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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 46842/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud7o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c)l'é ha concluso chiedendo 014 (tt-thfo - udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentata violenza privata, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza contraddittorietà e manifesti e logicità della motivazione in relazione all'articolo 192 del codice di rito; dalla sentenza di secondo grado emerge la contraddittoria valorizzazione delle testimonianze della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della società Carpinelli; indi si riportano stralci delle deposizioni a sostegno dell'assunto; e nell'evidenziare la omessa considerazioni da parte del giudice dell'appello di altri aspetti emersi dal dibattimento che depongono, semmai, per la diversa intenzione dell'imputato di esercitare sia pure arbitrariamente un proprio diritto - alla consegne della documentazione - 2.2.Col secondo motivo lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato nonostante la richiesta in tal senso da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'eccepita prescrizione, erroneamente non rilevata dalla Corte di Appello, intervenuta già in data 2.7.2021, tenuto conto della data di consumazione del reato risalente al 18.1.2013 e del periodo di sospensione del termine di prescrizione (per complessivi 349 giorni).

Sicchè si deve dichiarare estinto il reato per intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione (pari, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., ad anni sette e mesi sei, decorrenti dalla data di consumazione dei reati risalente al 18.1.2013, venuto a scadere il 2.7.2021 - ovvero dopo la sentenza di primo grado - , pur considerati il periodo di sospensione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'U.C.P.I.), in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274). 2.11 ricorso è inammissibile agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata.

Il primo - ed unico motivo articolato oltre quello sulla prescrizione - che ruota intorno alla qualificazione giuridica del fatto, lamentando il vizio di motivazione, è manifestamente infondato.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta (cfr. la sentenza impugnata pagg. 5 e 6), sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte da ultimo, Cass., Sez.

IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.; mirando per di più essi a una, parimenti, non deducibile nella presente sede, rivalutazione del compendio probatorio, esaustivamente valutato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di merito, attraverso la estrapolazione di stralci di deposizioni e di passaggi argomentativi della pronuncia impugnata.

Il ricorso è dunque inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante diffusi richiami di estratti selezionati del testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In definitiva, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma attraverso la loro apparente deduzione, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, nonché della sussistenza di determinate circostanze di fatto.

3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria, agli effetti penali, di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, agli effetti civili, di inammissibilità del ricorso, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud7o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c)l'é ha concluso chiedendo 014 (tt-thfo - udito il dife sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentata violenza privata, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza contraddittorietà e manifesti e logicità della motivazione in relazione all'articolo 192 del codice di rito; dalla sentenza di secondo grado emerge la contraddittoria valorizzazione delle testimonianze della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della società Carpinelli; indi si riportano stralci delle deposizioni a sostegno dell'assunto; e nell'evidenziare la omessa considerazioni da parte del giudice dell'appello di altri aspetti emersi dal dibattimento che depongono, semmai, per la diversa intenzione dell'imputato di esercitare sia pure arbitrariamente un proprio diritto - alla consegne della documentazione - 2.2.Col secondo motivo lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato nonostante la richiesta in tal senso da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'eccepita prescrizione, erroneamente non rilevata dalla Corte di Appello, intervenuta già in data 2.7.2021, tenuto conto della data di consumazione del reato risalente al 18.1.2013 e del periodo di sospensione del termine di prescrizione (per complessivi 349 giorni). Sicchè si deve dichiarare estinto il reato per intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione (pari, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., ad anni sette e mesi sei, decorrenti dalla data di consumazione dei reati risalente al 18.1.2013, venuto a scadere il 2.7.2021 - ovvero dopo la sentenza di primo grado - , pur considerati il periodo di sospensione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'U.C.P.I.), in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274). 2.11 ricorso è inammissibile agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata. Il primo - ed unico motivo articolato oltre quello sulla prescrizione - che ruota intorno alla qualificazione giuridica del fatto, lamentando il vizio di motivazione, è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta (cfr. la sentenza impugnata pagg. 5 e 6), sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.; mirando per di più essi a una, parimenti, non deducibile nella presente sede, rivalutazione del compendio probatorio, esaustivamente valutato dai giudici di merito nelle conformi pronunce di merito, attraverso la estrapolazione di stralci di deposizioni e di passaggi argomentativi della pronuncia impugnata. Il ricorso è dunque inammissibile, in quanto, oltre ad essere fondato su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante diffusi richiami di estratti selezionati del testimoniale, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In definitiva, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma attraverso la loro apparente deduzione, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, nonché della sussistenza di determinate circostanze di fatto. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria, agli effetti penali, di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, agli effetti civili, di inammissibilità del ricorso, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Ina
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