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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 dicembre 1984

Cassazione n. 25339/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nel procedimento a carico di: NOGBOU N'[OSCURATO:PERSONA] nato il 24/12/1984 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata che lo ha condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di euro 6.602,96 per l'ingiusta detenzione patita per un periodo in eccesso di 28 giorni dal 12.01.2021 al 9.02.2021, rispetto alla pena da espiare, stante l'emissione ritardata dell'ordine di scarcerazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

2. Il motivo di ricorso attiene alla violazione di legge con riferimento alla mancata notifica della fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di appello di Palermo che ha impedito alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa stante l'assenza del rituale contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Va premesso che l'art 646 cod.proc.pen., applicabile al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito del richiamo operato dall'art. 315 comma 3, cod.proc.pen. alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, dispone al comma 2 che: "La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della Cancelleria, al Ministro del tesoro ( al quale è subentrato il Ministro dell'economia e delle finanze per effetto del D.L. 12 giugno 2001, n. 134, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317) presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

Costituisce ius receptum che l'omessa notifica all'Amministrazione, da parte della cancelleria, o della domanda o del provvedimento che fissa l'udienza dà luogo alla nullità di ordine generale comminata dall'art. 127, 5 comma, cod. proc. pen., ascrivibile al regime intermedio di cui all'art. 180 dello stesso codice di rito, inquanto rientrante nel generale disposto dell'art. 178, lett. c), .Tale nullità, che è rilevabile anche di ufficio, deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica è presente, ovvero per la prima volta con i motivi di ricorso per cassazione, in caso di assenza (Sez.U, n.35760 del 09/07/2003, Rv.225471) e determina la nullità della domanda e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio (Sez.4, n.4730 del 22/12/2011, del 07/02/2012, Rv.252460; Sez.4, n.15140 del 19/02/2003, Rv.224575).3.

Nella specie, come emergente dagli atti processuali trasmessi, ai quali questa Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, il provvedimento del Presidente della Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo che fissava per la deliberazione della istanza di ingiusta detenzione l'udienza camerale del 19.04.2021 ore 9,00, prevedeva, la notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la sede della Avvocatura distrettuale competente per territorio.

Non si rinviene, peraltro, in atti l'avvenuta notifica per tale udienza all'Avvocatura dello Stato di Palermo e la parte pubblica non risulta presente nel verbale di udienza all'esito della quale veniva emessa l'ordinanza qui impugnata.

Ne consegue che la notifica deve ritenersi omessa e ciò integra la nullità per violazione del principio del contraddittorio dedotta e l'eccezione è stata tempestivamente proposta in sede di legittimità, attesa la mancata partecipazione della parte pubblica al procedimento in camera di consiglio ( cfr. Sez. 3 n. 19181 del

21.03. 2018).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palerm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nel procedimento a carico di: NOGBOU N'[OSCURATO:PERSONA] nato il 24/12/1984 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata che lo ha condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di euro 6.602,96 per l'ingiusta detenzione patita per un periodo in eccesso di 28 giorni dal 12.01.2021 al 9.02.2021, rispetto alla pena da espiare, stante l'emissione ritardata dell'ordine di scarcerazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. 2. Il motivo di ricorso attiene alla violazione di legge con riferimento alla mancata notifica della fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di appello di Palermo che ha impedito alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa stante l'assenza del rituale contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'art 646 cod.proc.pen., applicabile al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito del richiamo operato dall'art. 315 comma 3, cod.proc.pen. alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, dispone al comma 2 che: "La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della Cancelleria, al Ministro del tesoro ( al quale è subentrato il Ministro dell'economia e delle finanze per effetto del D.L. 12 giugno 2001, n. 134, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317) presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda. Costituisce ius receptum che l'omessa notifica all'Amministrazione, da parte della cancelleria, o della domanda o del provvedimento che fissa l'udienza dà luogo alla nullità di ordine generale comminata dall'art. 127, 5 comma, cod. proc. pen., ascrivibile al regime intermedio di cui all'art. 180 dello stesso codice di rito, inquanto rientrante nel generale disposto dell'art. 178, lett. c), .Tale nullità, che è rilevabile anche di ufficio, deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica è presente, ovvero per la prima volta con i motivi di ricorso per cassazione, in caso di assenza (Sez.U, n.35760 del 09/07/2003, Rv.225471) e determina la nullità della domanda e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio (Sez.4, n.4730 del 22/12/2011, del 07/02/2012, Rv.252460; Sez.4, n.15140 del 19/02/2003, Rv.224575).3. Nella specie, come emergente dagli atti processuali trasmessi, ai quali questa Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, il provvedimento del Presidente della Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo che fissava per la deliberazione della istanza di ingiusta detenzione l'udienza camerale del 19.04.2021 ore 9,00, prevedeva, la notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la sede della Avvocatura distrettuale competente per territorio. Non si rinviene, peraltro, in atti l'avvenuta notifica per tale udienza all'Avvocatura dello Stato di Palermo e la parte pubblica non risulta presente nel verbale di udienza all'esito della quale veniva emessa l'ordinanza qui impugnata. Ne consegue che la notifica deve ritenersi omessa e ciò integra la nullità per violazione del principio del contraddittorio dedotta e l'eccezione è stata tempestivamente proposta in sede di legittimità, attesa la mancata partecipazione della parte pubblica al procedimento in camera di consiglio ( cfr. Sez. 3 n. 19181 del 21.03. 2018). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palerm
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