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’installazione dell’impianto di carburanti, ma non anche quelle assunte nell’interesse dei convenuti per portare in esercizio il medesimo impianto dopo la sua realizzazione. 2.–Con atto di citazione notificato il 23/27 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, eccependo: a) l’erroneità dell’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado in merito alla qualificazione del termine come essenziale, nonché in ordine alla disattesa eccezione riguardante la valutazione del comportamento delle parti successivo allo spirare del termine; b) l’esclusiva imputazione della scadenza del termine fissato nel preliminare alla proposizione del ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa, intentato da terzi avverso le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in favore degli appellati, circostanza che comunque non aveva fatto venir meno l’interesse dedotto nell’operazione negoziale dopo lo spirare del termine medesimo, posto che l’impianto era stato realizzato grazie all’opera della stessa [OSCURATO:PERSONA]; c) l’erroneità delle statuizioni del Giudice di prime cure, riguardanti il risarcimento dei danni al quale era stata condannata l’appellante; d) l’errata statuizione del Giudice di primo grado in ordine alla mancata riconduzione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] agli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Perugini.

Sul gravame interposto, al quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, a conferma della pronuncia impugnata, respingeva l’appello.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che il contratto preliminare doveva considerarsi risolto, perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto all’obbligazione assunta con la contestuale procura, collegata al contratto preliminare, oggetto di richiesta di adempimento ex art. 2932 c.c.; b) che, infatti, già la sentenza di primo grado aveva valorizzato non solo la natura essenziale del termine previsto dalle stesse parti, ma anche le specifiche condotte inadempienti della promissaria acquirente; c) che, a fronte della sospensione dei lavori in pendenza di ricorso proposto davanti al [OSCURATO:PERSONA], la procura rilasciata contestualmente alla stipula del contratto preliminare aveva conferito alla promissaria acquirente “espliciti poteri rappresentativi, da esercitare dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria”; poteri, questi, non attuati dalla società attrice in quella sede; d) che erano stati gli stessi convenuti ad aver compiuto, dopo lo spirare del termine, una serie di atti giuridici inerenti alle “operazioni necessarie per l’installazione del nuovo impianto di distribuzione dei carburanti”, atti che invece avrebbero dovuto essere compiuti proprio dalla società attrice, in virtù della procura speciale rilasciata; e) che anche la ripresa dei contatti con la ditta Cem, ai fini del completamento dei lavori, sebbene posta a carico della società attrice in virtù della procura speciale ad essa conferita, era stata avviata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si era mostrato direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto in questione; f) che il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto – così come la stipulazione del contratto di leasing – era avvenuto a cura della [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsivoglia prova che dimostrasse il contrario, ossia che le conseguenze economiche di dette operazioni fossero state sopportate – o dovessero gravare – dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; g ) che, in proposito, la circostanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] risultava direttamente interessata all’operazione di costruzione, per evidenti ragioni di investimento, corroborava la tesi circa l’insussistenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare che la realizzazione dell’impianto fosse collegabile a pattuizioni trasfuse nel preliminare e nella procura, e non invece ad accordi successivi con detta ulteriore società, che aveva intentato sul punto autonoma domanda; h) che, per l’effetto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a richiedere di essere indennizzata per i costi inerenti alla realizzazione dei lavori, in assenza di qualsiasi prova che essa avesse sopportato detti costi o che essi avrebbero dovuto gravare in ultima analisi sulla stessa; i) che, una volta scaduto il termine essenziale, le successive attività andavano imputate alle parti appellate in quanto legittime proprietarie; l ) che, conformemente a tale assunto, il Tribunale aveva posto a carico dell’attrice, non già le spese sostenute nell’interesse dei promittenti alienanti, ma soltanto quelle direttamente correlate alla procura notarile, di cui si era fatta carico la medesima [OSCURATO:PERSONA] con la stipula dell’atto. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale trascurato di considerare la circostanza dimostrata e dirimente, secondo cui la promissaria acquirente avrebbe sostenuto le spese di costruzione del distributore di carburanti, espressamente incaricando la [OSCURATO:PERSONA] di curare tale operazione, in cambio della futura pattuizione di contratti di fornitura di carburanti da destinare all’erigendo impianto.

Secondo l’istante, avrebbe perciò dovuto ritenersi che il pagamento della ditta esecutrice Cem, incaricata della realizzazione dell’impianto, era avvenuto a cura della promissaria acquirente.

All’esito, l’invito rivolto dai resistenti a tale ditta esecutrice, allo scopo di ultimare i lavori, dopo lo spirare del termine pattuito, avrebbe dovuto indurre il Giudicante ad escludere la natura essenziale del termine, restando così assorbita ogni questione sulle asserite inadempienze della promissaria acquirente, ai fini di negare la fondatezza della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita. 1.1.–La doglianza è infondata.

Il fatto in tesi omesso è stato, infatti, direttamente affrontato dalla decisione impugnata.

Segnatamente, la Corte territoriale ha rilevato: che il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto – così come la stipulazione del contratto di leasing – era avvenuto a cura della [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsivoglia prova che dimostrasse il contrario, ossia che le conseguenze economiche di dette operazioni fossero state sopportate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] o comunque gravassero sulla stessa; che, in proposito, la circostanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] risultava direttamente interessata all’operazione di costruzione, per evidenti ragioni di investimento (ossia per assicurarsi future forniture di carburanti), corroborava la tesi circa l’insussistenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare che la realizzazione dell’impianto fosse collegabile a pattuizioni trasfuse nel preliminare e nella procura, e non invece ad accordi successivi con la società [OSCURATO:PERSONA], che aveva intentato autonoma domanda (evidentemente nei confronti degli odierni controricorrenti, atta ad ottenere il recupero degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’impianto); che, per l’effetto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a richiedere di essere indennizzata per i costi inerenti alla realizzazione dei lavori, in assenza di qualsiasi prova che essa avesse sopportato detti costi o che essi avrebbero dovuto gravare, in ultima analisi, sulla stessa.

Ne discende che, in ordine ai fatti dedotti dalla ricorrente nel corpo del motivo, non vi è stato un omesso esame, bensì sono state addotte precise argomentazioni confutative, di cui in questa sede è stata chiesta irritualmente la rivalutazione.

Né, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, il ricorso può ammissibilmente mirare, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, aspetto, questo, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30489 del 18/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 30486 del 18/10/2022; Sez. 2, Sentenza n. 23397 del 27/07/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 2.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6869/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, pizza della Balduina n. 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M06 E546J) e PERUGINI Antonietta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H51 L505L), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 156/2017, pubblicata il 18 gennaio 2017; R.G.N. 6869/18 Cron. Rep. C.C.21/10/2022 Vendita –Preliminare –Risoluzione – Termine essenziale – Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 17/23 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di Marcianise), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: 1) che fosse accertato l’inadempimento dell’obbligazione assunta dai convenuti, nella qualità di promittenti alienanti, con contratto preliminare stipulato il 4 settembre 2001; 2) che, per l’effetto, fosse emessa sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., volta a produrre gli effetti del contratto non concluso, ossia il trasferimento della piena proprietà del cespite in oggetto; 3) che, in subordine, previo accertamento dell’inadempimento dei promittenti alienanti, questi fossero condannati a risarcire i danni, quantificati nella misura di euro 50.000,00, oltre interessi dalla messa in mora, e/o nella somma giusta ed equa determinata dal giudice adito; 4) che, in ogni caso, venisse dichiarato e/o accertato il diritto dell’istante ad ottenere il trasferimento del bene in contestazione, con ogni provvidenza di legge, compreso il risarcimento dei danni patiti e patiendi. In particolare, l’attrice deduceva: che, in data 4 settembre 2001, aveva concluso, in qualità di promissaria acquirente, con i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Perugini, in qualità di promittenti venditori, un contratto preliminare di vendita di un terreno sito in Rotello, località “[OSCURATO:PERSONA]”, formalizzando l’impegno a realizzare un impianto di distribuzione di carburanti in nome e per conto dei convenuti, che lo avrebbero all’esito gestito; che l’art. 6 del preliminare prevedeva il termine del 31 dicembre 2001 per la stipula del definitivo, espressamente qualificato dalle parti come essenziale; che, contestualmente alla stipula del contratto preliminare, era conferita dai promittenti alienanti procura speciale alla società attrice, con la quale le erano assegnati espliciti poteri di eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini della realizzazione dell’impianto, nonché poteri rappresentativi da esercitare dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria; che aveva iniziato tutte le operazioni necessarie per l’installazione del distributore di carburanti, conferendone espressa delega alla [OSCURATO:PERSONA], facente parte dello stesso gruppo petrolifero “[OSCURATO:PERSONA]”; che era stato stipulato, inoltre, un contratto di leasing con il “[OSCURATO:PERSONA]” S.p.A. di Firenze per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alle spese di realizzazione dell’impianto in questione; che la realizzazione dell’impianto era stata appaltata alla [OSCURATO:SOCIETA]., ditta fiduciaria dell’Ewa; che, nel corso delle attività di realizzazione dell’impianto, tuttavia, i soggetti cointeressati alle concessioni ottenute dai convenuti avevano spiegato ricorso giurisdizionale amministrativo e, pertanto, i lavori venivano interrotti; che, all’esito del rigetto del ricorso da parte del Tar, nonostante la scadenza del termine indicato nel preliminare, i convenuti avevano contattato la ditta Cem per la ripresa delle attività di costruzione dapprima interrotte. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedevano che l’attrice fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del preliminare. In corso di causa, con memoria integrativa del 10 maggio 2005, l’attrice chiedeva, in via ancor più gradata, che venisse dichiarato il diritto al risarcimento e/o all’indennità in relazione alle spese e ai danni subiti per aver realizzato, a propria cura, onere e spese, l’impianto di distribuzione di carburanti sul terreno per cui è causa o che, in via ancora più gradata, fosse riconosciuto l’arricchimento senza causa dei convenuti per avere l’istante realizzato, a propria cura, onere e spese, l’impianto di distribuzione di carburanti sul terreno di causa. Il Tribunale adito, con sentenza n. 25/2011, pubblicata il 20 gennaio 2011, rigettava le domande spiegate dall’attrice e accoglieva, in parte qua , la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 8.104,03. All’uopo, la sentenza di prime cure rilevava: che il termine apposto nel preliminare doveva essere qualificato come essenziale; che, per effetto del suo inutile decorso, si era determinata la fisiologica perdita di efficacia del preliminare; che, inoltre, la promissaria acquirente non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte con ilpreliminare e con la connessa procura, avendo sospeso i lavori senza ultimarli entro il termine indicato e non avendo assunto tutte le iniziative necessarie per realizzare l’impianto, ivi compresa la costituzione nel giudizio amministrativo; che i pagamenti effettuati per la realizzazione dell’impianto erano riconducibili, non già alla [OSCURATO:PERSONA], ma alla [OSCURATO:PERSONA], società distinta, con diversa sede, veste sociale e partita iva; che la procura prevedeva l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’installazione dell’impianto di carburanti, ma non anche quelle assunte nell’interesse dei convenuti per portare in esercizio il medesimo impianto dopo la sua realizzazione. 2.–Con atto di citazione notificato il 23/27 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, eccependo: a) l’erroneità dell’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado in merito alla qualificazione del termine come essenziale, nonché in ordine alla disattesa eccezione riguardante la valutazione del comportamento delle parti successivo allo spirare del termine; b) l’esclusiva imputazione della scadenza del termine fissato nel preliminare alla proposizione del ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa, intentato da terzi avverso le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in favore degli appellati, circostanza che comunque non aveva fatto venir meno l’interesse dedotto nell’operazione negoziale dopo lo spirare del termine medesimo, posto che l’impianto era stato realizzato grazie all’opera della stessa [OSCURATO:PERSONA]; c) l’erroneità delle statuizioni del Giudice di prime cure, riguardanti il risarcimento dei danni al quale era stata condannata l’appellante; d) l’errata statuizione del Giudice di primo grado in ordine alla mancata riconduzione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] agli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Perugini. Sul gravame interposto, al quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, a conferma della pronuncia impugnata, respingeva l’appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che il contratto preliminare doveva considerarsi risolto, perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto all’obbligazione assunta con la contestuale procura, collegata al contratto preliminare, oggetto di richiesta di adempimento ex art. 2932 c.c.; b) che, infatti, già la sentenza di primo grado aveva valorizzato non solo la natura essenziale del termine previsto dalle stesse parti, ma anche le specifiche condotte inadempienti della promissaria acquirente; c) che, a fronte della sospensione dei lavori in pendenza di ricorso proposto davanti al [OSCURATO:PERSONA], la procura rilasciata contestualmente alla stipula del contratto preliminare aveva conferito alla promissaria acquirente “espliciti poteri rappresentativi, da esercitare dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria”; poteri, questi, non attuati dalla società attrice in quella sede; d) che erano stati gli stessi convenuti ad aver compiuto, dopo lo spirare del termine, una serie di atti giuridici inerenti alle “operazioni necessarie per l’installazione del nuovo impianto di distribuzione dei carburanti”, atti che invece avrebbero dovuto essere compiuti proprio dalla società attrice, in virtù della procura speciale rilasciata; e) che anche la ripresa dei contatti con la ditta Cem, ai fini del completamento dei lavori, sebbene posta a carico della società attrice in virtù della procura speciale ad essa conferita, era stata avviata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si era mostrato direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto in questione; f) che il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto – così come la stipulazione del contratto di leasing – era avvenuto a cura della [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsivoglia prova che dimostrasse il contrario, ossia che le conseguenze economiche di dette operazioni fossero state sopportate – o dovessero gravare – dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; g ) che, in proposito, la circostanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] risultava direttamente interessata all’operazione di costruzione, per evidenti ragioni di investimento, corroborava la tesi circa l’insussistenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare che la realizzazione dell’impianto fosse collegabile a pattuizioni trasfuse nel preliminare e nella procura, e non invece ad accordi successivi con detta ulteriore società, che aveva intentato sul punto autonoma domanda; h) che, per l’effetto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a richiedere di essere indennizzata per i costi inerenti alla realizzazione dei lavori, in assenza di qualsiasi prova che essa avesse sopportato detti costi o che essi avrebbero dovuto gravare in ultima analisi sulla stessa; i) che, una volta scaduto il termine essenziale, le successive attività andavano imputate alle parti appellate in quanto legittime proprietarie; l ) che, conformemente a tale assunto, il Tribunale aveva posto a carico dell’attrice, non già le spese sostenute nell’interesse dei promittenti alienanti, ma soltanto quelle direttamente correlate alla procura notarile, di cui si era fatta carico la medesima [OSCURATO:PERSONA] con la stipula dell’atto. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale trascurato di considerare la circostanza dimostrata e dirimente, secondo cui la promissaria acquirente avrebbe sostenuto le spese di costruzione del distributore di carburanti, espressamente incaricando la [OSCURATO:PERSONA] di curare tale operazione, in cambio della futura pattuizione di contratti di fornitura di carburanti da destinare all’erigendo impianto. Secondo l’istante, avrebbe perciò dovuto ritenersi che il pagamento della ditta esecutrice Cem, incaricata della realizzazione dell’impianto, era avvenuto a cura della promissaria acquirente. All’esito, l’invito rivolto dai resistenti a tale ditta esecutrice, allo scopo di ultimare i lavori, dopo lo spirare del termine pattuito, avrebbe dovuto indurre il Giudicante ad escludere la natura essenziale del termine, restando così assorbita ogni questione sulle asserite inadempienze della promissaria acquirente, ai fini di negare la fondatezza della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita. 1.1.–La doglianza è infondata. Il fatto in tesi omesso è stato, infatti, direttamente affrontato dalla decisione impugnata. Segnatamente, la Corte territoriale ha rilevato: che il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto – così come la stipulazione del contratto di leasing – era avvenuto a cura della [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsivoglia prova che dimostrasse il contrario, ossia che le conseguenze economiche di dette operazioni fossero state sopportate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] o comunque gravassero sulla stessa; che, in proposito, la circostanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] risultava direttamente interessata all’operazione di costruzione, per evidenti ragioni di investimento (ossia per assicurarsi future forniture di carburanti), corroborava la tesi circa l’insussistenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare che la realizzazione dell’impianto fosse collegabile a pattuizioni trasfuse nel preliminare e nella procura, e non invece ad accordi successivi con la società [OSCURATO:PERSONA], che aveva intentato autonoma domanda (evidentemente nei confronti degli odierni controricorrenti, atta ad ottenere il recupero degli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’impianto); che, per l’effetto, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a richiedere di essere indennizzata per i costi inerenti alla realizzazione dei lavori, in assenza di qualsiasi prova che essa avesse sopportato detti costi o che essi avrebbero dovuto gravare, in ultima analisi, sulla stessa. Ne discende che, in ordine ai fatti dedotti dalla ricorrente nel corpo del motivo, non vi è stato un omesso esame, bensì sono state addotte precise argomentazioni confutative, di cui in questa sede è stata chiesta irritualmente la rivalutazione. Né, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, il ricorso può ammissibilmente mirare, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, aspetto, questo, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30489 del 18/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 30486 del 18/10/2022; Sez. 2, Sentenza n. 23397 del 27/07/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 2.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 34504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris