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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 25677/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 122-6628/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 1 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo, in data 10 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto la penale responsabilità in relazione al reato di truffa contrattuale in concorso, senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Proponevano ricorso gli imputati congiuntamente, deducendo i seguenti motivi: I) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen.; II) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen..

I motivi di ricorso sono inammissibili.

Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, pertanto, non è incorso in alcuna delle violazioni lamentate.

Più in particolare, le censure del primo motivo sono manifestamente infondate perché afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che piuttosto dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Nel caso in esame, i giudici del merito hanno argomentato il proprio convincimento con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte argomenta in punto di responsabilità, anche confermando il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, come riscontrate da quelle rese dal teste Bagnardi) ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una generica interpretazione alternativa dei fatti, non deducibile nella presente sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, va rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o 122-6628/2022 superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge in relazione alla negazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento alla gravità del reato desunta dalle modalità della condotta e dal rilevante danno provocato alla vittima e sottolineando altresì l'assenza di elementi favorevoli, ha correttamente motivato, riferendosi agli elementi - considerati preponderanti - di cui all'art. 133, comma 1, numeri 1) e 2) cod. pen..

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 122-6628/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 1 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo, in data 10 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto la penale responsabilità in relazione al reato di truffa contrattuale in concorso, senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Proponevano ricorso gli imputati congiuntamente, deducendo i seguenti motivi: I) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen.; II) violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. I motivi di ricorso sono inammissibili. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, pertanto, non è incorso in alcuna delle violazioni lamentate. Più in particolare, le censure del primo motivo sono manifestamente infondate perché afferenti ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che piuttosto dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso in esame, i giudici del merito hanno argomentato il proprio convincimento con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte argomenta in punto di responsabilità, anche confermando il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, come riscontrate da quelle rese dal teste Bagnardi) ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una generica interpretazione alternativa dei fatti, non deducibile nella presente sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, va rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o 122-6628/2022 superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione né alcuna violazione di legge in relazione alla negazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento alla gravità del reato desunta dalle modalità della condotta e dal rilevante danno provocato alla vittima e sottolineando altresì l'assenza di elementi favorevoli, ha correttamente motivato, riferendosi agli elementi - considerati preponderanti - di cui all'art. 133, comma 1, numeri 1) e 2) cod. pen.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giu
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