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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10185/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Tunisia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 16/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Parma in data 3/11/2020, determinando in anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta al prevenuto per i reati di tentata estorsione aggravata, resistenza a P.u. e porto abusivo d' arma. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della p.o. e l'erronea valutazione della prova.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze relative all'attendibilità della ricostruzione della vittima adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica. 1 dLk I giudici d'appello hanno, infatti, ben spiegato le ragioni che fondano la ritenuta credibilità della p.o. a fronte dell'inattendibile, alternativa versione fornita dal prevenuto in sede di udienza di convalida.

La difesa mira ad una rilettura delle emergenze processuali, facendo leva su argomenti in fatto, estranei al perimetro del sindacato di legittimità.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E: P O t [OSCURATO:PERSONA] C,1e,57, RIA 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Tunisia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 16/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Parma in data 3/11/2020, determinando in anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta al prevenuto per i reati di tentata estorsione aggravata, resistenza a P.u. e porto abusivo d' arma. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della p.o. e l'erronea valutazione della prova. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze relative all'attendibilità della ricostruzione della vittima adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica. 1 dLk I giudici d'appello hanno, infatti, ben spiegato le ragioni che fondano la ritenuta credibilità della p.o. a fronte dell'inattendibile, alternativa versione fornita dal prevenuto in sede di udienza di convalida. La difesa mira ad una rilettura delle emergenze processuali, facendo leva su argomenti in fatto, estranei al perimetro del sindacato di legittimità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E: P O t [OSCURATO:PERSONA] C,1e,57, RIA 2
Sentenza Cassazione n. 10185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris