CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 17847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27640/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1236/2018 , depositata il14/03/2019, R.G.N. 1065/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Palermo la [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare, in via principale, l’illegittimità dell’apposizione del termine e della proroga al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti e, in via subordinata, per sentir dichiarare il diritto ad essere assunta a tempo indeterminato in quanto titolare del diritto di precedenza ex art. 84 del CCNL applicabile, con conseguente costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c. e condanna della società al risarcimento del danno; il Tribunale adito dichiarò la decadenza della Visconti dall’impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la società in data 4 agosto 2012; 2. la Corte di Appello di Palermo, con la sente nza impugnata, ha confermato “l’intervenuta decadenza, seppure per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Visconti con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimata; la società ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa; si deduce che la Corte palermitana avrebbeomesso totalmente l’esame del secondo motivo di appello nella parte in cui si lamentava che il giudice di primo grado aveva, a sua volta, “omesso di pronunciarsi sull’ulteriore domanda formulata dall’appellante, concernente l’accertamento del proprio diritto all’assunzione alle dipendenze della convenuta per effetto di quanto previsto dall’art. 84 del CCNL” richiamato; 2. il motivo è fondato; l'omessa pronuncia su uno o più motividi appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 6835 del 2017; Cass. n. 22759 del 2014), integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente –come nella censura in esame -attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo", ovverosia della violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la quale consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale -di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto diappello (di recente v. Cass.n. 29952 del 2022); nella specie, effettivamente, la Corte territoriale si è limitata a confermare la decadenza dall’impugnazione del termine riguardante la domanda formulata in via principale dalla Visconti, ma nulla ha statuito sul motivo di gravame concernente la domanda, pacificamente già formulata nell’atto introduttivo del giudizio in via subordinata, volta a far dichiarare la violazione del diritto di precedenza, con le relative conseguenze (v. ricorso in appello in atti); non può ritenersi che su tale motivo di appello vi sia stato un rigetto implicito, atteso che la Corte territoriale si è limitata a dare atto della esistenza di un secondo motivo di impugnazione con cui “la lavoratrice ripropone le ragioni di impugnazione del termine già formulate in primo grado e non esaminate dal Giudice per effetto della dichiarata decadenza”, né tale domanda subordinata appare inammissibile, tale da far valere il principio di economia processuale e di inutilità di una regressione del giudizio per la mera pronuncia di una absolutio ab observantia iudicii, sicché l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. n. 22784 del 2018; Cass. n. 24445 del 2010); ogni altra questione sollevata dalla parte controricorrente attiene all’accertamento nel merito del diritto di precedenza asseritamente violato e dovrà essere esaminata dalla Corte del rinvio; 3.conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la pronuncia impugnata deve essere cassata in relazione al motivo ritenuto fondato circa il rilevato vizio processuale, onde consentire al giudice del rinvio indicato in dispositivo di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente l’asserita violazione del diritto di precedenza, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa c