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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 30441/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 16/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, udito il difensore avv.

A. Morgani, che si associa alla richiesta di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale della Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, emessa in data 16 giugno 2021, che, all'esito del dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui ascritto era estinto per prescrizione.

All'imputato era contestato il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2011. [OSCURATO:PERSONA] commesso il'[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen.e art. 17 comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto.

Chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

Preliminarmente deve darsi atto che l'impugnazione del P.G. deve essere qualificata quale ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 comma 1 cod.proc.pen., in quanto la sentenza del Tribunale di Avezzano di proscioglimento era appellabile ai sensi dell'art. 593 bis cod.proc.pen.

La parte (nel nostro caso Procuratore generale) aveva il diritto ad appellare la sentenza di primo grado e la stessa parte può proporre, ai sensi dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso immediato per cassazione per violazione di legge.

Tale è l'impugnazione del Procuratore generale di L'Aquila.

Nel merito, l'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011.

Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al Pilati, correttamente indicata nel 10 ottobre 2012, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen., per nuovo giudizio tenuto conto che, in presenza di sospensione del corso della prescrizione dal 14/11/2018 al 10/04/2019 e dal 10/04/2019 al 25/09/2019, la prescrizione maturerà al 12 agosto 2023.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano in data 16/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, udito il difensore avv. A. Morgani, che si associa alla richiesta di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale della Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, emessa in data 16 giugno 2021, che, all'esito del dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui ascritto era estinto per prescrizione. All'imputato era contestato il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2011. [OSCURATO:PERSONA] commesso il'[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen.e art. 17 comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto. Chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve darsi atto che l'impugnazione del P.G. deve essere qualificata quale ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 comma 1 cod.proc.pen., in quanto la sentenza del Tribunale di Avezzano di proscioglimento era appellabile ai sensi dell'art. 593 bis cod.proc.pen. La parte (nel nostro caso Procuratore generale) aveva il diritto ad appellare la sentenza di primo grado e la stessa parte può proporre, ai sensi dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso immediato per cassazione per violazione di legge. Tale è l'impugnazione del Procuratore generale di L'Aquila. Nel merito, l'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al Pilati, correttamente indicata nel 10 ottobre 2012, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen., per nuovo giudizio tenuto conto che, in presenza di sospensione del corso della prescrizione dal 14/11/2018 al 10/04/2019 e dal 10/04/2019 al 25/09/2019, la prescrizione maturerà al 12 agosto 2023. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aq
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