CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
estato all'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena ad esito del giudizio ordinario, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato ex artt. 646 e 61 n. 11, cod. pen., commesso dal 24 agosto 2013 in poi, e dichiarava non doversi procedere in ordine al medesimo reato commesso in epoca precedente perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena e riducendo conseguentemente l'importo delle provvisionali assegnate alle tre parti civili. Secondo la tesi accusatoria che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata, l'imputata, che per vari anni aveva tenuto la contabilità per la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & C., si era appropriata di somme che aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] per provvedere al pagamento delle imposte dovute dalla s.a.s. e dai due soci (lo stesso Casolari e [OSCURATO:PERSONA]) nonché delle scritture contabili della stessa società. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'appropriazione della documentazione contabile. La Corte di appello ha eluso il tema proposto sul punto nel gravame, non avendo considerato che la ricorrente non si rifiutò di consegnare detta documentazione, ma dapprima richiese ,al professionista che le rivolse la richiesta una formale delega da parte dei soci, quindi non riuscì ad aprire gli allegati della nnail dagli stessi inviatale, infine non ricevette mai la raccomandata pervenuta ad un indirizzo errato. Non vi fu, dunque, alcuna interversione nel possesso. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione là dove è stata giustificata la mancata ammissione della prova del confronto fra l'imputata e la parte civile [OSCURATO:PERSONA], in presenza del contrasto fra le dichiarazioni dalle stesse rese in dibattimento. 2.3. In caso di rigetto del precedente motivo di ricorso, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, stante la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta in relazione all'art. 211 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui consente di negare all'imputato il confronto con il querelante e comunque con il proprio accusatore. 2.4. Violazione della legge penale e omessa motivazione in ordine alla data in cui vanno ritenuti estinti per prescrizione i singoli fatti appropriativi: la Corte di appello ha indicato nel 23 agosto 2013 la data finale in cui per detti fatti sarebbe maturata la prescrizione, quando invece, al momento della pronuncia impugnata, la causa estintiva copriva i fatti commessi sino al 24 novembre 2013.2.5. Con memoria in data 27 marzo 2023 la difesa ha ripreso e ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso, replicando alla requisitoria del Procuratore generale e sollecitando una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in c:assazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, manifestamente infondati o generici. 2. In ordine alla omessa consegna delle scritture contabili la Corte di appello ha risposto ampiamente alla medesima doglianza qui riproposta evidenziando la palese mala fede dell'imputata sulla base di plurimi elementi (pagg. 12-13). Il motivo sul punto è reiterativo e di merito: in realtà la difesa ha lamentato non una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, del tutto insussistente, bensì una errata lettura delle risultanze dibattimentali. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Non hanno alcun fondamento i motivi in tema di confronto.E' incensurabile la decisione del primo giudice, avallata dalla Corte di appello, considerate le versioni dei fatti radicalmente divergenti dell'imputata e della parte civile Calzolari e la completezza del compendio probatorio in atti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento imposto obbligatoriamente, in quanto, a fronte della insanabile divergenza tra le contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dall'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 37691 del 16/08/2022, B., Rv. 283935-02; Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747-01; Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, Giannizzari, Rv. 257247-01). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa, peraltro in modo generico, in quanto il confronto con l'accusatore o il teste a carico è assicurato dall'esame in contraddittorio, essendo ragionevole e comunque non sindacabile la scelta del legislatore di non prevedere la obbligatorietà del confronto fra le parti. 4. Quanto al motivo in tema di prescrizione, va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sentenza impugnata (pag. 14) ha indicato nel 23 agosto 2013 la data finale in cui sarebbe maturata la prescrizione per i singoli fatti di appropriazione senza alcuna specifica motivazione. La difesa ha individuato detta data nel 6 novembre 201.3, ma quella esatta è il 24 novembre 2013, calcolando sessantadue giorni (non sessanta) di sospensione per il rinvio a causa del legittimo impedimento dell'imputata e ottanta giorni (non sessantaquattro) perché l'udienza del 21 febbraio 2020 fu rinviata al 22 aprile 2020 su richiesta della difesa e quindi fu differita al 16 settembre 2020 per l'emergenza pandemica. La differenza non risulta comunque rilevante, considerato che nel ricorso si deduce che, successivamente alla data erroneamente indicata dalla Corte di appello, vi sarebbe stato un unico fatto appropriativo coperto dalla prescrizione: si tratterebbe di quello riguardante la somma portata dall'assegno del 5 settembre 2013. La stessa ricorrente sostiene la "mancanza di relazione tra i versamenti e la scadenza dei termini per il versamento delle imposte", il che imporrebbe di "considerare ogni versamento alla imputata come oggetto di appropriazione al momento della consegna della somma alla stessa" (pag. 16). Tuttavia, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriata di somme consegnate dalle parti civili per provvedere al pagamento delle imposte dovute è circostanza definitivamente accertata e la data indicata in uno degli assegni non coincide affatto con quella in cui vi fu l'interversione del possesso, avendo l'imputata deciso di trattenere per sé il titolo. Il ricorso sul punto, pertanto, risulta generico. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannk la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa. sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in coMpléssivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente piffo [OSCURATO:PERSONA]Agostini --ElisOetta Rosi e 1 _ \)- [OSCURATO:PERSONA]> SECONDA SF71ONE PENALE 1 t_MA6-2023 NZIMitIT9' RIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE I „ .. '''4,- '\,CA.\ ‘.. <;(\^ L "`-'- 7.1 \ 9—s--1n---, L, tk k. -- j -L....,C, 1,.__ JiT -;s 4 crí QA, )- .; 3--n2r, :> e,(; L_ ;,) .•---\ e e', e_ C .)k\ ki ) ' . . fk.-.\--. \ . Uk:.l.,..-_W . '''.,n --+-_(,-") r.' e..., .- e. l' A (" YkIJI'' --- ' - - ), '\.:....' - ''-"3:'•-- (V""- ì -A '',;' .\ V. e..-, \\/‘;`.tr.'-i-Y,-....A.' ,--,' ;‘..-.>\ ',-../ ':-.) `...-. \ -- i:e...