Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33551/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10991/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 361/08/2015, depositata il 27.10.2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 ottobre 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa; Oggetto: Tributi - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - il primo motivo di appello, riguardante la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della delega conferita dal Direttore provinciale al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, era fondato; - la mancanza di delega era rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; - l’accoglimento di detto motivo assorbiva le altre questioni proposte dalle parti; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata; - il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, tardivamente proposto, atteso che la sentenza di primo grado n. 138/01/14 era stata depositata in data 25.02.2014, sicchè il termine di sei mesi per l’impugnazione scadeva in data 10.10.2014 (venerdì), mentre l’atto di appello era stato notificato in data 13.10.2014, come si evinceva dalla data riportata sul plico depositato in atti e dall’estratto di attestazione di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, agli allegati 3 e 4 alle controdeduzioni dell’Ufficio; - con il secondo motivo, deduce in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto erroneamente che fosse necessaria la produzione della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, mentre era sufficiente che i dati emergenti da tale atto consentissero di ritenere sicura la riferibilità dello stesso all’Amministrazione; -il primo motivo è fondato; - benchè la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in data 25.02.2014, la società contribuente ha notificato l’atto di appello solo in data 13.10.2014 (data di spedizione), come si evince dall’attestazione delle [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla controparte, e dalla ricevuta allegata all’atto di appello, rinvenuta nel fascicolo dei gradi di merito; - la CTR avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità l’appello, in quanto tardivamente proposto, atteso che il termine ex art. 327 cod. proc. civ. (tenuto conto del periodo di sospensione feriale) scadeva il 10.10.2014 (venerdì); - la fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, peraltro proposto solo in via subordinata; - in conclusione , va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari n. 138/01/14, depositata il 25.02.2014, con conseguente passaggio in giudicato della predetta sentenza; - le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari n. 138/01/14, depositata il 25.02.2014; condanna l’intimata al pagamento delle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per il giudizio di appello, che liquida in € 6.000,00, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00, oltre alle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10991/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 361/08/2015, depositata il 27.10.2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 ottobre 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il quale era stato accertato un maggior reddito d’impresa; Oggetto: Tributi - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - il primo motivo di appello, riguardante la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della delega conferita dal Direttore provinciale al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, era fondato; - la mancanza di delega era rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; - l’accoglimento di detto motivo assorbiva le altre questioni proposte dalle parti; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimata; - il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, tardivamente proposto, atteso che la sentenza di primo grado n. 138/01/14 era stata depositata in data 25.02.2014, sicchè il termine di sei mesi per l’impugnazione scadeva in data 10.10.2014 (venerdì), mentre l’atto di appello era stato notificato in data 13.10.2014, come si evinceva dalla data riportata sul plico depositato in atti e dall’estratto di attestazione di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, agli allegati 3 e 4 alle controdeduzioni dell’Ufficio; - con il secondo motivo, deduce in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto erroneamente che fosse necessaria la produzione della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, mentre era sufficiente che i dati emergenti da tale atto consentissero di ritenere sicura la riferibilità dello stesso all’Amministrazione; -il primo motivo è fondato; - benchè la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in data 25.02.2014, la società contribuente ha notificato l’atto di appello solo in data 13.10.2014 (data di spedizione), come si evince dall’attestazione delle [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla controparte, e dalla ricevuta allegata all’atto di appello, rinvenuta nel fascicolo dei gradi di merito; - la CTR avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità l’appello, in quanto tardivamente proposto, atteso che il termine ex art. 327 cod. proc. civ. (tenuto conto del periodo di sospensione feriale) scadeva il 10.10.2014 (venerdì); - la fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, peraltro proposto solo in via subordinata; - in conclusione , va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari n. 138/01/14, depositata il 25.02.2014, con conseguente passaggio in giudicato della predetta sentenza; - le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della CTP di Sassari n. 138/01/14, depositata il 25.02.2014; condanna l’intimata al pagamento delle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per il giudizio di appello, che liquida in € 6.000,00, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00, oltre alle spese
Sentenza Cassazione n. 33551/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris