Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:343
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
4 giugno 2009 (
*
)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Art. 81, n. 1, CE – Nozione di “pratica concordata” – Nesso causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese – Valutazione secondo le regole del diritto nazionale – Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare»
Nel procedimento C‑8/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 31 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2008, nella causa
T‑[OSCURATO:PERSONA] BV,
KPN [OSCURATO:PERSONA] NV,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
[OSCURATO:PERSONA] NV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka (relatore) e U. Lõhmus,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott,
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la T‑[OSCURATO:PERSONA] BV, dagli avv.ti I. VerLoren van Themaat e V.H. Affourtit, advocaten,
– per la KPN [OSCURATO:PERSONA] NV, dagli avv.ti B.J.H. Braeken e P. Glazener, advocaten,
– per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dall’avv. G. van der Klis, advocaat,
– per il [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra A. Prompers, in qualità di agente,
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Wissels nonché dai sigg. Y. de Vries e M. de Grave, in qualità di agenti,
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. A. Bouquet e S. Noë, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 81, n. 1, CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la T‑[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «T‑[OSCURATO:PERSONA]»),
la KPN [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «KPN»), la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] NV (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») al [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de [OSCURATO:PERSONA] (Autorità garante della concorrenza
nei [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «NMa»), in merito a talune ammende da quest’ultima inflitte alle suddette imprese per la
violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 6, n. 1, della legge sulla concorrenza (Mededingingswet), nella versione modificata
dalla legge 9 dicembre 2004, recante modifiche alla legge sulla concorrenza (Wet houdende wijziging van de Mededingingswet,
in prosieguo: la «Mw»).
I –
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Il quinto ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1), enuncia quanto segue:
«Per garantire l’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie e nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali
di difesa, il presente regolamento dovrebbe disciplinare l’onere della prova ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato
[CE]. (…) Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova né sugli
obblighi delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri inerenti all’accertamento
dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto
comunitario».
4
L’art. 2 di tale regolamento, rubricato «Onere della prova», così dispone:
«In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l’onere della
prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’articolo 82 del trattato incombe alla parte o all’autorità che
asserisce tale infrazione (…)».
5
L’art. 3, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale
in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano
anche l’articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (…)
2. Dall’applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni
di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri [, ma] che non impongono
restrizioni alla concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato (…)».
La normativa nazionale
6
Ai sensi dell’art. 1, lett. h), della Mw, per «pratica concordata» si intende qualsiasi pratica concordata ai sensi dell’art. 81,
n. 1, CE.
7
L’art. 6, n. 1, della Mw vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato olandese o in
una parte di esso.
8
In forza dell’art. 88 della Mw, la NMa ha il potere di applicare l’art. 81 CE.
Causa principale e questioni pregiudiziali
I fatti della causa principale
9
Dall’ordinianza di rinvio risulta che i rappresentanti degli operatori che offrono servizi di telecomunicazione mobile sul
mercato olandese si sono riuniti il 13 giugno 2001.
10
All’epoca, cinque operatori disponevano di una propria rete di telefonia mobile nei [OSCURATO:PERSONA], ossia la [OSCURATO:PERSONA] BV
(in prosieguo: la «Ben», attualmente T‑[OSCURATO:PERSONA]), la KPN, la Dutchtone NV (in prosieguo: la «Dutchtone», attualmente [OSCURATO:PERSONA]),
la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», attualmente [OSCURATO:PERSONA]), nonché la [OSCURATO:PERSONA] BV [divenuta
O2 ([OSCURATO:PERSONA]) BV, in prosieguo: la «O2 ([OSCURATO:PERSONA])» e, attualmente, [OSCURATO:PERSONA]]. Nel 2001, le quote di mercato di questi
cinque operatori erano, rispettivamente, del 10,6%, 42,1%, 9,7%, 26,1% e 11,4%. La realizzazione di una sesta rete di telefonia
mobile non era concepibile, dato che non venivano rilasciate nuove autorizzazioni. Pertanto, l’accesso al mercato dei servizi
di telecomunicazioni mobili era possibile solo attraverso la stipulazione di un contratto con uno o più dei predetti cinque
operatori.
11
L’offerta di servizi di telecomunicazioni mobili si suddivide in pacchetti prepagati e abbonamenti. La peculiarità dei pacchetti
prepagati è che il cliente corrisponde anticipatamente il prezzo delle comunicazioni. Infatti, allorché acquista una tessera
prepagata o una ricarica, egli acquisisce un credito di tempo di conversazione, fino all’esaurimento del quale potrà telefonare.
Diversamente, gli abbonamenti si caratterizzano per il fatto che i minuti di conversazione effettuati in un determinato periodo
sono fatturati a posteriori al cliente, che paga altresì un canone di base fisso, il quale può, a sua volta, includere un
credito di minuti di conversazione.
12
Il 13 giugno 2001 si è tenuta una riunione dei rappresentanti degli operatori che offrono servizi di telecomunicazioni mobili
sul mercato olandese. Nel corso di detta riunione si è discusso, in particolare, sulla riduzione dei compensi standard per
i rivenditori degli abbonamenti a partire dal 1° settembre 2001 o intorno a tale data. Come risulta dall’ordinanza di rinvio,
i partecipanti all’incontro hanno discusso anche su un certo numero di informazioni riservate.
13
Con decisione 30 dicembre 2002, la NMa ha accertato che la Ben, la Dutchtone, la KPN, e la O2 ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
avevano concluso fra loro un accordo oppure avevano concordato le rispettive pratiche. Avendo ritenuto che queste ultime restringevano
sensibilmente la concorrenza e che, di conseguenza, erano vietate ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Mw, la NMa ha comminato
ammende alle suddette imprese.
14
Gli operatori interessati hanno presentato un reclamo contro la decisione della NMa.
15
Con decisione 27 settembre 2004, la NMa ha dichiarato che i motivi di impugnazione dedotti dalla T‑[OSCURATO:PERSONA], dalla KPN, dalla
[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e dalla O2 ([OSCURATO:PERSONA]) erano parzialmente fondati e ha dichiarato che le pratiche descritte
nella decisione 30 dicembre 2002 costituivano un’infrazione non soltanto all’art. 6 della Mw, ma anche all’art. 81, n. 1,
CE. Di conseguenza, la NMa ha confermato tutte le ammende che aveva inflitto a tali società, pur riducendone l’importo.
16
Detta decisione 27 settembre 2004 è stata impugnata dalla T‑[OSCURATO:PERSONA], dalla KPN, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]
dinanzi al Rechtbank te [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza 13 luglio 2006, ha annullato detta decisione e rinviato la vertenza
alla NMa affinché quest’ultima si pronunciasse nuovamente.
17
La T‑[OSCURATO:PERSONA], la KPN, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, complessivamente considerati, gli «operatori interessati») e la
NMa hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven, il quale deve valutare
se la nozione di pratica concordata sia stata correttamente interpretata alla luce della costante giurisprudenza della Corte
in materia.
La posizione del giudice del rinvio
18
[OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ritiene di dover stabilire, da un lato, se lo scambio di informazioni relative
agli abbonamenti nel corso della riunione del 13 giugno 2001 abbia avuto per oggetto di restringere la concorrenza e se sia
legittimo che la NMa abbia omesso di esaminare gli effetti della pratica concordata, e, dall’altro, se esista un nesso causale
tra la concertazione di cui trattasi ed il comportamento sul mercato degli operatori interessati.
19
Il giudice del rinvio chiarisce, innanzitutto, che la pratica concordata oggetto della causa principale non riguarda né i
prezzi al dettaglio che gli operatori interessati dovrebbero praticare, né le tariffe d’abbonamento che i medesimi dovrebbero
fatturare ai consumatori finali. Essa riguarda, in realtà, i compensi che tali operatori intendono corrispondere ai rivenditori
per le prestazioni di servizi da questi ultimi effettuate. Di conseguenza, il suddetto giudice sottolinea che tale pratica
concordata non può ritenersi direttamente tesa a stabilire i prezzi degli abbonamenti sul mercato al dettaglio.
20
Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven afferma di nutrire dubbi sul fatto che la pratica concordata dagli operatori
interessati, riguardante i compensi accordati ai rivenditori per la stipulazione di abbonamenti, possa essere considerata
come avente per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Esso
sostiene, infatti, che la giurisprudenza della Corte in materia di concorrenza potrebbe essere intesa nel senso che un accordo
o una pratica concordata ha per obiettivo di restringere la concorrenza qualora l’esperienza dimostri che tale accordo o tale
pratica ha per effetto, sempre o quasi sempre, di impedire, restringere o falsare la concorrenza, a prescindere dalle circostanze
economiche. Ciò avverrebbe, secondo il giudice del rinvio, quando le conseguenze dannose concrete siano innegabili e si producano
indipendentemente dalle caratteristiche del mercato in questione. A suo avviso, quindi, si dovrebbero sempre esaminare gli
effetti di una pratica concordata, al fine di evitare che un comportamento sia considerato come avente finalità restrittive
della concorrenza, quando invece risulterebbe che esso non ha avuto effetti restrittivi.
21
Da ultimo, per quanto concerne il nesso causale fra la concertazione e il comportamento dei suddetti operatori sul mercato,
il giudice del rinvio dubita della rilevanza della presunzione, enunciata nelle sentenze 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125), e causa C‑199/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287), secondo cui, salvo prova contraria
che spetta agli operatori interessati fornire, le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato
tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato.
Ciò vale, a maggior ragione, allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo. Detto giudice
si chiede se, in forza del diritto comunitario, sia tenuto ad applicare questa presunzione nonostante esistano norme nazionali
diverse in materia di produzione della prova, e se una siffatta presunzione sia applicabile a fattispecie in cui una sola
riunione sia alla base della concertazione.
22
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) A quali criteri si debba far ricorso nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, per valutare se una pratica concordata abbia
per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
2) Se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che, nell’applicazione del detto articolo da parte del giudice nazionale,
la prova del nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato deve essere fornita e valutata ai sensi delle norme
di diritto nazionale, sempre che siffatte norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura
interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
giuridico comunitario.
3) Se, nell’applicazione della nozione di pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE, la presunzione di un nesso causale tra
la concertazione e il comportamento sul mercato valga sempre, anche qualora la concertazione avvenga una tantum e l’operatore
che vi partecipa resti attivo sul mercato, oppure solo nei casi in cui la concertazione abbia luogo nel corso di un lungo
periodo e su base regolare».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23
Occorre preliminarmente rilevare che, dal punto di vista soggettivo, le nozioni di «accordo», di «decisioni di associazioni
di imprese» e di «pratica concordata» ricomprendono forme di collusione aventi la medesima natura e che si distinguono unicamente
per la loro intensità e per le forme in cui si manifestano (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 131).
24
Pertanto, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, i criteri elaborati
dalla giurisprudenza della Corte per valutare se un comportamento abbia ad oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza sono applicabili sia che si tratti di un accordo, di una decisione oppure di una pratica
concordata.
25
Si deve in proposito osservare che la Corte ha già elaborato un certo numero di criteri idonei a valutare se un accordo, una
decisione oppure una pratica concordata presentino un carattere anticoncorrenziale.
26
Per quanto riguarda la definizione di pratica concordata, la Corte ha affermato che quest’ultima implica una forma di coordinamento
fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione
pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza (v. sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da
54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 26, nonché 31 marzo 1993, cause
riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1307,
punto 63).
27
Per quanto concerne la valutazione del carattere anticoncorrenziale di una pratica concordata, occorre considerare in particolare
gli scopi oggettivi che persegue nonché il contesto economico e giuridico nel quale si inserisce (v, in tal senso, sentenze
8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punto 25, nonché 20 novembre 2008, causa C‑209/07, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8637,
punti 16 e 21). Inoltre, anche se l’intenzione delle parti non rappresenta un elemento necessario al fine di determinare la
natura restrittiva di una pratica concordata, nulla vieta alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee o ai giudici comunitari
di tenerne conto (v., in tal senso, sentenza IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 23‑25).
28
Quanto alla distinzione tra le pratiche concordate aventi un oggetto anticoncorrenziale e quelle aventi un effetto anticoncorrenziale,
si deve ricordare che, al fine di stabilire se una pratica rientri nel divieto enunciato all’art. 81, n. 1, CE, l’oggetto
e l’effetto anticoncorrenziale non sono condizioni cumulative, bensì alternative. Secondo una giurisprudenza costante a partire
dalla sentenza 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM ([OSCURATO:PERSONA]. pagg. 262, 281), l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla
disgiunzione «o», rende necessario innanzi tutto considerare l’oggetto stesso della pratica concordata, tenuto conto del contesto
economico nel quale quest’ultima deve trovare applicazione. Nel caso in cui, invece, l’analisi del tenore della pratica concordata
non rivelasse un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e, per
poterla vietare, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto impedito,
ristretto o falsato in modo sensibile (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 15).
29
Si deve inoltre sottolineare che, per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo
prendere in considerazione i suoi effetti concreti laddove risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza all’interno del mercato comune (v., in tal senso, sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64,
Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 457, 520; 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA]
voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725, punto 125, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16). La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» verte sulla
circostanza per cui talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, nocive al buon
funzionamento del normale gioco della concorrenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
30
In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio, non occorre esaminare gli effetti di una pratica
concordata una volta che ne sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale.
31
Per quanto riguarda la valutazione del carattere anticoncorrenziale di una pratica concordata come quella di cui trattasi
nella causa principale, occorre ricordare in primo luogo che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue
conclusioni, affinché vi sia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che la pratica concordata sia tale da produrre effetti
dannosi per la concorrenza. In altri termini, tale pratica concordata deve semplicemente essere idonea in concreto, tenuto
conto del contesto giuridico ed economico nel quale si inserisce, ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
nel mercato comune. La questione se, ed in quale misura, un tale effetto si produca in concreto può avere interesse soltanto
al fine di calcolare l’importo delle ammende e di valutare il diritto al risarcimento dei danni.
32
In secondo luogo, per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra concorrenti, occorre ricordare che i criteri del coordinamento
e della collaborazione, costitutivi di una pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme
del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta
che intende seguire sul mercato comune (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 173; 14 luglio 1981, causa 172/80,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2021, punto 13; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63, e 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P,
Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111, punto 86).
33
Se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente
al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano
luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale,
oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora
tali contatti abbiano lo scopo, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel
mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle
imprese e del volume di detto mercato (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 174; [OSCURATO:PERSONA],
punto 14, e Deere/[OSCURATO:PERSONA], punto 87).
34
Così, ai punti 88 e seguenti della citata sentenza Deere/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che, in un mercato oligopolistico
fortemente concentrato, come quello oggetto della causa principale, lo scambio di informazioni può consentire alle imprese
di conoscere le posizioni sul mercato, nonché la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare
sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici.
35
Ne cosegue che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca
o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della
concorrenza tra le imprese (v. sentenze Deere/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 90, e 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 81).
36
In terzo luogo, per quanto riguarda la possibilità di considerare che una pratica concordata abbia uno scopo anticoncorrenziale
nonostante essa sia priva collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio, occorre rilevare che la formulazione dell’art. 81,
n. 1, CE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti
sul prezzo pagato dai consumatori finali.
37
Per contro, dall’art. 81, n. 1, lett. a), CE si evince che una pratica concordata può avere uno scopo anticoncorrenziale qualora
consista nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione».
Nella causa principale, come sostenuto dal governo olandese nelle sue osservazioni scritte, risulta che i compensi dei rivenditori
costituiscono elementi determinanti nella fissazione del prezzo che sarà pagato dal consumatore finale relativamente agli
abbonamenti.
38
In ogni caso, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, l’art. 81 CE, come le altre regole
in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti
o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale.
39
Pertanto, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale
di una pratica concordata non può essere subordinata all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al
dettaglio.
40
In quarto luogo, relativamente all’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la pratica concordata oggetto della causa principale
non può avere lo scopo di restringere la concorrenza perché i compensi standard dei rivenditori avrebbero dovuto comunque
essere ridotti a causa delle condizioni del mercato, è ben vero che, dal punto 33 della presente sentenza, risulta che l’esigenza
di autonomia degli operatori economici non esclude il loro diritto di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto
dei concorrenti.
41
Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66‑68 delle sue conclusioni, sebbene un parallelismo dei comportamenti
delle imprese concorrenti sul mercato non sia necessariamente riconducibile ad una concertazione contraria alla concorrenza,
si deve ritenere che ha un oggetto anticoncorrenziale uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare talune incertezze
nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve
effettuare, anche quando, come nella causa principale, l’adeguamento riguardi la riduzione dei compensi standard per i rivenditori.
42
Spetta quindi al giudice del rinvio verificare, nell’ambito della causa principale, se le informazioni scambiate nel corso
della riunione del 13 giugno 2001 fossero idonee ad eliminare incertezze di questo tipo.
43
Con riferimento a tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che una pratica
concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle
sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente
impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio
di informazioni tra concorrenti ha oggetto anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare le incertezze in relazione al
comportamento previsto dagli operatori interessati.
Sulla seconda questione
44
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il giudice nazionale, nell’ambito dell’esame del nesso
causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato delle imprese ad essa partecipanti, nesso che è necessario al
fine di accertare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, sia tenuto ad applicare la presunzione
di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali imprese, allorché restano attive sul mercato, tengono
conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti, oppure se esso possa applicare le regole del diritto nazionale
in materia di onere della prova.
45
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, siffatta questione mira a stabilire se la presunzione
applicata dai giudici comunitari si imponga anche alle autorità e ai giudici nazionali quando applicano l’art. 81, n. 1, CE.
46
Secondo il giudice del rinvio, se la suddetta presunzione è inclusa nella nozione di pratica concordata di cui all’art. 81,
n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicarla. Per contro, esso sostiene che, se si dovesse ritenere che tale presunzione
rappresenti una regola procedurale, il giudice nazionale sarebbe legittimato a non applicarla in virtù del principio di autonomia
procedurale degli Stati membri.
47
La T‑[OSCURATO:PERSONA], la KPN e la [OSCURATO:PERSONA] osservano che nulla nell’art. 81 CE o nella giurisprudenza della Corte induce a concludere
che la presunzione di causalità costituisca parte integrante della nozione di pratica concordata di cui all’art. 81, n. 1,
CE. Esse osservano quindi che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia,
spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali
dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario,
purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio
di equivalenza) e, dall’altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
48
Per contro, il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la presunzione di causalità sia stata istituita quale parte
integrante della nozione di pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e non già quale norma procedurale avulsa da
tale nozione, sicché detta presunzione vincola i giudici nazionali.
49
A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’art. 81 CE, da un lato, produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli
e fa sorgere in capo a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare, e, dall’altro, costituisce una disposizione
di ordine pubblico, indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità europea, che deve essere applicata
d’ufficio dai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1999, causa C‑126/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3055,
punti 36 e 39, nonché 13 luglio 2006, cause riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6619, punti 31 e 39).
50
Pertanto, in sede di applicazione dell’art. 81 CE, l’interpretazione fornita dalla Corte è vincolante per tutti i giudici
nazionali degli Stati membri.
51
In ordine alla presunzione di causalità formulata dalla Corte nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 81, n. 1, CE, si
deve preliminarmente ricordare che la Corte ha dichiarato che, come risulta dalla lettera stessa di tale disposizione, la
nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato che
dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi. La Corte ha poi considerato che, tuttavia, si
deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione
e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio
comportamento su tale mercato. Ciò vale, a maggior ragione, quando la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di
un lungo periodo. Infine, la Corte ha concluso che una pratica concordata quale innanzi definita rientra nell’ambito dell’art. 81,
n. 1, CE, anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 161‑163).
52
In tale contesto, occorre constatare che la presunzione di causalità deriva dall’art. 81, n. 1, CE, come interpretato dalla
Corte, e che, di conseguenza, essa costituisce parte integrante del diritto comunitario applicabile.
53
Con riferimento alle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, nell’ambito dell’esame
del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato delle imprese ad essa partecipanti, nesso che è necessario
perché sia dichiarata la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto
ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla
giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni
scambiate con i loro concorrenti.
Sulla terza questione
54
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell’applicazione della nozione di pratica concordata
ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento tenuto dalle imprese
interessate sul mercato valga sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione.
55
La T‑[OSCURATO:PERSONA], la KPN e la [OSCURATO:PERSONA] osservano essenzialmente che non è possibile dedurre dalle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che la presunzione di causalità sia sempre valida. A loro avviso, l’applicazione di quest’ultima
dovrebbe restare limitata ai casi in cui i fatti e le circostanze siano identici a quelli oggetto di tali sentenze. In sostanza,
dette società sostengono che è possibile presumere che talune imprese hanno determinato il proprio comportamento sul mercato
basandosi su una concertazione soltanto qualora esse si riuniscano regolarmente, nella consapevolezza che nel corso delle
riunioni precedenti sono state scambiate informazioni riservate. Esse ritengono, inoltre, che sarebbe irragionevole ritenere
che un’impresa possa basare il suo comportamento sul mercato su informazioni scambiate nel corso di un’unica riunione, tanto
più laddove la riunione abbia perseguito uno scopo lecito, come avvenuto nella fattispecie oggetto della causa principale.
56
Per contro, il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] affermano che risulta chiaramente dalla giurisprudenza, segnatamente dalle
citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che la presunzione di causalità non dipende dal numero
di riunioni alla base della concertazione. Essi rilevano che tale presunzione è giustificata se i contatti effettuati risultano
sufficienti, tenuto conto del loro contesto, oggetto e frequenza, a determinare una coordinazione dei comportamenti sul mercato
idonei ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e se, oltre a ciò, le
imprese interessate sono rimaste attive sul mercato.
57
Secondo il governo olandese, la causa principale è un perfetto esempio del fatto che una sola riunione può essere sufficiente
perché vi sia una concertazione. Da un lato, la riunione del 13 giugno 2001 ha consentito agli operatori interessati di coordinarsi
circa la riduzione dei compensi ai rivenditori. Dall’altro, tale riunione ha parimenti consentito di eliminare talune incertezze
circa la questione intesa ad accertare quale operatore avrebbe ridotto le sue spese di assunzione, quando ed in quale misura
lo avrebbe fatto, nonché circa il termine entro cui gli altri operatori avrebbero agito allo stesso modo.
58
A tale riguardo, si deve rilevare che, come risulta dai punti 121 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e
162 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha fatto dipendere l’applicazione della presunzione in argomento unicamente
dall’esistenza di una concertazione e dalla circostanza che l’impresa sia rimasta attiva sul mercato. L’aggiunta dell’enunciato
«[c]iò vale, a maggior ragione, allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo», lungi
dal confermare la tesi secondo cui la presunzione di causalità vale unicamente nel caso in cui le imprese si riuniscano regolarmente,
deve necessariamente essere interpretata nel senso che detta presunzione è rafforzata quando le imprese hanno concertato il
loro comportamento in modo regolare nel corso di un lungo periodo.
59
Quasiasi altra interpretazione equivarrebbe, in sostanza, ad affermare che uno scambio di informazioni una tantum fra concorrenti
non possa mai condurre ad alcuna concertazione contraria alle regole della concorrenza sancite nel Trattato. Orbene, non è
possibile escludere che, a seconda della struttura del mercato, una sola presa di contatto, come quella di cui trattasi nella
causa principale, possa essere sufficiente, in via di principio, perché le imprese interessate concordino i rispettivi comportamenti
sul mercato e, in tal modo, pervengano ad una cooperazione di fatto sostitutiva della concorrenza e dei rischi che quest’ultima
comporta.
60
Come correttamente osservato dal governo olandese e dall’avvocato generale ai paragrafi 104 e 105 delle sue conclusioni, la
frequenza, la periodicità e la forma dei contatti fra concorrenti necessari affinché abbia luogo una concertazione del loro
comportamento sul mercato dipendono sia dall’oggetto della concertazione, sia dalle corrispondenti condizioni di mercato.
Infatti, se gli operatori interessati istituiscono un’intesa con un sistema complesso di concertazione su una pluralità di
aspetti del loro comportamento sul mercato, potranno essere necessari contatti regolari che si estendono sul lungo periodo.
Se invece, come nella causa principale, la concertazione è puntuale e mira ad un’armonizzazione una tantum del comportamento
sul mercato in ordine a un singolo parametro concorrenziale, anche una sola presa di contatto potrà essere sufficiente a realizzare
lo scopo anticoncorrenziale perseguito dagli operatori interessati.
61
In tale contesto, si deve considerare che ciò che rileva non è tanto il numero di riunioni tra gli operatori interessati,
quanto il fatto di accertare se il contatto, o i contatti, che sono avvenuti abbiano consentito a questi ultimi di tenere
conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato e di sostituire
scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Nel momento in cui può essere accertato che
tali operatori hanno dato luogo ad una concertazione e che sono rimasti attivi su tale mercato, è legittimo esigere che essi
forniscano la prova che la concertazione in questione non ha influito in alcun modo sul loro comportamento sul detto mercato.
62
Con riferimento alle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione dichiarando che la presunzione di
un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato di cui trattasi vale sempre, anche qualora la concertazione
sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione
sia rimasto attivo su tale mercato.
Sulle spese
63
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore
nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea
ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia
effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio.
Lo scambio di informazioni tra concorrenti ha oggetto anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare le incertezze in
relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati.
2)
Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti,
nesso che è necessario perché sia dichiarata la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il
giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione
di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato,
tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.
3)
La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato di cui trattasi vale sempre, anche
qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore
partecipante alla concertazione sia rimasto attivo su tale mercato.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.