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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 47320/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 25.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale; di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 3.4.2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo n. 1, lett. c), perché il fatto non sussiste (imputazione residua, dopo che il tribunale aveva già assolto l'imputato dagli altri due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestati al capo 1, lett. a) e b), con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al prevenuto, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Bettoni, lamentando: 1) vizio di motivazione, in punto di omessa valutazione dell'attendibilità intrinseca del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale della società fallita e mancanza di adeguata risposta ai rilievi difensivi sul punto; 2) vizio di motivazione, in punto di omessa valutazione dell'attendibilità estrinseca del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono prive di riscontri esterni, e mancanza di adeguata risposta ai rilievi difensivi articolati al riguardo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, essendo egli rimasto del tutto estraneo alla gestione della società fallita; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non risulta dimostrato il nesso eziologico tra le descritte operazioni dolose, consistenti nel mancato versamento di imposte e tributi all'Erario, e il fallimento della società; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena.

3. Con requisitoria scritta del 21.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

4.1. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso appare sufficiente evidenziare che, in applicazione del noto principio della cosiddetta prova di resistenza, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).

Orbene, in applicazione di tali principi, si osserva che, ove anche si voglia eliminare dalle prove utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese a carico del Bettoni dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rivelato di avere accettato di ricoprire il ruolo di amministratore di diritto della società fallita, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse del Bettoni, ricevendo in cambio da quest'ultimo un compenso in denaro, sono stati acquisiti in atti due documenti di particolare valore probatorio, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, dimostrano il ruolo meramente formale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, fissano in capo al Bettoni la qualità di vero dominus della società fallita.

Si tratta, da un lato, di una lettera di manleva datata 1.4.2008, recante la sottoscrizione dell'imputato, riconosciuta come propria dallo stesso Bettoni, con cui quest'ultimo si impegnava a sollevare il [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità connessa alla carica assunta con la nomina ad amministratore di diritto della società fallita, intervenuta significativamente lo stesso 1.4.2008.Tale impegno da parte del ricorrente, invero, poteva avere senso logico esclusivamente nella prospettiva di garantire al [OSCURATO:PERSONA] che le eventuali conseguenze negative in punto di responsabilità connesse al suo ruolo di amministratore della società, pur se formalmente a lui riconducibili, non lo avrebbero danneggiato, perché sarebbero state "sostenute" dal Bettoni, trovando in tal modo evidente rappresentazione storica la suddivisione dei ruoli di entrambi gli imputati nella gestione della società: meramente formale quello del [OSCURATO:PERSONA], di fatto quello del Bettoni.

Conclusione cui la corte di appello perviene, d'altro canto, valorizzando, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ulteriori documenti prodotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], costituiti da alcune lettere con cui il Bettoni e suo genero [OSCURATO:PERSONA] si impegnano a versare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4300,00 ciascuno, corrispondente al complessivo importo della sanzione pecuniaria che quest'ultimo era stato costretto a pagare in qualità di legale responsabile di altra ditta controllata dal ricorrente, la "[OSCURATO:SOCIETA]", per l'inosservanza della normativa di cantiere (cfr. pp. 11-12 della sentenza oggetto di ricorso).

Si può, dunque, affermare, in conclusione, che le prove documentali innanzi indicate hanno, ciascuna, lo spessore di una prova "autosufficiente" e giustificano l'attribuzione al Bettoni del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, rendendo non rilevante a tal fine la chiamata di correo del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744).

Al riguardo va solo osservato che le riflessioni svolte dal ricorrente volte a contestare l'autenticità di tali documenti e la correttezza della valutazione effettuata sul punto dalla corte territoriale (cfr. pp. 18-19 del ricorso) sono inammissibili.

E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4.2. Risolto nei termini illustrati il tema del ruolo di amministratore di fatto svolto dal Bettoni all'interno della società fallita, le successive questioni poste all'attenzione del Collegio vanno risolte partendo dal principio, affermato con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr. Sez.

V, 20/05/2011, n. 39593, Rv 250844, Sez.

V, 2/3/2011, n. 15065, Rv. 250094; Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Rv. 253269).

Ciò posto, deve ritenersi immune dai denunciati vizi la motivazione della corte territoriale, che ha desunto la responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica dalla circostanza (incontestata) della integrale sottrazione delle scritture contabili non rivenute dagli organi del fallimento, condividendo, al riguardo, la valutazione espressa dal tribunale sulla inattendibilità della tesi difensiva, secondo cui i libri contabili sarebbero stati restituiti dal commercialista Bianco al penultimo amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], essendo quest'ultimo uno dei prestanome di cui si serviva il Bianco (cfr. pp. 3 e 11 della sentenza della corte di appello).

Come è noto, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo, come nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti gestionali (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore: cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179).

I rilievi formulati sul punto dalla difesa dell'imputato (cfr. pp. 22-23 del ricorso) sono di natura meramente fattuale, insistendo il ricorrente sulla estraneità del Bettoni rispetto alla gestione della compagine sociale, della cui contabilità non avrebbe mai disposto, essendo stata consegnata al Raicu, prestanome utilizzato dal Bianco.

Si tratta, peraltro, di rilievi che non colgono nel segno, in quanto, una volta riconosciuta al Bettoni la qualifica di amministratore di fatto della società fallita, gravava comunque su di lui l'obbligo di provvedere alla tenuta della documentazione contabile, anche esercitando gli opportuni 'controlli.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto egli non è esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (cfr. Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133; Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 265138).

4.3. Anche la questione posta con il quarto motivo di ricorso deve ritenersi risolta dalla corte territoriale, con motivazione immune da vizi, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (cfr. Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125).

In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41, c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189).

E ancora, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492).

Come si è detto di tali principi la corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando come i debiti fiscali e contributivi della società fallita, pari a un importo complessivo di euro 817.467,45, hanno costituito oltre i due terzi della complessiva esposizione debitoria di cui allo stato passivo, ammontante a euro 1.186.509,21, e sono maturati in conseguenza dell'omissione dei versamenti dovuti durante il periodo di operatività della società, dunque fino all'anno 2010, secondo un meccanismo progressivo, che ha finito per aumentare la complessiva esposizione debitoria, aumentandola anno dopo anno (cfr. pp. 12-14).

Al riguardo le osservazioni difensive (cfr. pp. 24-25 del ricorso) non colgono nel segno, traducendosi, piuttosto, ancora una volta in rilievi di natura meramente fattuale, acriticamente reiterativi di doglianze già disattese dalla corte territoriale, in quanto tali inammissibili (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4.4. Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono articolati rilievi sul merito della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità.

La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità della condotta dell'imputato, desunta principalmente dalla centralità assunta nell'intera vicenda dal Bettoni, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).E a tale parametro ha, implicitamente, ma altrettanto chiaramente ancorato la nuova determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in favore del prevenuto (cfr. pp. 14-15).

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, rigettato, con condanna del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 25.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale; di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 3.4.2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo n. 1, lett. c), perché il fatto non sussiste (imputazione residua, dopo che il tribunale aveva già assolto l'imputato dagli altri due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestati al capo 1, lett. a) e b), con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al prevenuto, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Bettoni, lamentando: 1) vizio di motivazione, in punto di omessa valutazione dell'attendibilità intrinseca del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale della società fallita e mancanza di adeguata risposta ai rilievi difensivi sul punto; 2) vizio di motivazione, in punto di omessa valutazione dell'attendibilità estrinseca del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono prive di riscontri esterni, e mancanza di adeguata risposta ai rilievi difensivi articolati al riguardo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, essendo egli rimasto del tutto estraneo alla gestione della società fallita; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non risulta dimostrato il nesso eziologico tra le descritte operazioni dolose, consistenti nel mancato versamento di imposte e tributi all'Erario, e il fallimento della società; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena. 3. Con requisitoria scritta del 21.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 4.1. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso appare sufficiente evidenziare che, in applicazione del noto principio della cosiddetta prova di resistenza, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Orbene, in applicazione di tali principi, si osserva che, ove anche si voglia eliminare dalle prove utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese a carico del Bettoni dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rivelato di avere accettato di ricoprire il ruolo di amministratore di diritto della società fallita, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse del Bettoni, ricevendo in cambio da quest'ultimo un compenso in denaro, sono stati acquisiti in atti due documenti di particolare valore probatorio, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, dimostrano il ruolo meramente formale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, fissano in capo al Bettoni la qualità di vero dominus della società fallita. Si tratta, da un lato, di una lettera di manleva datata 1.4.2008, recante la sottoscrizione dell'imputato, riconosciuta come propria dallo stesso Bettoni, con cui quest'ultimo si impegnava a sollevare il [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità connessa alla carica assunta con la nomina ad amministratore di diritto della società fallita, intervenuta significativamente lo stesso 1.4.2008.Tale impegno da parte del ricorrente, invero, poteva avere senso logico esclusivamente nella prospettiva di garantire al [OSCURATO:PERSONA] che le eventuali conseguenze negative in punto di responsabilità connesse al suo ruolo di amministratore della società, pur se formalmente a lui riconducibili, non lo avrebbero danneggiato, perché sarebbero state "sostenute" dal Bettoni, trovando in tal modo evidente rappresentazione storica la suddivisione dei ruoli di entrambi gli imputati nella gestione della società: meramente formale quello del [OSCURATO:PERSONA], di fatto quello del Bettoni. Conclusione cui la corte di appello perviene, d'altro canto, valorizzando, ancora una volta con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ulteriori documenti prodotti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], costituiti da alcune lettere con cui il Bettoni e suo genero [OSCURATO:PERSONA] si impegnano a versare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 4300,00 ciascuno, corrispondente al complessivo importo della sanzione pecuniaria che quest'ultimo era stato costretto a pagare in qualità di legale responsabile di altra ditta controllata dal ricorrente, la "[OSCURATO:SOCIETA]", per l'inosservanza della normativa di cantiere (cfr. pp. 11-12 della sentenza oggetto di ricorso). Si può, dunque, affermare, in conclusione, che le prove documentali innanzi indicate hanno, ciascuna, lo spessore di una prova "autosufficiente" e giustificano l'attribuzione al Bettoni del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, rendendo non rilevante a tal fine la chiamata di correo del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). Al riguardo va solo osservato che le riflessioni svolte dal ricorrente volte a contestare l'autenticità di tali documenti e la correttezza della valutazione effettuata sul punto dalla corte territoriale (cfr. pp. 18-19 del ricorso) sono inammissibili. E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 4.2. Risolto nei termini illustrati il tema del ruolo di amministratore di fatto svolto dal Bettoni all'interno della società fallita, le successive questioni poste all'attenzione del Collegio vanno risolte partendo dal principio, affermato con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr. Sez. V, 20/05/2011, n. 39593, Rv 250844, Sez. V, 2/3/2011, n. 15065, Rv. 250094; Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Rv. 253269). Ciò posto, deve ritenersi immune dai denunciati vizi la motivazione della corte territoriale, che ha desunto la responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica dalla circostanza (incontestata) della integrale sottrazione delle scritture contabili non rivenute dagli organi del fallimento, condividendo, al riguardo, la valutazione espressa dal tribunale sulla inattendibilità della tesi difensiva, secondo cui i libri contabili sarebbero stati restituiti dal commercialista Bianco al penultimo amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], essendo quest'ultimo uno dei prestanome di cui si serviva il Bianco (cfr. pp. 3 e 11 della sentenza della corte di appello). Come è noto, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo, come nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti gestionali (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore: cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179). I rilievi formulati sul punto dalla difesa dell'imputato (cfr. pp. 22-23 del ricorso) sono di natura meramente fattuale, insistendo il ricorrente sulla estraneità del Bettoni rispetto alla gestione della compagine sociale, della cui contabilità non avrebbe mai disposto, essendo stata consegnata al Raicu, prestanome utilizzato dal Bianco. Si tratta, peraltro, di rilievi che non colgono nel segno, in quanto, una volta riconosciuta al Bettoni la qualifica di amministratore di fatto della società fallita, gravava comunque su di lui l'obbligo di provvedere alla tenuta della documentazione contabile, anche esercitando gli opportuni 'controlli. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto egli non è esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (cfr. Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133; Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 265138). 4.3. Anche la questione posta con il quarto motivo di ricorso deve ritenersi risolta dalla corte territoriale, con motivazione immune da vizi, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (cfr. Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125). In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41, c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189). E ancora, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996; Cass., Sez. 5, n. 24752, del 19/02/2018 Rv. 273337; Cass., Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Rv. 270046; Cass., Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). Come si è detto di tali principi la corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando come i debiti fiscali e contributivi della società fallita, pari a un importo complessivo di euro 817.467,45, hanno costituito oltre i due terzi della complessiva esposizione debitoria di cui allo stato passivo, ammontante a euro 1.186.509,21, e sono maturati in conseguenza dell'omissione dei versamenti dovuti durante il periodo di operatività della società, dunque fino all'anno 2010, secondo un meccanismo progressivo, che ha finito per aumentare la complessiva esposizione debitoria, aumentandola anno dopo anno (cfr. pp. 12-14). Al riguardo le osservazioni difensive (cfr. pp. 24-25 del ricorso) non colgono nel segno, traducendosi, piuttosto, ancora una volta in rilievi di natura meramente fattuale, acriticamente reiterativi di doglianze già disattese dalla corte territoriale, in quanto tali inammissibili (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4.4. Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono articolati rilievi sul merito della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità della condotta dell'imputato, desunta principalmente dalla centralità assunta nell'intera vicenda dal Bettoni, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).E a tale parametro ha, implicitamente, ma altrettanto chiaramente ancorato la nuova determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in favore del prevenuto (cfr. pp. 14-15). 5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va, dunque, rigettato, con condanna del ricorren
Sentenza Cassazione n. 47320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris