CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha applicato loro la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, a fini di spaccio, grammi 6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, grammi 5 di crack nonché di avere ceduto sostanza del tipo crack a due individui. Con il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso proposto nell'interesse di Napoli deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi non proponibili in sede di legittimità. In proposito va ricordato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23.giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. déve essere condottaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica. Con specifico riferimento al tema proposto con i ricorsi si deve ribadire l'impossibilità di lamentare in sede di ricorso per cassazione la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio laddove lo stesso sia il risultato della richiesta risultante dall'accordo delle parti che hanno fissato la pena da irrogare. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende per ciascuno. P.Q.M